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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3541.2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Luciano Coppola;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'Avv. Giuseppe Tozzi;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da , nei confronti del Parte_1
, con riferimento alla sentenza n. 3678/2021 (r.g. n. 2271/2021) Controparte_1
pubblicata il 21.12.2021 del Giudice di Pace di . Controparte_1
In primo grado aveva impugnato l'atto di ingiunzione n. 1347/CDS notificato il Parte_1
20.1.2020 dell'importo complessivo di € 507,25 per il mancato pagamento di due verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevati nell'anno 2015 dalla Polizia Municipale del
Comune di , chiedendo accertarsi l'intervenuta decadenza dal potere di Controparte_1
riscossione, poiché notificata dopo due anni dalla data di consegna del ruolo nonché
l'intervenuta prescrizione del credito.
pagina 1 di 4 In particolare, dopo aver riscontrato che per le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 25 del DPR 602/73 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della L. 689/1981, il giudice a quo, provata, altresì, la regolare notifica dei verbali posti a fondamento dell'impugnata ingiunzione di pagamento, rigettava la domanda.
Con l'atto di appello, ha impugnato la sentenza n. 3678/2021 per violazione Parte_1 dell'art. 132, comma 4, c.p.c. in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 27 L.
689/1981 e 25 DPR 602/1973 nonchè per intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data della presunta notifica dei verbali di accertamento (27.4.2015) e l'atto di ingiunzione. A sostegno della domanda eccepiva la nullità della sentenza per error in iudicando ed in procedendo, avendo fatto un uso improprio delle norme di diritto espressamente richiamate (ovvero art. 25 DPR 602/73 a cui rinvia l'art. 27 comma 1 L. 689/81) poiché, trattandosi di riscossione di contravvenzioni al Codice della
Strada, l'ente impositore per non decadere dal relativo potere avrebbe dovuto notificare l'atto entro il termine di due anni da quando l'accertamento era divenuto definitivo per effetto del rinvio operato dall'art. 27 della L. 689/81 alle norme di cui al Dpr 602/1973, ed in particolare, trovando applicazione ratione materiae, l'art. 25 D.P.R 602/73 secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”. Inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per omessa rituale notificazione del necessario atto prodromico (verbali di accertamento), contestando, in particolare, la documentazione prodotta da controparte poiché non conforme all'originale così da sconfessare l'efficacia probatoria della medesima in assenza di riscontro processuale, precisando che la prova dell'avvenuta notificazione non potesse essere fornita solo attraverso la produzione di una mera copia fotostatica del referto di notifica – del pari disconosciuta – poiché attesta solo la conformità all'originale da soggetto all'uopo non abilitato dalla legge;
in ogni caso, sollevava l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi tra la presunta valida notifica degli atti prodromici e l'atto di ingiunzione impugnato.
Tanto premesso, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
pagina 2 di 4 E' ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art.
28 della legge n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada” (Corte di Cassazione, Sez. III, del 8.11.2018, n.
28529; Sez. 2, Ordinanza n. 10372 del 30/04/2018, Rv. 648175; Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014, Rv. 633692; Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 17/03/2005, Rv. 580210).
D'altro canto, l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. Analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme previdenziali o del codice della strada. In questi casi, infatti, non vi è una "limitata difesa" del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario,
l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'agente di riscossione. In sostanza, la differenza strutturale dei procedimenti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo esattoriale, nel caso di riscossione di tributi o di sanzioni amministrative, giustifica l'esistenza di un regime di decadenza che ha ragion d'essere per la prima ipotesi, ma non per la seconda. Conseguentemente, poiché le fattispecie non sono identiche e neppure simili, deve concludersi che l'art. 25 del d.P.R. n.
602 del 1973 non è compreso fra quelle «norme previste per la esazione delle imposte dirette» cui rinvia l'art. 27 della legge n. 689 del 1981. Sicché, alla riscossione di sanzioni amministrative a mezzo di ruolo esattoriale non si applica il regime di decadenza ivi previsto.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto richiamato e della logica sottesa a tale orientamento, per le sanzioni amministrative relative alla violazione del Codice della Strada non si ritiene applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, trovando applicazione solo la prescrizione quinquennale di cui all' art. 28 della l. n. 689 del 1981.
Relativamente alla contestazione della documentazione prodotta comprovante l'avvenuta notifica dei verbali di accertamento, con particolare riguardo alla produzione della copia fotostatica del referto di notifica, l'ente impositore ha esclusivamente attestato che le copie depositate sono conformi agli originali (dei due verbali e dei due avvisi di ricevimento) in suo pagina 3 di 4 possesso;
di conseguenza l'eccezione di prescrizione va rigettata non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data di notifica degli atti prodromici (27.4.2015) e l'atto di ingiunzione (20.1.2020).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
Stante il rigetto del gravame dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) Condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 600,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
05.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3541.2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Luciano Coppola;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'Avv. Giuseppe Tozzi;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da , nei confronti del Parte_1
, con riferimento alla sentenza n. 3678/2021 (r.g. n. 2271/2021) Controparte_1
pubblicata il 21.12.2021 del Giudice di Pace di . Controparte_1
In primo grado aveva impugnato l'atto di ingiunzione n. 1347/CDS notificato il Parte_1
20.1.2020 dell'importo complessivo di € 507,25 per il mancato pagamento di due verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevati nell'anno 2015 dalla Polizia Municipale del
Comune di , chiedendo accertarsi l'intervenuta decadenza dal potere di Controparte_1
riscossione, poiché notificata dopo due anni dalla data di consegna del ruolo nonché
l'intervenuta prescrizione del credito.
pagina 1 di 4 In particolare, dopo aver riscontrato che per le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 25 del DPR 602/73 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della L. 689/1981, il giudice a quo, provata, altresì, la regolare notifica dei verbali posti a fondamento dell'impugnata ingiunzione di pagamento, rigettava la domanda.
Con l'atto di appello, ha impugnato la sentenza n. 3678/2021 per violazione Parte_1 dell'art. 132, comma 4, c.p.c. in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 27 L.
689/1981 e 25 DPR 602/1973 nonchè per intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data della presunta notifica dei verbali di accertamento (27.4.2015) e l'atto di ingiunzione. A sostegno della domanda eccepiva la nullità della sentenza per error in iudicando ed in procedendo, avendo fatto un uso improprio delle norme di diritto espressamente richiamate (ovvero art. 25 DPR 602/73 a cui rinvia l'art. 27 comma 1 L. 689/81) poiché, trattandosi di riscossione di contravvenzioni al Codice della
Strada, l'ente impositore per non decadere dal relativo potere avrebbe dovuto notificare l'atto entro il termine di due anni da quando l'accertamento era divenuto definitivo per effetto del rinvio operato dall'art. 27 della L. 689/81 alle norme di cui al Dpr 602/1973, ed in particolare, trovando applicazione ratione materiae, l'art. 25 D.P.R 602/73 secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”. Inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per omessa rituale notificazione del necessario atto prodromico (verbali di accertamento), contestando, in particolare, la documentazione prodotta da controparte poiché non conforme all'originale così da sconfessare l'efficacia probatoria della medesima in assenza di riscontro processuale, precisando che la prova dell'avvenuta notificazione non potesse essere fornita solo attraverso la produzione di una mera copia fotostatica del referto di notifica – del pari disconosciuta – poiché attesta solo la conformità all'originale da soggetto all'uopo non abilitato dalla legge;
in ogni caso, sollevava l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi tra la presunta valida notifica degli atti prodromici e l'atto di ingiunzione impugnato.
Tanto premesso, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
pagina 2 di 4 E' ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art.
28 della legge n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada” (Corte di Cassazione, Sez. III, del 8.11.2018, n.
28529; Sez. 2, Ordinanza n. 10372 del 30/04/2018, Rv. 648175; Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014, Rv. 633692; Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 17/03/2005, Rv. 580210).
D'altro canto, l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. Analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme previdenziali o del codice della strada. In questi casi, infatti, non vi è una "limitata difesa" del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario,
l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'agente di riscossione. In sostanza, la differenza strutturale dei procedimenti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo esattoriale, nel caso di riscossione di tributi o di sanzioni amministrative, giustifica l'esistenza di un regime di decadenza che ha ragion d'essere per la prima ipotesi, ma non per la seconda. Conseguentemente, poiché le fattispecie non sono identiche e neppure simili, deve concludersi che l'art. 25 del d.P.R. n.
602 del 1973 non è compreso fra quelle «norme previste per la esazione delle imposte dirette» cui rinvia l'art. 27 della legge n. 689 del 1981. Sicché, alla riscossione di sanzioni amministrative a mezzo di ruolo esattoriale non si applica il regime di decadenza ivi previsto.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto richiamato e della logica sottesa a tale orientamento, per le sanzioni amministrative relative alla violazione del Codice della Strada non si ritiene applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, trovando applicazione solo la prescrizione quinquennale di cui all' art. 28 della l. n. 689 del 1981.
Relativamente alla contestazione della documentazione prodotta comprovante l'avvenuta notifica dei verbali di accertamento, con particolare riguardo alla produzione della copia fotostatica del referto di notifica, l'ente impositore ha esclusivamente attestato che le copie depositate sono conformi agli originali (dei due verbali e dei due avvisi di ricevimento) in suo pagina 3 di 4 possesso;
di conseguenza l'eccezione di prescrizione va rigettata non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data di notifica degli atti prodromici (27.4.2015) e l'atto di ingiunzione (20.1.2020).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
Stante il rigetto del gravame dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) Condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 600,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
05.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
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