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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento dell'udienza del 15.05.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14866/2024 R.G
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Per_1
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio D'Andrea,
[...] CodiceFiscale_3
presso il cui studio elettivamente domiciliano;
Opponenti
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.04.2024, gli opponenti in epigrafe indicati, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo a seguito di domanda per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dello status di persona in condizione di disabilità del minore , deducevano di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio Persona_1
per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alle suddette prestazioni. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestavano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento delle provvidenze richieste. In particolare, contestavano la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CT, oltre che l'omesso riscontro del quesito sulla sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
Concludevano, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CT, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza, con nomina del CT dott.ssa , Persona_2 all'udienza del 15.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Viene qui riunita la causa recante il n. 15939/2023 .
L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CT, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CT devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CT: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CT è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CT per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CT, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, i ricorrenti contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando la carente e comunque errata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale circa il quesito volto all'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, oltre che l'omessa valutazione dei requisiti sanitari per l'accertamento dello status di soggetto in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
È opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U. nominato nella presente fase, contenute nella relazione peritale, siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott.ssa valutata nella sua Persona_2
interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da disturbo del linguaggio espressivo, patologia che
“rientra tra i disturbi specifici del linguaggio e riguarda la capacità espressiva verbale con deficit fonologico, lessicale o sintattico”.
Il perito ha rilevato che il minore “E' in trattamento logopedico e neuropsicomotorio. Allo stato attuale il disturbo del linguaggio è caratterizzato da grave dislalia a scarsa intelligibilità con conseguente ritardo negli apprendimenti scolastici. Il piccolo scrive e riconosce le lettere ma non le sillabe. Si osserva lieve iperattività con deficit di attenzione”.
Dall'esame obiettivo è invero emerso che il minore presenta “Lieve atteggiamento scoliotico del rachide dorsale. Piattismo del piede bilaterale (indossa plantari). Nulla da segnalare a carico di altri organi ed apparati”, quanto alla psiche “bambino presenta lieve iperattività con difficoltà di attenzione e concentrazione. Dislalia marcata a scarsa intelligibilità. Scrive e riconosce le lettere, non le sillabe. Dal colloquio con la madre non emergono evidenti disturbi comportamentali e/o difficoltà di rapporti interpersonali con adulti e coetanei”.
Il CT ha pertanto concluso affermando che “allo stato, sussistano i requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ex legge n° 289/1990 a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Si suggerisce, comunque, una revisione a due anni dall'accertamento peritale. Non si riconosce, altresì, la connotazione di gravità dell'handicap”.
La CT appare correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Deve darsi atto che con note di trattazione scritta del 28.04.2025, gli opponenti hanno chiesto
“di assegnare la causa a decisione conformemente alla c.t.u. già acquisita agli atti di causa con esito positivo (prestazione richiesta: INDENNITA' DI FREQUENZA con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa del 20.04.2023)…”
Il ricorso va quindi parzialmente accolto e dichiarato il diritto del minore Persona_1 all'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa del 20 aprile 2023, con revisione a due anni dall'accertamento peritale (gennaio 2027). Le spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la restante parte sono poste a carico dell' nella CP_1
misura di cui in dispositivo così come le spese per la CT liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento della opposizione, dichiara il diritto di Persona_1 all'indennità di frequenza, con decorrenza dal 20 aprile 2023 e revisione al gennaio 2027;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €1200,00oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 19.05.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento dell'udienza del 15.05.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14866/2024 R.G
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Per_1
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio D'Andrea,
[...] CodiceFiscale_3
presso il cui studio elettivamente domiciliano;
Opponenti
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.04.2024, gli opponenti in epigrafe indicati, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo a seguito di domanda per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dello status di persona in condizione di disabilità del minore , deducevano di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio Persona_1
per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alle suddette prestazioni. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestavano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento delle provvidenze richieste. In particolare, contestavano la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CT, oltre che l'omesso riscontro del quesito sulla sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
Concludevano, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CT, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza, con nomina del CT dott.ssa , Persona_2 all'udienza del 15.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Viene qui riunita la causa recante il n. 15939/2023 .
L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CT, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CT devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CT: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CT è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CT per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CT, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, i ricorrenti contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando la carente e comunque errata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale circa il quesito volto all'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, oltre che l'omessa valutazione dei requisiti sanitari per l'accertamento dello status di soggetto in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
È opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U. nominato nella presente fase, contenute nella relazione peritale, siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott.ssa valutata nella sua Persona_2
interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da disturbo del linguaggio espressivo, patologia che
“rientra tra i disturbi specifici del linguaggio e riguarda la capacità espressiva verbale con deficit fonologico, lessicale o sintattico”.
Il perito ha rilevato che il minore “E' in trattamento logopedico e neuropsicomotorio. Allo stato attuale il disturbo del linguaggio è caratterizzato da grave dislalia a scarsa intelligibilità con conseguente ritardo negli apprendimenti scolastici. Il piccolo scrive e riconosce le lettere ma non le sillabe. Si osserva lieve iperattività con deficit di attenzione”.
Dall'esame obiettivo è invero emerso che il minore presenta “Lieve atteggiamento scoliotico del rachide dorsale. Piattismo del piede bilaterale (indossa plantari). Nulla da segnalare a carico di altri organi ed apparati”, quanto alla psiche “bambino presenta lieve iperattività con difficoltà di attenzione e concentrazione. Dislalia marcata a scarsa intelligibilità. Scrive e riconosce le lettere, non le sillabe. Dal colloquio con la madre non emergono evidenti disturbi comportamentali e/o difficoltà di rapporti interpersonali con adulti e coetanei”.
Il CT ha pertanto concluso affermando che “allo stato, sussistano i requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ex legge n° 289/1990 a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Si suggerisce, comunque, una revisione a due anni dall'accertamento peritale. Non si riconosce, altresì, la connotazione di gravità dell'handicap”.
La CT appare correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Deve darsi atto che con note di trattazione scritta del 28.04.2025, gli opponenti hanno chiesto
“di assegnare la causa a decisione conformemente alla c.t.u. già acquisita agli atti di causa con esito positivo (prestazione richiesta: INDENNITA' DI FREQUENZA con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa del 20.04.2023)…”
Il ricorso va quindi parzialmente accolto e dichiarato il diritto del minore Persona_1 all'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa del 20 aprile 2023, con revisione a due anni dall'accertamento peritale (gennaio 2027). Le spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la restante parte sono poste a carico dell' nella CP_1
misura di cui in dispositivo così come le spese per la CT liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento della opposizione, dichiara il diritto di Persona_1 all'indennità di frequenza, con decorrenza dal 20 aprile 2023 e revisione al gennaio 2027;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €1200,00oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 19.05.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori