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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 615/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 615/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, dagli avv.ti Maria Concetta Fimiani e Michele Fiorella;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Matrice (CB) in data 24/06/2026, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni e che dall'unione erano nati i figli (18/06/2018) e (11/03/2020) – hanno adito Per_1 Per_2 l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione a seguito di udienza volta alla comparizione personale delle parti, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede per il parere.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati. Le condizioni su cui le parti si sono accordate possono essere recepite da questo Tribunale, in quanto conformi alla legge, oltre che congrue in considerazione del superiore interesse della prole e del rispetto del diritto alla bigenitorialità, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso dei figli (che, com'è noto, costituisce la regola in materia di affidamento) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori (di 7 e 5 anni e, quindi, ancora in tenera età) presso la madre, nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e con riferimento alla quale le parti hanno concordato l'attribuzione della quota di 1/2 di in favore di Parte_2 Parte_1 (così come riportato anche nel verbale di udienza, in atti). Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e parzialmente riportate anche nel verbale di udienza (in atti), da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(generalizzati come in atti) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del Parte_2 presente giudizio e parzialmente riportate anche nel verbale di udienza (in atti), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Matrice (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Matrice dell'anno 2016, n. 7 parte II serie A dell'anno 2016);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 615/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, dagli avv.ti Maria Concetta Fimiani e Michele Fiorella;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Matrice (CB) in data 24/06/2026, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni e che dall'unione erano nati i figli (18/06/2018) e (11/03/2020) – hanno adito Per_1 Per_2 l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione a seguito di udienza volta alla comparizione personale delle parti, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede per il parere.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati. Le condizioni su cui le parti si sono accordate possono essere recepite da questo Tribunale, in quanto conformi alla legge, oltre che congrue in considerazione del superiore interesse della prole e del rispetto del diritto alla bigenitorialità, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso dei figli (che, com'è noto, costituisce la regola in materia di affidamento) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori (di 7 e 5 anni e, quindi, ancora in tenera età) presso la madre, nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e con riferimento alla quale le parti hanno concordato l'attribuzione della quota di 1/2 di in favore di Parte_2 Parte_1 (così come riportato anche nel verbale di udienza, in atti). Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e parzialmente riportate anche nel verbale di udienza (in atti), da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(generalizzati come in atti) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del Parte_2 presente giudizio e parzialmente riportate anche nel verbale di udienza (in atti), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Matrice (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Matrice dell'anno 2016, n. 7 parte II serie A dell'anno 2016);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda