Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026REG.PROV.COLL.
N. 00672/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 672 del 2023, proposto da
EA Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Puliatti e Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Presidenza, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento famiglia e politiche sociali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
Promozione Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
Comune di Giarre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Gullo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) n. 1287/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento famiglia e politiche sociali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 il Cons. AN LI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto avanti il Tar Catania EA Società Cooperativa Sociale impugnava in parte qua i decreti dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento famiglia e politiche sociali, nn. 724 e 725 del 27 maggio 2022. L’impugnazione era estesa, occorrendo, agli atti connessi (nota di trasmissione dei decreti; provvedimento n. 23319/2022 di riscontro negativo all’istanza di autotutela e nota n. 32223/2021 ivi menzionata; parere dell’Ufficio legislativo regionale n. 4005/2009; d.P.R. 158/1996).
Lamentava EA che detti decreti, nell’autorizzarla a esercitare l’attività, già in capo alla Società Cooperativa Promozione (posta in l.c.a.), di gestione della comunità-alloggio per minori Elios, sita in Giarre, ma disponendo al contempo, per un verso, la revoca dell’iscrizione del precedente gestore dall’Albo di cui all’art. 26 della l.r. Sicilia 22/1986, e, per altro verso, la necessità della sua iscrizione nello stesso Albo, avrebbero interrotto la continuità della gestione della struttura e costituito un diniego al subentro nei finanziamenti di cui beneficiava il precedente gestore.
Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar dichiarava il ricorso inammissibile; compensava le spese tra la ricorrente e le altre parti del giudizio (Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, costituitosi in resistenza; Comune di Giarre, costituitosi ad adiuvandum ).
EA ha proposto appello. Ha dedotto con un unico motivo: erroneità della sentenza impugnata; carenza assoluta dei presupposti; erroneità della motivazione; illogicità manifesta; eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti; illogicità e ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; violazione ed errata interpretazione e applicazione della l. 328/2000 e del D.A. 31 ottobre 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 50/2008; violazione del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost.; violazione degli artt. 26, 28, 29 e 60 della l.r. Sicilia 22/1986; violazione dell’art. 195 e ss. della l.f. e dell’art. 2545- terdecies e ss. Cod. civ.. Ha domandato la riforma della sentenza con annullamento degli atti gravati.
La Regione Siciliana - Presidenza, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento famiglia e politiche sociali, si è costituita in resistenza; con successiva memoria ha concluso per la reiezione dell’appello.
Il Comune di Giarre si è costituito ad adiuvandum .
Nel prosieguo, EA e il Comune di Giarre hanno depositato memorie.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Conviene esporre immediatamente le motivazioni con le quali in Tar è pervenuto alla contestata declaratoria di inammissibilità, che sono le seguenti:
“ Nella sostanza, parte ricorrente lamenta che gli atti impugnati (in particolare i decreti regionali nn. 724 e 725, concernenti rispettivamente: a) l’autorizzazione alla società ricorrente all’esercizio di una Comunità alloggio situata in Giarre, già gestita da altra cooperativa sociale; b) la revoca della iscrizione nell’albo regionale della cooperativa sociale che gestiva in precedenza la stessa Comunità alloggio) implicherebbero la perdita di un finanziamento che l’amministrazione regionale avrebbe erogato alla cooperativa sociale che in precedenza gestiva la struttura.
Tale prospettazione è però inficiata da un salto logico, che le argomentazioni di parte ricorrente non chiariscono, e, segnatamente, su quali basi giuridiche poggerebbe la tesi che un eventuale subentro nella gestione costituirebbe titolo a subentrare anche in finanziamenti eventualmente erogati alla struttura, finanziamenti che nella prospettazione di parte ricorrente sembrerebbero rappresentati come derivanti dall’esercizio dell’attività gestionale di cui si tratta, ma che comunque non vengono indicati specificamente dalle parti, né mediante indicazione degli atti amministrativi di ammissione al finanziamento, né mediante indicazione delle norme che li regolerebbero, nè mediante indicazione della loro entità.
Peraltro, la società ricorrente non indica né una sua istanza tesa ad ottenere un finanziamento regionale, né un diniego di finanziamento.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso sia sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, che non chiariscono le questioni di cui si è appena dato atto, sia sotto il profilo del difetto di interesse, essendo i decreti impugnati comunque favorevoli a parte ricorrente (dipendendo la prospettata perdita di finanziamento regionale da un’interpretazione data da parte ricorrente a tali decreti, interpretazione peraltro non esplicitata nei suoi presupposti), nonché sotto il profilo del difetto di legittimazione, non avendo parte ricorrente chiarito le ragioni giuridiche su cui si fonderebbe il dedotto diritto al subentro nel finanziamento, anche laddove – in ipotesi – fosse condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui nel caso di specie si tratterebbe di un subentro nella gestione della Comunità alloggio ”.
2. Ciò posto, si osserva che le censure svolte dall’appellante in questa sede consistono nella esposizione degli asseriti errori in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione regionale nell’adozione degli atti impugnati, argomentazioni del tutto insuscettibili di sovvertire le conclusioni del primo giudice, che si sono arrestate a declaratorie in rito (inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, difetto di interesse, difetto di legittimazione).
In particolare, la circostanza, articolatamente esposta nei suoi passaggi fattuali, che il precedente gestore abbia rinunziato all’iscrizione all’Albo regionale delle istituzioni assistenziali, di cui all’art. 26 della l.r. Sicilia 22/1986, in ragione dell’interesse manifestato da EA al subentro nell’attività di gestione della comunità-alloggio di cui in fatto, e che EA abbia conseguentemente avanzato la richiesta di “subentro” nella stessa attività, nulla aggiunge a quanto rilevato dal Tar, né contrasta con le conclusioni della sentenza circa il difetto di interesse ad agire: gli atti gravati hanno invero soddisfatto interamente gli interessi sottesi a entrambi tali richieste, disponendo, da un lato, l’autorizzazione nei confronti di EA allo svolgimento dell’attività assistenziale nella comunità-alloggio di che trattasi (decreto n. 724/2022), dall’altro, la cancellazione dal predetto Albo regionale del precedente gestore (decreto n. 725/2022).
Restano poi oscure anche in questa sede, come già rilevato dal Tar con la declaratoria di difetto di specificità dei motivi e difetto di legittimazione, il titolo e le ragioni giuridiche in forza dei quali EA rivendica in giudizio ulteriori utilità rispetto a quella come sopra ottenuta; utilità che, peraltro, come pure rilevato dal primo giudice, non risultano neanche richieste, né, tantomeno, negate dall’Amministrazione.
Invero, la tesi di EA non può essere seguita quando assume che tali utilità discendono, pressochè direttamente e automaticamente, da una sorta di “passaggio di consegne” intervenuto con il precedente gestore.
Si tratta infatti di una prospettazione priva di fondamento.
L’iscrizione nell’Albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all’art. 26 della l.r. 22/1986, come avviene ordinariamente per le iscrizioni in albi pubblici da cui deriva la possibilità di esercitare determinate attività o collaborare con la pubblica amministrazione, comporta la dimostrazione del possesso di determinati requisiti, che possono non avere carattere “trasmissibile”, come ad esempio quello richiesto dallo stesso articolo 26, comma 2- bis , aggiunto dall’art. 36 della l.r. 16/2017 (“ Ai fini dell’iscrizione all’Albo è sempre acquisita la documentazione antimafia …”) e che, comunque, sono soggetti ai controlli (aventi a oggetto anche la “ veridicità della documentazione presentata ”) che l’Amministrazione deve preventivamente effettuare ai sensi del successivo comma 3, avvalendosi, se del caso, dei comuni e delle prefetture.
Analogamente, e come noto, l’erogazione di contributi pubblici (rappresentati nella specie da quelli genericamente qui indicati da EA a mezzo dei capitoli di spesa su cui gravavano le somme stanziate, a suo tempo, a favore del precedente gestore) comporta l’effettuazione da parte dell’Amministrazione di quelle variegate verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive che sono state normativamente e preventivamente stabilite in base alla tipologia e alle finalità di ciascuno di essi.
Quindi, come correttamente rilevato dal Tar, va escluso che la mera, ed eventuale, inquadrabilità dell’affidamento della gestione della comunità-alloggio ad EA come “subentro” nell’attività del precedente gestore possa refluire, ex se , ovvero automaticamente e direttamente, come preteso dalla medesima, nell’accertamento della debenza dell’attribuzione alla medesima sia dell’iscrizione nel ridetto Albo che dei contributi pubblici già in capo al precedente gestore.
Da cui l’inutilità di un accertamento giudiziale, pure evocato nell’atto di appello, che riguardi quanto meno tale aspetto, poiché esso, anche ove risolto nel senso propugnato da EA, sarebbe comunque inidoneo ad attribuirle i c.d. “beni della vita” azionati in questo giudizio.
3. In definitiva, l’appello va respinto.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione in favore della resistente Amministrazione regionale delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge. Spese compensate rispetto alle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO de NC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
AN LI, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | NO de NC |
IL SEGRETARIO