Art. 10.
Il Comitato nazionale dei delegati e' convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'adunanza e' valida in prima convocazione se interviene almeno la meta' dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovra' tenersi il giorno successivo, l'adunanza e' valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purche' sia rappresentata almeno la meta' degli iscritti alla Cassa.
Ciascun delegato ha diritto:
a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati e' fra il 50 ed il 100;
b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;
c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.
Il Comitato nazionale dei delegati e' convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'adunanza e' valida in prima convocazione se interviene almeno la meta' dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovra' tenersi il giorno successivo, l'adunanza e' valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purche' sia rappresentata almeno la meta' degli iscritti alla Cassa.
Ciascun delegato ha diritto:
a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati e' fra il 50 ed il 100;
b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;
c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.