TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
IO TI, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti il/la quale la/lo Controparte_1
CO RO e i quali lo rappresentano e difendono in virtù di Controparte_2 procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2024, la ricorrente riferiva che il resistente, in violazione del decreto di omologa del 7.07.2022 pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le impediva di esercitare il diritto di visita e di instaurare qualsiasi tipo di rapporto con i figli. Chiedeva, pertanto, l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari al fine di poter ristabilire i rapporti madre – figli.
1 Con comparsa di risposta depositata in data 22.11.2024, il resistente rappresentava di aver sempre accudito i suoi figli nonostante il disinteresse del ricorrente e chiedeva confermarsi le statuizioni decise nell'omologa di separazione respingendo le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 24.01.2025 il Giudice, sentite le parti, invitata le stesse ad intraprendere un percorso di mediazione fissando udienza per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in mediazione nei seguenti termini:
1. Di impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di
ed RO con ciascuno di essi;
Per_1
2. Di impegnarsi reciprocamente a tutelare sempre la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
3. Di impegnarsi di informare l'altro e informarsi reciprocamente circa tutte le questioni e situazioni riguardanti ed RO, dei loro impegni e necessità e degli eventuali Per_1 spostamenti degli stessi in altre località;
4. Di impegnarsi a condividere e a sostenerli nelle scelte future circa il percorso universitari
e/o lavorativo in un clima di collaborazione e di rispetto considerando solo ed esclusivamente
i desideri, interessi e necessità di ed RO;
Per_1
5. Data l'età di , ormai maggiorenne, ed RO, (diciassettenne), di lasciarli Per_1 liberi di gestire autonomamente i rapporti con le loro rispettive famiglie di origine;
6. Di regolare gli incontri, le visite, le festività e le ferie con la madre nel modo che ritengono più appropriato ed opportuno per loro
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
2 Il Presidente relatore
Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
IO TI, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti il/la quale la/lo Controparte_1
CO RO e i quali lo rappresentano e difendono in virtù di Controparte_2 procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2024, la ricorrente riferiva che il resistente, in violazione del decreto di omologa del 7.07.2022 pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le impediva di esercitare il diritto di visita e di instaurare qualsiasi tipo di rapporto con i figli. Chiedeva, pertanto, l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari al fine di poter ristabilire i rapporti madre – figli.
1 Con comparsa di risposta depositata in data 22.11.2024, il resistente rappresentava di aver sempre accudito i suoi figli nonostante il disinteresse del ricorrente e chiedeva confermarsi le statuizioni decise nell'omologa di separazione respingendo le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 24.01.2025 il Giudice, sentite le parti, invitata le stesse ad intraprendere un percorso di mediazione fissando udienza per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in mediazione nei seguenti termini:
1. Di impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di
ed RO con ciascuno di essi;
Per_1
2. Di impegnarsi reciprocamente a tutelare sempre la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
3. Di impegnarsi di informare l'altro e informarsi reciprocamente circa tutte le questioni e situazioni riguardanti ed RO, dei loro impegni e necessità e degli eventuali Per_1 spostamenti degli stessi in altre località;
4. Di impegnarsi a condividere e a sostenerli nelle scelte future circa il percorso universitari
e/o lavorativo in un clima di collaborazione e di rispetto considerando solo ed esclusivamente
i desideri, interessi e necessità di ed RO;
Per_1
5. Data l'età di , ormai maggiorenne, ed RO, (diciassettenne), di lasciarli Per_1 liberi di gestire autonomamente i rapporti con le loro rispettive famiglie di origine;
6. Di regolare gli incontri, le visite, le festività e le ferie con la madre nel modo che ritengono più appropriato ed opportuno per loro
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
2 Il Presidente relatore
Dott. Giovanni D'Onofrio
3