Versione
24 gennaio 1963
24 gennaio 1963
Art. 1. Amnistia
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dell' articolo 62, n. 4 del Codice penale ;
c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale , aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;
d) per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.
L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371 , 444 , 516 , 528 e 530 del Codice penale .
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dell' articolo 62, n. 4 del Codice penale ;
c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale , aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;
d) per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.
L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371 , 444 , 516 , 528 e 530 del Codice penale .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3042Provvedimento: […] I ricorrenti si limitano ad affermare apoditticamente la non limitata capacità contrattuale dell'ente e l'obbligo di applicare la contrattazione collettiva nazionale, peraltro nella specie invocando una contratto collettivo aziendale, e la diretta applicabilità dei contratti collettivi ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente, mentre le leggi da essi indicate come violate o falsamente applicate delineano il quadro normativo affermato dalla sentenza impugnata. L'art. 1 della legge regionale siciliana n. 2 del 1963 istituisce l'Ente Minerario Siciliano come persona giuridica di diritto pubblico. […]Leggi di più...
- esclusione·
- ente minerario siciliano·
- deliberazione da parte dell'ente·
- personale·
- produzione di effetti nei confronti del personale interessato·
- regolamentazione del rapporto di lavoro·
- accordi sindacali recepiti in delibere annullate dalla regione·
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