Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elvezio Bortesi, Valentina De Nora, Giancarlo Reiter Ostetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Grosseto Cat.A.-OMISSIS- notificato a mani proprie della ricorrente in pari data, con cui è stata respinta per irricevibilità l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, presentata dalla medesima a mezzo raccomandata assicurata il 13.3.2025;
- di ogni altro atto a esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
- il decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto Prot. -OMISSIS- del 24.9.2025 recante l’espulsione dal territorio nazionale;
- il provvedimento del Questore della Provincia di Grosseto Prot. -OMISSIS-, privo di data ma notificato a mani proprie della ricorrente unitamente agli atti di cui sopra, recante applicazione di misure accessorie fino alla esecuzione dell’espulsione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. DR UC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La ricorrente, cittadina statunitense, si duole del decreto del 24 settembre 2025 con cui il Questore di Grosseto ha dichiarato irricevibile la sua istanza per permesso di soggiorno per residenza elettiva, nonché degli atti a questo conseguenti, cioè il decreto del Prefetto di espulsione e il provvedimento questorile n. -OMISSIS- che applica misure accessorie fino all’esecuzione dell’espulsione.
2) Il decreto di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva è motivato nel senso che:
- a) sul passaporto della ricorrente, che aveva presentato la richiesta del suddetto permesso il 13 marzo 2025, non vi era alcun visto d’ingresso in Italia e/o autorizzazione per la tipologia di permesso di soggiorno richiesto;
- b) ella era entrata per la prima volta in Italia il 31 gennaio 2025 per poi uscire il 20 maggio 2025 e rientrare il 1° giugno 2025;
- c) gli accordi di esenzione dal visto consentono di viaggiare nell’area Schengen per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni;
- d) la ricorrente si è trattenuta nel territorio Schengen oltre il periodo previsto dalla normativa di riferimento e non è possibile rilasciarle un permesso di soggiorno ad altro titolo;
- e) il decreto di diniego è un atto dovuto e si omette la comunicazione dei motivi ostativi.
3) Col primo motivo di ricorso si deduce che l’art. 11 D.P.R. n. 394/1999 non richiede la titolarità di un visto in corso di validità né di un visto d’ingresso per residenza elettiva al fine del rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, di contro occorrendo solo la disponibilità di risorse economiche e la disponibilità abitativa in Italia.
4) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la ricorrente entrava in Italia il 31 gennaio 2025 e presentava la richiesta di permesso di soggiorno per residenza elettiva il 13 marzo 2025, quindi prima dello scadere del termine di 90 giorni, previsto dagli accordi di esenzione dal visto;
- b) la presentazione di tale richiesta, ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, D. Lgs. n. 286/1998, legittimava la ricorrente al soggiorno in Italia in attesa della convocazione da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura;
- c) la Questura ha convocato l’interessata per il 26 maggio 2025 ma la ricorrente non ha potuto presentarsi a causa del decesso della madre il 14 maggio 2025, che la costringeva a rientrare negli Stati Uniti per le esequie;
- d) di tutto ciò era stata informata l’Amministrazione con pec del legale della ricorrente del 20 maggio 2025, con cui era stato chiesto il rinvio della convocazione (v. doc. 15 ricorrente);
- e) rientrata in Italia il 1° giugno 2025, la ricorrente non ha più saputo nulla, salvo apprendere, tramite consultazione del portale immigrazione, che la nuova convocazione era fissata per il 24 settembre 2025, data in cui la ricorrente ha ricevuto, senza alcun preavviso, la notifica del provvedimento di irricevibilità del permesso di soggiorno, unitamente ai conseguenti provvedimenti di espulsione e di applicazione delle relative misure accessorie;
- f) l’Amministrazione non ha tenuto conto della suddetta sequenza di eventi, nonostante fosse stata previamente informata dalla ricorrente;
- g) né l’Amministrazione ha inviato il preavviso di rigetto, così omettendo di incardinare il contraddittorio con la ricorrente intorno alle circostanze di fatto sopra descritte.
5) Col terzo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità derivata del provvedimento di espulsione e del provvedimento di applicazione delle misure accessorie.
6) Espone inoltre la ricorrente di aver impugnato il provvedimento di espulsione davanti al Giudice di Pace di Grosseto (giudizio r.g.n. -OMISSIS-).
7) Con ordinanza -OMISSIS- del 19 dicembre 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi (onde consentire alla ricorrente la regolare permanenza in Italia), ordinandosi al contempo all’Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Veniva così fissata l’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
8) In data 6 febbraio 2026, l’Amministrazione depositava la propria relazione.
9) In data 9 febbraio 2026, parte ricorrente depositava il verbale di prima udienza del 19 gennaio 2026 innanzi al Giudice di Pace, con cui quel Giudice, in ragione della pendenza del presente giudizio innanzi a questo T.A.R., ha rinviato la causa al 20 luglio 2026.
10) All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è complessivamente fondato per le ragioni che seguono:
- a) questo T.A.R. ha recentemente evidenziato che, “ secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, l’art. 11, comma 1, lett. “c-quater” D.P.R. n. 394/1999, “non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto (TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1988; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118)”, sicché, in presenza dei requisiti sostanziali, “… l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza (possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa), si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri” (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. I, 18 marzo 2019, n. 590, che a sua volta richiama TAR Lazio Roma, sez. I, 14 novembre 2017, n. 11319 )” (così, in via riassuntiva, T.A.R. Marche, n. 647 del 2 settembre 2021) ” (T.A.R. Toscana, n. 175 del 26 gennaio 2026);
- b) inoltre, come riconosciuto nel medesimo provvedimento impugnato, la ricorrente era entrata per la prima volta in Italia il 31 gennaio 2025, sulla base degli accordi di esenzione dal visto che consentono di viaggiare nell’area Schengen per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni;
- c) quindi l’ingresso in Italia della ricorrente è stato regolare e ad esso ha fatto seguito i) un primo appuntamento per il 26 maggio 2025, ii) la pec del legale della ricorrente del 20 maggio 2025, con cui si evidenziava – secondo correttezza, lealtà e buona fede – la necessità dell’istante di dover rientrare negli Stati Uniti per il decesso della madre, chiedendo espressamente un rinvio dell’appuntamento compatibile col rientro in Italia, iii) il conseguente rinvio dell’appuntamento al 24 settembre 2025, seppur senza alcuna formale comunicazione alla ricorrente;
- d) essendo pendente il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, la ricorrente versava quindi nella condizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, D. Lgs. n. 286/1998, che prevede che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente stare in Italia.
2) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il diniego impugnato.
3) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR RI, Presidente
DR UC, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR UC | DR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.