Art. 6.
L'armatore, che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' obbligato al pagamento dei contributi medesimi, o delle parti di essi non versate, anche per la quota, a carico dei marittimi arruolati. In tal caso l'armatore e' tenuto anche al versamento all'Ente di una somma aggiuntiva, pari alla quota di sua spettanza.
La sorveglianza e il controllo sul regolare pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono demandati agli Ispettorati del lavoro e disciplinati dalle stesse norme in vigore per la sorveglianza e il controllo dell'adempimento degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali.
L'armatore, che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' obbligato al pagamento dei contributi medesimi, o delle parti di essi non versate, anche per la quota, a carico dei marittimi arruolati. In tal caso l'armatore e' tenuto anche al versamento all'Ente di una somma aggiuntiva, pari alla quota di sua spettanza.
La sorveglianza e il controllo sul regolare pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono demandati agli Ispettorati del lavoro e disciplinati dalle stesse norme in vigore per la sorveglianza e il controllo dell'adempimento degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali.