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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3513/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a OÈ NO (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. RAVANI MICHELE, che, unitamente all'Avv. DUSI LORENZA, lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a OÈ NO (BS) presso Parte_2 CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. RAVANI MICHELE, che, unitamente all'Avv. DUSI LORENZA, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto e della reciproca collaborazione, anche nell'interesse dei figli.
1 2) La casa coniugale viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente ai due figli minori e al figlio maggiorenne , economicamente indipendente. Per_1
3) Affidamento dei figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori i Persona_2 Persona_3
quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che i figli manterranno la propria residenza anagrafica e di fatto presso la madre nell'abitazione coniugale in Vestone (BS) via Emiliano Rinaldini n. 14/B, presso la quale vengono collocati in forma prevalente, con facoltà per il padre di vederli ogni volta che lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con gli impegni dei figli, e di tenerli con sé con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19 fino alla domenica sera alle ore 20.30;
- Durante ogni settimana due sere, da concordarsi preventivamente con la moglie, sino a dopo cena;
- Sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 al 6
Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando ogni anno i giorni di Pasqua e Pasquetta);
- Due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi con la moglie entro il 30 maggio di ogni anno;
- I genitori avranno facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli dei figli.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale i figli minori si trovano.
5) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo nel mantenimento dei Parte_1 Parte_2 due figli minori e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 500,00
(€ 250,00 cadauno) a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban
[...] entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative necessarie per i figli saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia
e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 9).
7) L'assegno unico universale continuerà a essere percepito sul conto corrente cointestato ai coniugi presso la banca Cassa Rurale e verrà utilizzato per le spese straordinarie necessarie per i figli, precisandosi che le spese non coperte dall'attivo del conto corrente verranno sostenute dai coniugi nella misura della metà come previsto alla precedente clausola n.
6. Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno ai genitori nella
2 misura del 50% cadauno. Dal momento in cui il conto corrente cointestato verrà estinto, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre.
8) I signori e a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale Parte_1 Parte_2
comunque connessa al rapporto coniugale, stabiliscono il seguente accordo, da intendersi nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e precisamente concordano che le unità immobiliari in comproprietà tra i coniugi e Parte_2 [...]
poste in Comune di Vestone (BS), Via Emiliano Rinaldini e costituite da unità abitative al civico Pt_1
n. 14/B e posto auto scoperto al civico n. 16/C, di pertinenza delle unità abitative, identificati nel Catasto
Fabbricati alla Sezione NCT foglio 7 con i mappali 3520 sub.11 cat. A/2 cl. 3 vani 7 RCEuro 560,36 3520 sub. 12 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RCEuro 400,25 3520 sub. 9 cat. C/6 cl. 1 mq 42 RCEuro 62,90 con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi comuni ex art. 1117 c.c., siano attribuite, in parte alla signora - la proprietà esclusiva del mappale 3520 sub.11 e la quota di metà del mappale Parte_2
3520 sub. 9 e, in parte, al figlio di entrambi, signor , nato a [...] il [...] – la Parte_3
proprietà esclusiva del mappale 3520 sub. 12 e la quota di metà del mappale 3520 sub. 9 –
a fronte dell'accollo liberatorio da parte dei medesimi signori e , in via solidale Parte_2 Parte_3
tra loro, del pagamento del residuo debito del mutuo ipotecario contratto con la Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa di cui ad atto del 26 giugno 2018 N.107521/37892 di rep. Notaio Persona_4
Le parti stabiliscono altresì che sia la cessione che sarà posta in essere dal signor a favore Parte_1
della signora sia la cessione che sarà posta in essere dai signori e Parte_2 Parte_1 Pt_2
a favore del figlio saranno effettuate senza il pagamento di alcuna somma di denaro,
[...] Parte_3
tenuto conto dell'accollo liberatorio sopra indicato. Le parti dichiarano che il presente accordo è stato raggiunto a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale ed è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che gli atti che saranno posti in essere per ottenere l'esecuzione di quanto concordato avranno natura meramente solutoria.
Gli atti notarili verranno stipulati presso il Notaio in Vestone entro giorni 15 dalla Persona_4
pubblicazione della sentenza di separazione consensuale compatibilmente con gli impegni del Notaio rogante;
le spese di cessione (notarili, ecc.) verranno sostenute integralmente dalla signora Parte_2
Le utenze dei due immobili verranno separate, entro giorni 15 dalla stipula dell'atto notarile, compatibilmente con le tempistiche per l'espletamento delle relative pratiche e sino ad allora continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge.
Gli arredi dei due immobili rimarranno ove sono e i coniugi danno atto che il marito riconosce che quelli presenti nella casa coniugale sono e rimarranno di proprietà esclusiva della moglie e la moglie riconosce che quelli presenti nell'immobile abitato dal marito sono e rimarranno di proprietà esclusiva del medesimo
3 il quale si impegna a lasciarli nella disponibilità del figlio ad uso gratuito da quando egli rilascerà Per_1
l'immobile destinato al figlio stesso.
9) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
10) Si dà atto che attualmente tra le parti non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente ricorso o domande ad esse connesse.
11) Si dà atto che ai sensi dell'art.473-bis.51 comma 2 le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando, contestualmente, di non volersi riconciliare.
Le parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DU (Albania) in data 9.5.2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VESTONE (BS) al n. 23, parte II, serie C, anno 2024, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 27.6.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
il 4.11.2008 e CH il 5.5.2014.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di
CH e dell'intervenuto accordo delle parti comunque rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
4 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3513/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a OÈ NO (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. RAVANI MICHELE, che, unitamente all'Avv. DUSI LORENZA, lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a OÈ NO (BS) presso Parte_2 CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. RAVANI MICHELE, che, unitamente all'Avv. DUSI LORENZA, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto e della reciproca collaborazione, anche nell'interesse dei figli.
1 2) La casa coniugale viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente ai due figli minori e al figlio maggiorenne , economicamente indipendente. Per_1
3) Affidamento dei figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori i Persona_2 Persona_3
quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che i figli manterranno la propria residenza anagrafica e di fatto presso la madre nell'abitazione coniugale in Vestone (BS) via Emiliano Rinaldini n. 14/B, presso la quale vengono collocati in forma prevalente, con facoltà per il padre di vederli ogni volta che lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con gli impegni dei figli, e di tenerli con sé con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19 fino alla domenica sera alle ore 20.30;
- Durante ogni settimana due sere, da concordarsi preventivamente con la moglie, sino a dopo cena;
- Sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 al 6
Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando ogni anno i giorni di Pasqua e Pasquetta);
- Due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi con la moglie entro il 30 maggio di ogni anno;
- I genitori avranno facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli dei figli.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale i figli minori si trovano.
5) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo nel mantenimento dei Parte_1 Parte_2 due figli minori e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 500,00
(€ 250,00 cadauno) a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban
[...] entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative necessarie per i figli saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia
e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 9).
7) L'assegno unico universale continuerà a essere percepito sul conto corrente cointestato ai coniugi presso la banca Cassa Rurale e verrà utilizzato per le spese straordinarie necessarie per i figli, precisandosi che le spese non coperte dall'attivo del conto corrente verranno sostenute dai coniugi nella misura della metà come previsto alla precedente clausola n.
6. Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno ai genitori nella
2 misura del 50% cadauno. Dal momento in cui il conto corrente cointestato verrà estinto, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre.
8) I signori e a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale Parte_1 Parte_2
comunque connessa al rapporto coniugale, stabiliscono il seguente accordo, da intendersi nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e precisamente concordano che le unità immobiliari in comproprietà tra i coniugi e Parte_2 [...]
poste in Comune di Vestone (BS), Via Emiliano Rinaldini e costituite da unità abitative al civico Pt_1
n. 14/B e posto auto scoperto al civico n. 16/C, di pertinenza delle unità abitative, identificati nel Catasto
Fabbricati alla Sezione NCT foglio 7 con i mappali 3520 sub.11 cat. A/2 cl. 3 vani 7 RCEuro 560,36 3520 sub. 12 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RCEuro 400,25 3520 sub. 9 cat. C/6 cl. 1 mq 42 RCEuro 62,90 con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi comuni ex art. 1117 c.c., siano attribuite, in parte alla signora - la proprietà esclusiva del mappale 3520 sub.11 e la quota di metà del mappale Parte_2
3520 sub. 9 e, in parte, al figlio di entrambi, signor , nato a [...] il [...] – la Parte_3
proprietà esclusiva del mappale 3520 sub. 12 e la quota di metà del mappale 3520 sub. 9 –
a fronte dell'accollo liberatorio da parte dei medesimi signori e , in via solidale Parte_2 Parte_3
tra loro, del pagamento del residuo debito del mutuo ipotecario contratto con la Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa di cui ad atto del 26 giugno 2018 N.107521/37892 di rep. Notaio Persona_4
Le parti stabiliscono altresì che sia la cessione che sarà posta in essere dal signor a favore Parte_1
della signora sia la cessione che sarà posta in essere dai signori e Parte_2 Parte_1 Pt_2
a favore del figlio saranno effettuate senza il pagamento di alcuna somma di denaro,
[...] Parte_3
tenuto conto dell'accollo liberatorio sopra indicato. Le parti dichiarano che il presente accordo è stato raggiunto a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale ed è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che gli atti che saranno posti in essere per ottenere l'esecuzione di quanto concordato avranno natura meramente solutoria.
Gli atti notarili verranno stipulati presso il Notaio in Vestone entro giorni 15 dalla Persona_4
pubblicazione della sentenza di separazione consensuale compatibilmente con gli impegni del Notaio rogante;
le spese di cessione (notarili, ecc.) verranno sostenute integralmente dalla signora Parte_2
Le utenze dei due immobili verranno separate, entro giorni 15 dalla stipula dell'atto notarile, compatibilmente con le tempistiche per l'espletamento delle relative pratiche e sino ad allora continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge.
Gli arredi dei due immobili rimarranno ove sono e i coniugi danno atto che il marito riconosce che quelli presenti nella casa coniugale sono e rimarranno di proprietà esclusiva della moglie e la moglie riconosce che quelli presenti nell'immobile abitato dal marito sono e rimarranno di proprietà esclusiva del medesimo
3 il quale si impegna a lasciarli nella disponibilità del figlio ad uso gratuito da quando egli rilascerà Per_1
l'immobile destinato al figlio stesso.
9) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
10) Si dà atto che attualmente tra le parti non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente ricorso o domande ad esse connesse.
11) Si dà atto che ai sensi dell'art.473-bis.51 comma 2 le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando, contestualmente, di non volersi riconciliare.
Le parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DU (Albania) in data 9.5.2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VESTONE (BS) al n. 23, parte II, serie C, anno 2024, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 27.6.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
il 4.11.2008 e CH il 5.5.2014.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di
CH e dell'intervenuto accordo delle parti comunque rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
4 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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