Art. 22. ((I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui "Fondi" previsti dagli articoli citati dal suddetto decreto))
I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075 .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N.7))
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all' art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.
I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075 .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N.7))
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all' art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.