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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8548 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8828/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.03.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina bulgara C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Faustina Serrao presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino egiziano C.F: C.F._2 residente in [...], ma domiciliato in Pioltello, via Firenze 19 con l'Avv. Nucita Maria Rosaria presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 22.09.2006 presso il Consolato della Repubblica BA d'IT (atto non trascritto)
pagina 1 di 4 In separazione di beni.
con i seguenti figli:
- , nato il [...] a [...]; Persona_1
- , nata il [...] a [...] Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 06.03.2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti, addebitandone la responsabilità al marito, Per_ e di disporre l'affido della figlia minore in via esclusiva alla madre, il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento di entrambi i figli mediante la somma mensile complessiva di euro 1.000 oltre al 70% delle spese straordinarie e all'integrale pagamento delle spese condominiali relative alla casa familiare, da assegnarsi alla madre. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.06.2025 si è Parte_2 costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di separazione e di collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, nella casa familiare da assegnarsi a quest'ultima, ha chiesto l'affido condiviso della minore, la regolamentazione della frequentazione paterna e il contributo paterno nel mantenimento di entrambi i figli mediante la somma mensile di euro 700 oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 26.09.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di conversione del rito, rappresentando di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni della separazione e chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme. All'udienza del 14.10.2025 le parti, richiamati gli accordi già depositati in atti, dopo interlocuzione tra loro e con il Tribunale e in coerenza con quanto avvenuto negli ultimi tre anni di separazione di fatto, hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiuntamente individuate. Quindi, le parti e i procuratori, tenuto conto del fatto che la relazione è interrotta da circa tre anni, che i Per_ genitori hanno saputo coordinarsi nell'interesse di e hanno esercitato, di fatto, insieme la responsabilità genitoriale, non sussistendo ad oggi motivazioni né per limitare la responsabilità genitoriale di uno o dell'altro genitore né per applicare la normativa relativa alla violenza domestica per come rilevante in questi giudizi, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. anche al fine di consentire ai coniugi un più celere accesso al processo divorzile. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fossero ragioni per l'adozione di provvedimenti a tutela né della prole né della moglie, posto che i coniugi, nella lunga separazione di fatto, hanno esercitato insieme la responsabilità genitoriale e hanno sperimentato modalità di comunicazione e confronto funzionali alla loro comunicazione e alla minore, ha disposto la conversione del rito, assegnando termine alle parti per depositare note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non pagina 2 di 4 volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni (come concordemente indicate nell'istanza congiunta depositata in atti e successivamente modificate all'udienza del 14.10.2025):
Per_ 1) Affido condiviso di che continuerà ad abitare con la mamma nella ex casa coniugale in cui vive anche Per_1
2) ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, tenuto conto dell'età della ragazza, degli CP_1 attuali impegni lavorativi paterni e di quanto spontaneamente attuato nell'ultimo triennio, Per_
vedrà liberamente il padre prendendo accordi direttamente con lui e comunicandoli alla madre. Gli eventuali pernottamenti con il padre durante l'anno scolastico verranno concordati tra la ragazza ed il padre. Per_
trascorrerà con il padre una settimana di vacanze durante la sospensione scolastica estiva in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
oltre tre/quattro giorni durante le vacanze Pasquali e Natalizie da concordare tra i genitori tenuto conto del piano ferie della madre che verrà comunicato al padre non appena disponibile;
Per_ 3) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne (attualmente non economicamente autosufficiente) l'importo mensile di Per_1 euro 900,00 (€450,00 per ogni figlio), importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il padre si impegna a rifondere a fare tempo dal deposito del ricorso (aprile 2025) la differenza della mensilità di mantenimento stabilita in € 900,00 pari a € 1.200,00, avendo versato finora un importo mensile inferiore pari a € 700,00. La somma di € 1.200,00 verrà corrisposta in 12 rate mensili di € 100,00 fino all'estinzione dell'arretrato a fara data dal mese di ottobre 2025. 4) Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente riportate. Si impegna a partecipare nella misura del 50% alle spese per lo psicologo e a rifondere il 50% delle spese universitarie per l'anno accademico 2025/2026 di già anticipate dalla madre, pari a € 3.363,00. Per_1
5) L'assegno unico ed universale previsto per i figli verrà percepito integralmente dalla madre Per_
6) La casa famigliare viene assegnata alla madre fino a quando sia sia saranno Per_1 economicamente autosufficienti.
7) Gli oneri condominiali della casa coniugale saranno a carico della sig.ra Parte_3
a partire dall'esercizio 2025; il sig. si impegna a saldare la morosità
[...] Parte_2 pregressa verso il Condominio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 22.09.2006 presso il Consolato della Repubblica
[...]
BA d'IT (atto non trascritto);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.03.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina bulgara C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Faustina Serrao presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino egiziano C.F: C.F._2 residente in [...], ma domiciliato in Pioltello, via Firenze 19 con l'Avv. Nucita Maria Rosaria presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 22.09.2006 presso il Consolato della Repubblica BA d'IT (atto non trascritto)
pagina 1 di 4 In separazione di beni.
con i seguenti figli:
- , nato il [...] a [...]; Persona_1
- , nata il [...] a [...] Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 06.03.2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti, addebitandone la responsabilità al marito, Per_ e di disporre l'affido della figlia minore in via esclusiva alla madre, il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento di entrambi i figli mediante la somma mensile complessiva di euro 1.000 oltre al 70% delle spese straordinarie e all'integrale pagamento delle spese condominiali relative alla casa familiare, da assegnarsi alla madre. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.06.2025 si è Parte_2 costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di separazione e di collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, nella casa familiare da assegnarsi a quest'ultima, ha chiesto l'affido condiviso della minore, la regolamentazione della frequentazione paterna e il contributo paterno nel mantenimento di entrambi i figli mediante la somma mensile di euro 700 oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 26.09.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di conversione del rito, rappresentando di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni della separazione e chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme. All'udienza del 14.10.2025 le parti, richiamati gli accordi già depositati in atti, dopo interlocuzione tra loro e con il Tribunale e in coerenza con quanto avvenuto negli ultimi tre anni di separazione di fatto, hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiuntamente individuate. Quindi, le parti e i procuratori, tenuto conto del fatto che la relazione è interrotta da circa tre anni, che i Per_ genitori hanno saputo coordinarsi nell'interesse di e hanno esercitato, di fatto, insieme la responsabilità genitoriale, non sussistendo ad oggi motivazioni né per limitare la responsabilità genitoriale di uno o dell'altro genitore né per applicare la normativa relativa alla violenza domestica per come rilevante in questi giudizi, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. anche al fine di consentire ai coniugi un più celere accesso al processo divorzile. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fossero ragioni per l'adozione di provvedimenti a tutela né della prole né della moglie, posto che i coniugi, nella lunga separazione di fatto, hanno esercitato insieme la responsabilità genitoriale e hanno sperimentato modalità di comunicazione e confronto funzionali alla loro comunicazione e alla minore, ha disposto la conversione del rito, assegnando termine alle parti per depositare note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non pagina 2 di 4 volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni (come concordemente indicate nell'istanza congiunta depositata in atti e successivamente modificate all'udienza del 14.10.2025):
Per_ 1) Affido condiviso di che continuerà ad abitare con la mamma nella ex casa coniugale in cui vive anche Per_1
2) ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, tenuto conto dell'età della ragazza, degli CP_1 attuali impegni lavorativi paterni e di quanto spontaneamente attuato nell'ultimo triennio, Per_
vedrà liberamente il padre prendendo accordi direttamente con lui e comunicandoli alla madre. Gli eventuali pernottamenti con il padre durante l'anno scolastico verranno concordati tra la ragazza ed il padre. Per_
trascorrerà con il padre una settimana di vacanze durante la sospensione scolastica estiva in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
oltre tre/quattro giorni durante le vacanze Pasquali e Natalizie da concordare tra i genitori tenuto conto del piano ferie della madre che verrà comunicato al padre non appena disponibile;
Per_ 3) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne (attualmente non economicamente autosufficiente) l'importo mensile di Per_1 euro 900,00 (€450,00 per ogni figlio), importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il padre si impegna a rifondere a fare tempo dal deposito del ricorso (aprile 2025) la differenza della mensilità di mantenimento stabilita in € 900,00 pari a € 1.200,00, avendo versato finora un importo mensile inferiore pari a € 700,00. La somma di € 1.200,00 verrà corrisposta in 12 rate mensili di € 100,00 fino all'estinzione dell'arretrato a fara data dal mese di ottobre 2025. 4) Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente riportate. Si impegna a partecipare nella misura del 50% alle spese per lo psicologo e a rifondere il 50% delle spese universitarie per l'anno accademico 2025/2026 di già anticipate dalla madre, pari a € 3.363,00. Per_1
5) L'assegno unico ed universale previsto per i figli verrà percepito integralmente dalla madre Per_
6) La casa famigliare viene assegnata alla madre fino a quando sia sia saranno Per_1 economicamente autosufficienti.
7) Gli oneri condominiali della casa coniugale saranno a carico della sig.ra Parte_3
a partire dall'esercizio 2025; il sig. si impegna a saldare la morosità
[...] Parte_2 pregressa verso il Condominio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 22.09.2006 presso il Consolato della Repubblica
[...]
BA d'IT (atto non trascritto);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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