TAR Firenze, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 641
TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza del visto d'ingresso per residenza elettiva

    Il TAR ha accolto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 11, comma 1, lett. c-quater D.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente un visto in corso di validità né un visto d'ingresso per residenza elettiva, potendo l'aspetto formale essere recessivo rispetto ai requisiti sostanziali.

  • Accolto
    Legittimità del soggiorno in attesa di convocazione e mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il TAR ha ritenuto che l'ingresso della ricorrente fosse regolare e che, in pendenza del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, la stessa versasse nella condizione di cui all'art. 5, comma 9-bis, D. Lgs. n. 286/1998, potendo legittimamente soggiornare in Italia. L'amministrazione non ha tenuto conto della sequenza di eventi e non ha inviato il preavviso di rigetto.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento di espulsione

    L'accoglimento del ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno comporta l'annullamento anche del provvedimento di espulsione.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento di misure accessorie

    L'accoglimento del ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno e il provvedimento di espulsione comporta l'annullamento anche del provvedimento relativo alle misure accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 641
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 641
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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