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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
D'URSO RI TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 191/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Generale C.a Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18455 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7488 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 6565/7/2024, pronunciata il 10.05.2024, depositata in data 17.5.2024 con cui è stato respinto il ricorso avverso gli avvisi
IMU TASI per l'annualità 2017. Impugna la società per i seguenti motivi:
· erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'avviso IMU per non aver accertato l'operatività del regime di esclusione di cui all'articolo 13, comma 9 bis, del d.l. n.
201/2011. Pone, altresì, la questione di illegittimità costituzionale riferita all'articolo 2. comma 5 bis, del d.
l. n. 102/2013;
· erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'avviso TASI.
Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Si è costituito il comune di Fiumicino che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese
All'udienza del 02.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In relazione alla pretesa esenzione del fabbricato, quale immobile merce, si osserva che l'obbligo della dichiarazione sussiste sempre trattandosi di una agevolazione. Sul punto si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione con ordinanza 5190 del 17 febbraio 2022 che ha confermato che l'omessa presentazione della dichiarazione fa perdere l'agevolazione per i beni merce posseduti dalle imprese destinati alla vendita e non locati e l'obbligo dichiarativo preciso e specifico non può essere sostituito da altre forme di denunce.
In realtà, mentre il beneficio fiscale era stato inserito dall'art. 2, DL 102/2013, direttamente all'interno della disciplina del tributo (art. 13, DL 201/2011), attraverso la sostituzione del citato comma 9-bis, il correlato onere dichiarativo è contemplato da una disposizione che resta autonoma ed estranea a quest'ultimo decreto (art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013). Inoltre, l'obbligo di dichiarazione da parte del soggetto passivo che intendesse beneficiare delle agevolazioni a fini IMU era stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, norma che non è stata oggetto di abrogazione da parte della legge n. 160/2019.
In punto di fatto la società ricorrente, non avendo allegato né tantomeno depositato in atti la prova documentale dell'avvenuta trasmissione della Dichiarazione IMU relativa all'anno 2017 al Comune, non ha dimostrato di aver assolto all'obbligo stabilito dalla citata normativa e, pertanto, l'atto di accertamento va confermato (cfr. da ultimo ordinanza Corte di Cassazione n. 7612/2024).
Alla luce di quanto sopra evidenziato la questione di legittimità costituzionale non è accoglibile in quanto non rilevante ai fini della decisione della presente controversia.
Con riferimento al 2 motivo di appello osserva il Collegio che il comma 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedeva l'applicabilità del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai “beni merce”.
Tale previsione è stata modificata dall'art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale
è stata prevista una aliquota di applicazione ridotta e la possibilità per i comuni di modificarla.
Nel caso di specie, il tributo in parola risulta applicato con aliquota ridotta e, per l'effetto, alcuna censura può essere validamente mossa alla scrivente amministrazione.
Anche per la TASI la società non ha presentato documentazione attestante il diritto ad ottenere una ulteriore riduzione del tributo, come l'eventuale esistenza di contratti di locazione di cui era onere di parte appellante produrre copia dei contratti di locazione regolarmente registrati
Conseguentemente l'appello non merita accoglimento
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il grado in euro 7.000,00 oltre oneri riflessi se dovuti a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese a carico di parte appellante liquidate come in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
D'URSO RI TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 191/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Generale C.a Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18455 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7488 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 6565/7/2024, pronunciata il 10.05.2024, depositata in data 17.5.2024 con cui è stato respinto il ricorso avverso gli avvisi
IMU TASI per l'annualità 2017. Impugna la società per i seguenti motivi:
· erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'avviso IMU per non aver accertato l'operatività del regime di esclusione di cui all'articolo 13, comma 9 bis, del d.l. n.
201/2011. Pone, altresì, la questione di illegittimità costituzionale riferita all'articolo 2. comma 5 bis, del d.
l. n. 102/2013;
· erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'avviso TASI.
Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Si è costituito il comune di Fiumicino che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese
All'udienza del 02.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In relazione alla pretesa esenzione del fabbricato, quale immobile merce, si osserva che l'obbligo della dichiarazione sussiste sempre trattandosi di una agevolazione. Sul punto si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione con ordinanza 5190 del 17 febbraio 2022 che ha confermato che l'omessa presentazione della dichiarazione fa perdere l'agevolazione per i beni merce posseduti dalle imprese destinati alla vendita e non locati e l'obbligo dichiarativo preciso e specifico non può essere sostituito da altre forme di denunce.
In realtà, mentre il beneficio fiscale era stato inserito dall'art. 2, DL 102/2013, direttamente all'interno della disciplina del tributo (art. 13, DL 201/2011), attraverso la sostituzione del citato comma 9-bis, il correlato onere dichiarativo è contemplato da una disposizione che resta autonoma ed estranea a quest'ultimo decreto (art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013). Inoltre, l'obbligo di dichiarazione da parte del soggetto passivo che intendesse beneficiare delle agevolazioni a fini IMU era stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, norma che non è stata oggetto di abrogazione da parte della legge n. 160/2019.
In punto di fatto la società ricorrente, non avendo allegato né tantomeno depositato in atti la prova documentale dell'avvenuta trasmissione della Dichiarazione IMU relativa all'anno 2017 al Comune, non ha dimostrato di aver assolto all'obbligo stabilito dalla citata normativa e, pertanto, l'atto di accertamento va confermato (cfr. da ultimo ordinanza Corte di Cassazione n. 7612/2024).
Alla luce di quanto sopra evidenziato la questione di legittimità costituzionale non è accoglibile in quanto non rilevante ai fini della decisione della presente controversia.
Con riferimento al 2 motivo di appello osserva il Collegio che il comma 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedeva l'applicabilità del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai “beni merce”.
Tale previsione è stata modificata dall'art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale
è stata prevista una aliquota di applicazione ridotta e la possibilità per i comuni di modificarla.
Nel caso di specie, il tributo in parola risulta applicato con aliquota ridotta e, per l'effetto, alcuna censura può essere validamente mossa alla scrivente amministrazione.
Anche per la TASI la società non ha presentato documentazione attestante il diritto ad ottenere una ulteriore riduzione del tributo, come l'eventuale esistenza di contratti di locazione di cui era onere di parte appellante produrre copia dei contratti di locazione regolarmente registrati
Conseguentemente l'appello non merita accoglimento
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il grado in euro 7.000,00 oltre oneri riflessi se dovuti a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese a carico di parte appellante liquidate come in motivazione.