Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2198 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra e rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Parte_2 Attori Contro (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 ifesa arco Tridici Convenuta
Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*********** Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 v zi Parte_24 Parte_25 [...] al n. RG n. 12554/2020). Controparte_2 e (giudizio separato come da ordinanza resa in data Parte_1 Parte_2 18.2.2021, in se a) re titolari del c/c n. 88/01001333 e del deposito titoli n. 88/20020637 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- per n. 3799 azioni pari ad € 31.248,60 di cui n. 1468 azioni per € 11.744,00 Parte_2 nonc vertibili per € 4.540,20 (poi convertite nel settembre 2014 in 531 azioni) nell'ambito dell'aumento di capitale del 2013, e n. 1672 azioni per € 14.964,40 nell'ambito dell'aumento di capitale del 2014;
- per n. 3241 azioni per € 26.939,50 di cui n.
2.105 azioni per € 18.839,75 nell'ambito Parte_1 dell'a apitale del 2014 e n. 905 azioni per € 8.099,75 nell'ambito dell'aumento di capitale del 2015. Asserivano la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepivano la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata sottoscrizione del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asserivano che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di
sostenevano di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestavano la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007; inoltre, che nella dichiarazione Mifid del 2011 emergeva chiaramente un profilo di rischio basso, successivamente modificato nel 2014 ma privo di sottoscrizione il separato questionario che, affermavano, era stato redatto autonomamente dalla banca e a loro non riconducibile. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore degli attori alla restituzione del capitale investito, per pari alla Parte_1 somma di € 26.939,50, per pari alla somma di € 31.24 teressi e Parte_2 danno da svalutazione monet In subordine, chiedevano il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma di € 26.939,50 per ed € 31.248,60 per Parte_1 Parte_2
oltre interessi e danno da svalutazione monetari se di lite.
[...] parsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_2 l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli odierni attori, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, gli attori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2013, 2014 e 2015, gli attori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da 92 a 96 fasc. convenuta). Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, gli odierni attori erano divenuti titolari rispettivamente di:
- n.
3.617 azioni BPB, di cui 607 a titolo gratuito, per un controvalore complessivo di Parte_1 e 0;
- n.
4.008 azioni BPB, di cui 383 a titolo gratuito, per un controvalore Parte_2 co 1.247,15. Inoltre, che gli attori avevano periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione e che, in ogni caso, aveva percepito la somma di € 327,46 a titolo Parte_2 di dividendi. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; inoltre, evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da e veniva iscritta al n. 2198/2021 Parte_1 Parte_2 e qui esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_3 da parte della di tutta una serie di obblighi inform relazione alla determinazione del CP_2 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_2 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (05.11.2018) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 07.08.2020. Ciò posto, avendo parte attrice in comparsa conclusionale espressamente rinunciato alla domanda di nullità, oggetto della presente controversia residua la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_2 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_3 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento interpretativo sui doveri di CP_3 correttezza e trasparenza stribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_3 Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un merc lamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Constatata la regolare sottoscrizione dei relativi contratti quadro, il ctu ha verificato l'assolvimento da parte della banca convenuta degli obblighi di informazione posti a suo carico. Dei due contratti quadro, versati in atti e regolarmente sottoscritti dagli attori, quello del 26.10.2007 è stato sottoscritto solo da nel quale risultano pattuite tutte le Parte_2 condizioni economiche e generali;
quell stato sottoscritto da e Parte_1
Parte_2 l ctu, entrambi i contratti quadro da un punto di vista formale rispettano quanto prescritto dalla normativa pro tempore vigente. La prima operazione di investimento è stata effettuata da in data 12.11.2007: sia Parte_2 questa che le successive due sono state correttamente ompilazione, da parte dell'investitore, del questionario di profilatura del 26.10.2007. Anche i successivi investimenti, effettuati da entrambi gli attori, sono stati preceduti dalla compilazione di questionari di profilatura cointestati, precisamente in data 26.11.2011 e 20.05.2014. Come ha potuto accertare il perito nominato, proprio a fronte delle citate operazioni di profilatura, la banca convenuta risulta aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi passivi, sì come previsti dalla normativa di settore. Resta, dunque, da analizzare il rispetto o meno da parte della convenuta degli obblighi informativi attivi. Orbene, nel questionario compilato nel 2007 da questi dichiarava di voler Parte_2 proteggere il capitale e ricevere flussi di cassa cost onché di essere disposto a perdere soltanto una parte media del capitale. Dai questionari del 2011 e del 2014, compilati congiuntamente dagli attori, risulta che questi avevano quale obiettivo quello di proteggere il capitale e di essere disposti a perdere solo una piccola parte del capitale nel primo caso;
nel secondo risulta di volere ottenere una crescita del capitale nel medio-lungo termine e di essere disposti ad accettare solo una perdita media del capitale. Prescindendo da quanto dichiarato dagli investitori circa il loro grado di conoscenza in materia di strumenti finanziari e in relazione alla professione o agli studi svolti dagli investitori stessi, dichiarazioni di cui non si riscontra in atti un dettaglio, non risultando specificata la professione di e utile a giustificare la reale competenza dichiarata, si ritiene Parte_1 Parte_2 qu l ctu, secondo cui l'investimento in titoli illiquidi, quali appunto quelli per cui è causa, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato nei questionari compilati. Infatti, gli strumenti illiquidi, per loro natura, presentano un potenziale rischio di totale azzeramento del capitale, indubbiamente incompatibile con la dichiarata accettazione di perdita del capitale solo in piccola-media parte. L'elevato rischio relativo agli strumenti finanziari illiquidi risulta non adeguato al profilo di rischio degli odierni attori. Quanto alle informazioni relative al conflitto di interessi e alla eccessiva concentrazione del rischio, il ctu ha accertato che, nella domanda di ammissione a socio del 26.10.2007, è presente la comunicazione avente ad oggetto il conflitto di interessi e la successiva autorizzazione dell'investitore ad effettuare l'operazione; così nel contratto quadro del 26.10.2007, vi è un cenno al conflitto di interessi. Nella scheda di adesione all'aumento del capitale sociale del 2007 l'investitore ha dichiarato di prendere atto della sussistenza di un conflitto di interessi, rivestendo la banca il ruolo tanto di emittente che di offerente. Nel contratto quadro del 26.11.2011 vi è un rimando ai documenti informativi non allegati. Nella scheda di adesione, sottoscritta da il 25.01.2013, risulta la dichiarazione Parte_2 della banca relativa alla sussistenza de ressi nonché, in allegato, avviso di concentrazione con il quale la banca, pur raccomandando l'acquisto di titoli offerti in opzione/prelazione, informava l'investitore che lo stesso acquisto avrebbe determinato il superamento del 60% della concentrazione di titoli della stessa emittente. Nelle schede di adesione all'aumento del CS del 2014 sottoscritte separatamente dagli attori in data 02.12.2014, 28.05.2015 e 02.12.2015 è presente unicamente la comunicazione avente ad oggetto il conflitto di interessi. La contestuale presenza, da un lato, dell'informazione relativa alla concentrazione e, dall'altro, della raccomandazione di acquisto lascia propendere, però, per un assolvimento degli obblighi in formativi di tipo meramente formalistico: il perito nominato ha evidenziato che le informative relative alla natura e al grado di rischiosità dell'investimento hanno carattere generico, senza tener conto della natura specifica della tipologia di investimenti effettuati dagli odierni attori e senza analizzarne in modo specifico le componenti di rischio collegate. Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). Nella specie, dall'analisi della documentazione effettuata dal ctu emerge l'inadeguatezza in concreto dell'informazione fornita dalla banca agli investitori, senza che la stessa convenuta abbia fornito prova contraria in merito, dimostrando invece di aver consentito a e Parte_2 [...] di adottare decisioni di investimento informate. Pt_1
, poi, al conflitto di interessi, pur avendo la banca provveduto ad informare i clienti circa la sussistenza del predetto conflitto di interessi, ha però omesso di specificare le eventuali misure poste in essere al fine di mitigare i rischi dallo stesso derivanti. Allo stesso modo, non risulta rispettato quanto prescritto dalla comunicazione n. CP_3 9019104/2009, atteso che da un lato la comunicazione stabilisce che la co di CP_3
“liquidità” può essere garantita dall'impegno della banca i iaria al riacquisto, sulla base di criteri e meccanismi prefissati, impegno che la ha dichiarato di non Controparte_2 assumere;
dall'altro le informazioni fornite in mer , presenti unicamente nelle allegate schede prodotto alla scheda di adesione del 25.01.2013, sono da ritenersi insufficienti, in quanto rese in modo astratto, superficiale e formalistico e non ritagliate sul caso concreto e sulle caratteristiche dell'investitore (pag. 15 elaborato peritale). All'esito dell'analisi, quindi, il ctu ha accertato che gli odierni attori hanno complessivamente investito la somma di € 58.186,65 di cui € 31.247,15 ed € 26.939,50 Parte_2 Parte_1 Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_2 subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economica deriv alla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, va operata la detrazione dal capitale inizialmente investito delle somme percepite a titolo di dividendi percepiti da quantificate in € 327,46 Parte_2 per come indicate dalla banca convenuta e non contest :
Nel dettaglio, quindi, la banca convenuta dovrà restituire le seguenti somme:
- a € 30.919,69 (differenza tra € 31.247,15 quale capitale investito ed € 327,46 Parte_2 per idendi);
- a € 26.939,50. Parte_1 La domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per CP_2 concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea va parzialmente accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme precedentemente indicate in favore CP_2 dei singoli attori lo di risarcimento del danno. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con citazione notificata il 13.10.2020, nei confronti di
[...] Controparte_4 a così provvede:
[...] Controparte_1 CCO i ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento di della somma di € 26.939,50 e di della somma di € 30.919,69 oltre al Parte_1 Parte_2 alutazione monetaria, determina ici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di in solido, delle spese processuali che liquida in € 9.178,00 oltre Parte_1 Parte_2 i.v enerali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 11.01.2024, definitivamente a carico della parte soccombente
Bari, 06/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello