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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LE, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3472/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259008264141000 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20988/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , ha impugnato l'Avviso di intimazione di pagamento n. 07120259008264141/000, emesso in data 10 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – IS notificatogli in data 14 febbraio 2025, per l'importo complessivo di euro 24.145,65, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese, con riferimento ai crediti iscritti a ruolo sottesi a sette cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento, ovvero:
1. Cartella di pagamento n. 07120120122419056001 notificata in data 25.09.2012 relativa a imposta di registro – trasferimento fabbricati – tassa fissa, anno d'imposta 2008.
2. Cartella di pagamento n. 07120180014256310000 notificata in data 01.10.2018 relativa a contributo consortile di bonifica e miglioramento fondiario dovuto al Consorzio di Bonifica Valle Ufita;
anno di riferimento
2016.
3. Cartella di pagamento n. 07120210068281264000 notificata in data 11.04.2023; relativa a sanzioni
IRPEF 2017;
4. Cartella di pagamento n. 07120220125957625000 notificata in data 11.04.2023; relativa a IRPEF 2017
a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973;
5. Cartella di pagamento n. 0712023002637795000 notificata in data 14.08.2023 relativa a IRPEF 2018;
6. Cartella di pagamento n. 07120230059651436000 notificata in data 24.11.2023 relativa a IRPEF 2019;
7. Cartella di pagamento n. 07120230071827156000 notificata in data 24.11.2023 relativa a IRPEF 2019
a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973;
8. Avviso di accertamento n. 250TELM001870 notificato in data 18.09.2018; relativo a addizionali IRPEF anno 2013 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio territoriale di
Castellammare di Stabia.
L' l'importo complessivo intimato è quindi di euro 24.145,65 comprensivo delle quote di imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi alle singole posizioni sopra elencate. Il contribuente deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 1, e 50, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificati dall'art. 15 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, in relazione alla cartella n.
07120120122419056001: si assumeva che, trattandosi di obbligazione solidale da compravendita immobiliare, l'esecuzione nei confronti del coobbligato potesse avvenire soltanto previa notifica di cartella di pagamento, e non già mediante intimazione di pagamento, con conseguente compressione del termine difensivo.
II) Nullità e/o invalidità dell'avviso di intimazione per omessa notifica della cartella n.
07120120122419056001. Il ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto tale cartella, lamentando l'assenza di prova della notifica e richiamando, a conforto, l'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio in capo all'Agente della riscossione.
III) Nullità e/o invalidità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
07120120122419056001 relativa all'imposta di registro 2008, deducendosi il decorso del termine decennale senza atti idonei a interromperne la prescrizione, salvi il solo fermo amministrativo del 14.09.2012, peraltro anteriore alla presunta notifica della cartella stessa.
IV) Nullità e/o invalidità dell'intimazione per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi afferenti alla cartella n. 07120120122419056001, assumendosi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 22, comma 3, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (subentrato al previgente art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997), decorrente dall'irrogazione delle sanzioni.
V) Nullità e/o invalidità dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alla cartella n. 07120180014256310000 (contributo consortile 2016), decorrente – a dire del contribuente – dalla notifica del 01.10.2018, in assenza di ulteriori validi atti interruttivi.
Successivamente, con “Motivi aggiunti di ricorso” ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente deduceva ulteriori profili di illegittimità dell'azione di riscossione, alla luce di fatti sopravvenuti ovvero che in data 05.03.2025 aveva ricevuto dall'INPS l'accredito della prima rata del Trattamento di Fine Servizio (TFS), constatando una trattenuta complessiva di euro 11.732,61, di cui euro 3.680,06 per contributo riscatto ENPAS ed euro
8.050,55 a titolo di somme pignorate dall'Agenzia delle Entrate – IS;
che, accedendo alla propria area personale presso il portale dell'Agente della riscossione, aveva rilevato l'attivazione – in data
07.02.2025 – di un “Pignoramento presso terzi ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973”, a carico dell'INPS e riferito, tra l'altro, alle medesime cartelle di pagamento già ricomprese nell'intimazione impugnata, nonché al citato avviso di accertamento;
• che risultava, altresì, un pignoramento presso terzi attivato in data 17.05.2024 (nei confronti del Ministero dell'Interno), parimenti riferito ad alcune delle cartelle oggetto dell'intimazione del 2025, con possibile duplicazione delle pretese esecutive;
Sulla base di tali nuovi elementi fattuali, i motivi aggiunti articolavano ulteriori doglianze, così riassumibili:
VI) Vizio dell'intimazione per violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, per avere l'Agente della riscossione attivato il pignoramento presso terzi ex art. 48-bis in data 07.02.2025, vale a dire prima della notifica dell'intimazione stessa, avvenuta il 14.02.2025;
VII) Inapplicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 alle somme dovute a titolo di TFS, ritenute dal ricorrente assistite da un vincolo di natura previdenziale/retributiva e, comunque, qualificate come somme non soggette alla procedura di verifica della inadempienza;
VIII) Violazione della sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537-540, L. n. 228/2012, avendo l'Agente della riscossione proseguito nella procedura esecutiva mediante pignoramento su TFS nonostante la presentazione dell'istanza da parte del contribuente;
IX) Duplicazione dei titoli esecutivi e violazione degli artt.
7-bis e 7-ter L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto l'intimazione di pagamento del 2025 riprodurrebbe cartelle già poste a base del pignoramento presso terzi del 17.05.2024 e del successivo pignoramento ex art. 48-bis, determinando, secondo il ricorrente, una indebita reiterazione di iniziative esecutive per gli stessi crediti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, che, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure attinenti al merito della pretesa tributaria, assumendo che tali questioni investirebbero esclusivamente l'ente impositore titolare del credito e non il soggetto incaricato della sola attività di riscossione.
In via subordinata, e comunque nel merito, l'ADER contestava integralmente le deduzioni del ricorrente, sostenendo:
• la regolarità e validità delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, puntualmente documentate mediante produzione delle relate e degli avvisi di ricevimento, con luogo, data e modalità della notifica (a mani proprie, ex art. 140 c.p.c., deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa, ecc.);
• l'insussistenza di qualsiasi decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, essendo le cartelle state notificate nei termini decadenziali decorrenti dalla presentazione delle dichiarazioni o dalla definitività degli accertamenti;
• la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che, una volta divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, le cartelle acquistano efficacia assimilabile al giudicato sostanziale, con applicazione del termine di prescrizione decennale, oltre che in ragione della notifica di molteplici atti interruttivi (preavviso di fermo del 2013, intimazioni del 2024 e del 2025, pignoramenti presso terzi del 2024
e del 2025);
• la legittimità delle procedure di pignoramento presso terzi e di verifica ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, rilevandosi come le contestazioni del ricorrente riguardino, per lo più, la fase esecutiva, devoluta – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – alla cognizione del giudice ordinario;
• la inammissibilità o, comunque, infondatezza dei motivi aggiunti impropri volti a ottenere l'annullamento del pignoramento ex art. 48-bis e la restituzione delle somme trattenute sul TFS, trattandosi di domande che esulerebbero dall'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e attinenti alla fase esecutiva.
L'Agente della riscossione concludeva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha sostenuto, con particolare riguardo alla cartella n. 07120120122419056001, di non aver mai ricevuto la relativa notifica, contestando, in via gradata, la mancanza di prova della stessa e la legittimità delle modalità eventualmente utilizzate (richiamando la disciplina dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza sull'irreperibilità relativa e assoluta del destinatario).
L'Agenzia delle Entrate – IS ha, per contro, prodotto in giudizio copia delle relate di notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, dettagliatamente riepilogate nelle controdeduzioni: per la cartella n.
07120120122419056001, notifica in data 25.09.2012 a mani di persona abilitata alla ricezione;
per le successive cartelle, notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa, puntualmente documentate;
per l'avviso di accertamento n.
250TELM001870, notifica a mani proprie del destinatario in data 18.09.2018.
A fronte di tale documentazione, il ricorrente si è limitato a ribadire genericamente l'asserita mancata conoscenza degli atti, senza fornire elementi idonei a infirmare la presunzione di regolarità delle notifiche risultante dagli atti prodotti, in particolare, non ha allegato vizi specifici delle relate, né ha dedotto situazioni di inesistenza della notifica.
Ne consegue che l'eccezione di omessa o invalida notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento deve ritenersi infondata, con conseguente consolidamento degli atti presupposti per mancata tempestiva impugnazione.
Sulla dedotta prescrizione dei crediti e sulla natura degli atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate – IS ha dettagliatamente illustrato gli atti interruttivi della prescrizione emessi e notificati dopo le cartelle e l'avviso di accertamento, tra i quali:
• per la cartella n. 07120120122419056001: preavviso di fermo del 14.02.2013, intimazione di pagamento del 14.02.2025, pignoramento presso terzi n. 07184202500004024001 notificato in data 10.03.2025;
• per la cartella n. 07120180014256310000: intimazione di pagamento del 01.03.2024, nuova intimazione del 14.02.2025 e pignoramento presso terzi del 10.03.2025;
• per le cartelle IRPEF 2017 e 2018 e per le cartelle IRPEF 2019: intimazioni intermedie e pignoramenti presso terzi nel 2024 e 2025;
• per l'avviso di accertamento 2013: analoghi atti di riscossione e intimazione.
Tali atti, ritualmente prodotti, risultano idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., trattandosi di atti di messa in mora e/o di esecuzione forzata manifestamente incompatibili con la volontà di rinuncia al credito.
Per quanto concerne il termine applicabile, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, in relazione ai tributi oggetto di iscrizione a ruolo, ha ripetutamente affermato che la cartella di pagamento non opposta entro il termine di decadenza stabilito per la relativa impugnazione assume efficacia analoga al giudicato sostanziale, sicché la prescrizione del credito in essa recato è regolata, di regola, dal termine decennale ex art. 2953 c.c., salvo che la legge preveda diversamente.
Le eccezioni di prescrizione appaiono, peraltro, formulate in modo generico, senza un'esatta riconduzione temporale degli atti al decorso dei termini, mentre l'Agente della riscossione ha fornito un quadro cronologico coerente della propria attività, non efficacemente contestato nel merito dal ricorrente.
Deve pertanto concludersi che nessun credito sotteso all'intimazione può dirsi prescritto, né con riferimento alla sorte capitale, né con riferimento alle sanzioni e agli interessi.
Sull'asserita violazione degli artt. 45 e 50 d.P.R. n. 602/1973, come modificati dal d.lgs. n. 110/2024
Il ricorrente ha invocato il combinato disposto degli artt. 45 e 50 d.P.R. n. 602/1973, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 110/2024, per sostenere che, nei confronti del coobbligato solidale in relazione alla cartella n. 07120120122419056001, l'esecuzione coattiva non potrebbe essere intrapresa tramite intimazione di pagamento, ma soltanto previa notifica di una cartella specificamente indirizzata allo stesso, con termine di 60 giorni per adempiere e difendersi.
La censura non può essere condivisa.
In primo luogo, essa presuppone – in fatto – che il ricorrente sia stato totalmente estraneo alla notifica della cartella in questione, circostanza che questa Corte ha già escluso alla luce della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione.
In secondo luogo, l'intervento normativo del 2024 – volto a meglio tutelare il coobbligato nei confronti del quale si procede alla riscossione – non risulta idoneo a travolgere ex tunc un procedimento già incardinato e consolidato, né risulta che il legislatore abbia attribuito alla novella portata retroattiva in grado di incidere sulla validità di atti di riscossione comunque conformi alla disciplina previgente.
In ogni caso, l'intimazione di pagamento in esame risulta emessa successivamente alla notifica delle cartelle e nel rispetto del meccanismo di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, fungendo da atto prodromico all'esecuzione quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella. Non ricorre, pertanto, quella situazione in cui l'intimazione sia utilizzata surrettiziamente in luogo della cartella nei confronti di un soggetto mai raggiunto dall'atto presupposto.
Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto una pluralità di vizi in relazione al pignoramento presso terzi e alla verifica di inadempienza ex art. 48-bis, in particolare in rapporto alle somme dovute a titolo di TFS, alla sospensione legale della riscossione e alla duplicazione delle pretese esecutive.
Si tratta di atti e condotte che – secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione – rientrano, in linea di principio, nella fase esecutiva della riscossione, la cui cognizione spetta al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione o giudice del lavoro, a seconda dei casi), e non già al giudice tributario, salva l'ipotesi in cui i vizi delle procedure esecutive si riflettano sulla legittimità degli atti propriamente “tributari” elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso che occupa, le doglianze del contribuente, pur formalmente agganciate anche all'intimazione, mirano in realtà a ottenere l'annullamento del pignoramento e della verifica ex art. 48-bis e la restituzione delle somme già trattenute (euro 8.050,55) e il risarcimento dei danni.
Tali domande esulano dall'oggetto tipico del giudizio tributario, non potendo essere ricondotte alla categoria degli atti impugnabili né potendo ritenersi meri vizi “derivati” dell'intimazione. L'intimazione impugnata, infatti,
è atto autonomo, logicamente e temporalmente distinto dai successivi pignoramenti e dalle verifiche di inadempienza;
eventuali vizi di questi ultimi non sono idonei, di per sé, a determinare la nullità dell'intimazione, che rimane fondata su ruoli e cartelle legittimamente formati e notificati.
Ciò posto, anche a voler considerare tali doglianze come prospettate a titolo di vizi derivati dell'intimazione, va comunque evidenziato che l'asserita anticipazione cronologica del pignoramento rispetto alla notifica dell'intimazione non comporta, di per sé, la nullità di quest'ultima, potendo al più rilevare sulla validità dell'atto esecutivo, che – come detto – non è oggetto diretto del presente giudizio.
Considerata la peculiarità delle questioni, e il pagamento in parte di quanto dovuto si ritiene di poter compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LE, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3472/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259008264141000 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20988/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , ha impugnato l'Avviso di intimazione di pagamento n. 07120259008264141/000, emesso in data 10 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – IS notificatogli in data 14 febbraio 2025, per l'importo complessivo di euro 24.145,65, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese, con riferimento ai crediti iscritti a ruolo sottesi a sette cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento, ovvero:
1. Cartella di pagamento n. 07120120122419056001 notificata in data 25.09.2012 relativa a imposta di registro – trasferimento fabbricati – tassa fissa, anno d'imposta 2008.
2. Cartella di pagamento n. 07120180014256310000 notificata in data 01.10.2018 relativa a contributo consortile di bonifica e miglioramento fondiario dovuto al Consorzio di Bonifica Valle Ufita;
anno di riferimento
2016.
3. Cartella di pagamento n. 07120210068281264000 notificata in data 11.04.2023; relativa a sanzioni
IRPEF 2017;
4. Cartella di pagamento n. 07120220125957625000 notificata in data 11.04.2023; relativa a IRPEF 2017
a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973;
5. Cartella di pagamento n. 0712023002637795000 notificata in data 14.08.2023 relativa a IRPEF 2018;
6. Cartella di pagamento n. 07120230059651436000 notificata in data 24.11.2023 relativa a IRPEF 2019;
7. Cartella di pagamento n. 07120230071827156000 notificata in data 24.11.2023 relativa a IRPEF 2019
a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973;
8. Avviso di accertamento n. 250TELM001870 notificato in data 18.09.2018; relativo a addizionali IRPEF anno 2013 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio territoriale di
Castellammare di Stabia.
L' l'importo complessivo intimato è quindi di euro 24.145,65 comprensivo delle quote di imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi alle singole posizioni sopra elencate. Il contribuente deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 1, e 50, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificati dall'art. 15 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, in relazione alla cartella n.
07120120122419056001: si assumeva che, trattandosi di obbligazione solidale da compravendita immobiliare, l'esecuzione nei confronti del coobbligato potesse avvenire soltanto previa notifica di cartella di pagamento, e non già mediante intimazione di pagamento, con conseguente compressione del termine difensivo.
II) Nullità e/o invalidità dell'avviso di intimazione per omessa notifica della cartella n.
07120120122419056001. Il ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto tale cartella, lamentando l'assenza di prova della notifica e richiamando, a conforto, l'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio in capo all'Agente della riscossione.
III) Nullità e/o invalidità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
07120120122419056001 relativa all'imposta di registro 2008, deducendosi il decorso del termine decennale senza atti idonei a interromperne la prescrizione, salvi il solo fermo amministrativo del 14.09.2012, peraltro anteriore alla presunta notifica della cartella stessa.
IV) Nullità e/o invalidità dell'intimazione per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi afferenti alla cartella n. 07120120122419056001, assumendosi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 22, comma 3, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (subentrato al previgente art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997), decorrente dall'irrogazione delle sanzioni.
V) Nullità e/o invalidità dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alla cartella n. 07120180014256310000 (contributo consortile 2016), decorrente – a dire del contribuente – dalla notifica del 01.10.2018, in assenza di ulteriori validi atti interruttivi.
Successivamente, con “Motivi aggiunti di ricorso” ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente deduceva ulteriori profili di illegittimità dell'azione di riscossione, alla luce di fatti sopravvenuti ovvero che in data 05.03.2025 aveva ricevuto dall'INPS l'accredito della prima rata del Trattamento di Fine Servizio (TFS), constatando una trattenuta complessiva di euro 11.732,61, di cui euro 3.680,06 per contributo riscatto ENPAS ed euro
8.050,55 a titolo di somme pignorate dall'Agenzia delle Entrate – IS;
che, accedendo alla propria area personale presso il portale dell'Agente della riscossione, aveva rilevato l'attivazione – in data
07.02.2025 – di un “Pignoramento presso terzi ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973”, a carico dell'INPS e riferito, tra l'altro, alle medesime cartelle di pagamento già ricomprese nell'intimazione impugnata, nonché al citato avviso di accertamento;
• che risultava, altresì, un pignoramento presso terzi attivato in data 17.05.2024 (nei confronti del Ministero dell'Interno), parimenti riferito ad alcune delle cartelle oggetto dell'intimazione del 2025, con possibile duplicazione delle pretese esecutive;
Sulla base di tali nuovi elementi fattuali, i motivi aggiunti articolavano ulteriori doglianze, così riassumibili:
VI) Vizio dell'intimazione per violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, per avere l'Agente della riscossione attivato il pignoramento presso terzi ex art. 48-bis in data 07.02.2025, vale a dire prima della notifica dell'intimazione stessa, avvenuta il 14.02.2025;
VII) Inapplicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 alle somme dovute a titolo di TFS, ritenute dal ricorrente assistite da un vincolo di natura previdenziale/retributiva e, comunque, qualificate come somme non soggette alla procedura di verifica della inadempienza;
VIII) Violazione della sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537-540, L. n. 228/2012, avendo l'Agente della riscossione proseguito nella procedura esecutiva mediante pignoramento su TFS nonostante la presentazione dell'istanza da parte del contribuente;
IX) Duplicazione dei titoli esecutivi e violazione degli artt.
7-bis e 7-ter L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto l'intimazione di pagamento del 2025 riprodurrebbe cartelle già poste a base del pignoramento presso terzi del 17.05.2024 e del successivo pignoramento ex art. 48-bis, determinando, secondo il ricorrente, una indebita reiterazione di iniziative esecutive per gli stessi crediti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, che, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure attinenti al merito della pretesa tributaria, assumendo che tali questioni investirebbero esclusivamente l'ente impositore titolare del credito e non il soggetto incaricato della sola attività di riscossione.
In via subordinata, e comunque nel merito, l'ADER contestava integralmente le deduzioni del ricorrente, sostenendo:
• la regolarità e validità delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, puntualmente documentate mediante produzione delle relate e degli avvisi di ricevimento, con luogo, data e modalità della notifica (a mani proprie, ex art. 140 c.p.c., deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa, ecc.);
• l'insussistenza di qualsiasi decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, essendo le cartelle state notificate nei termini decadenziali decorrenti dalla presentazione delle dichiarazioni o dalla definitività degli accertamenti;
• la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che, una volta divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, le cartelle acquistano efficacia assimilabile al giudicato sostanziale, con applicazione del termine di prescrizione decennale, oltre che in ragione della notifica di molteplici atti interruttivi (preavviso di fermo del 2013, intimazioni del 2024 e del 2025, pignoramenti presso terzi del 2024
e del 2025);
• la legittimità delle procedure di pignoramento presso terzi e di verifica ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, rilevandosi come le contestazioni del ricorrente riguardino, per lo più, la fase esecutiva, devoluta – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – alla cognizione del giudice ordinario;
• la inammissibilità o, comunque, infondatezza dei motivi aggiunti impropri volti a ottenere l'annullamento del pignoramento ex art. 48-bis e la restituzione delle somme trattenute sul TFS, trattandosi di domande che esulerebbero dall'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e attinenti alla fase esecutiva.
L'Agente della riscossione concludeva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha sostenuto, con particolare riguardo alla cartella n. 07120120122419056001, di non aver mai ricevuto la relativa notifica, contestando, in via gradata, la mancanza di prova della stessa e la legittimità delle modalità eventualmente utilizzate (richiamando la disciplina dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza sull'irreperibilità relativa e assoluta del destinatario).
L'Agenzia delle Entrate – IS ha, per contro, prodotto in giudizio copia delle relate di notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, dettagliatamente riepilogate nelle controdeduzioni: per la cartella n.
07120120122419056001, notifica in data 25.09.2012 a mani di persona abilitata alla ricezione;
per le successive cartelle, notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa, puntualmente documentate;
per l'avviso di accertamento n.
250TELM001870, notifica a mani proprie del destinatario in data 18.09.2018.
A fronte di tale documentazione, il ricorrente si è limitato a ribadire genericamente l'asserita mancata conoscenza degli atti, senza fornire elementi idonei a infirmare la presunzione di regolarità delle notifiche risultante dagli atti prodotti, in particolare, non ha allegato vizi specifici delle relate, né ha dedotto situazioni di inesistenza della notifica.
Ne consegue che l'eccezione di omessa o invalida notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento deve ritenersi infondata, con conseguente consolidamento degli atti presupposti per mancata tempestiva impugnazione.
Sulla dedotta prescrizione dei crediti e sulla natura degli atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate – IS ha dettagliatamente illustrato gli atti interruttivi della prescrizione emessi e notificati dopo le cartelle e l'avviso di accertamento, tra i quali:
• per la cartella n. 07120120122419056001: preavviso di fermo del 14.02.2013, intimazione di pagamento del 14.02.2025, pignoramento presso terzi n. 07184202500004024001 notificato in data 10.03.2025;
• per la cartella n. 07120180014256310000: intimazione di pagamento del 01.03.2024, nuova intimazione del 14.02.2025 e pignoramento presso terzi del 10.03.2025;
• per le cartelle IRPEF 2017 e 2018 e per le cartelle IRPEF 2019: intimazioni intermedie e pignoramenti presso terzi nel 2024 e 2025;
• per l'avviso di accertamento 2013: analoghi atti di riscossione e intimazione.
Tali atti, ritualmente prodotti, risultano idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., trattandosi di atti di messa in mora e/o di esecuzione forzata manifestamente incompatibili con la volontà di rinuncia al credito.
Per quanto concerne il termine applicabile, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, in relazione ai tributi oggetto di iscrizione a ruolo, ha ripetutamente affermato che la cartella di pagamento non opposta entro il termine di decadenza stabilito per la relativa impugnazione assume efficacia analoga al giudicato sostanziale, sicché la prescrizione del credito in essa recato è regolata, di regola, dal termine decennale ex art. 2953 c.c., salvo che la legge preveda diversamente.
Le eccezioni di prescrizione appaiono, peraltro, formulate in modo generico, senza un'esatta riconduzione temporale degli atti al decorso dei termini, mentre l'Agente della riscossione ha fornito un quadro cronologico coerente della propria attività, non efficacemente contestato nel merito dal ricorrente.
Deve pertanto concludersi che nessun credito sotteso all'intimazione può dirsi prescritto, né con riferimento alla sorte capitale, né con riferimento alle sanzioni e agli interessi.
Sull'asserita violazione degli artt. 45 e 50 d.P.R. n. 602/1973, come modificati dal d.lgs. n. 110/2024
Il ricorrente ha invocato il combinato disposto degli artt. 45 e 50 d.P.R. n. 602/1973, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 110/2024, per sostenere che, nei confronti del coobbligato solidale in relazione alla cartella n. 07120120122419056001, l'esecuzione coattiva non potrebbe essere intrapresa tramite intimazione di pagamento, ma soltanto previa notifica di una cartella specificamente indirizzata allo stesso, con termine di 60 giorni per adempiere e difendersi.
La censura non può essere condivisa.
In primo luogo, essa presuppone – in fatto – che il ricorrente sia stato totalmente estraneo alla notifica della cartella in questione, circostanza che questa Corte ha già escluso alla luce della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione.
In secondo luogo, l'intervento normativo del 2024 – volto a meglio tutelare il coobbligato nei confronti del quale si procede alla riscossione – non risulta idoneo a travolgere ex tunc un procedimento già incardinato e consolidato, né risulta che il legislatore abbia attribuito alla novella portata retroattiva in grado di incidere sulla validità di atti di riscossione comunque conformi alla disciplina previgente.
In ogni caso, l'intimazione di pagamento in esame risulta emessa successivamente alla notifica delle cartelle e nel rispetto del meccanismo di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, fungendo da atto prodromico all'esecuzione quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella. Non ricorre, pertanto, quella situazione in cui l'intimazione sia utilizzata surrettiziamente in luogo della cartella nei confronti di un soggetto mai raggiunto dall'atto presupposto.
Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto una pluralità di vizi in relazione al pignoramento presso terzi e alla verifica di inadempienza ex art. 48-bis, in particolare in rapporto alle somme dovute a titolo di TFS, alla sospensione legale della riscossione e alla duplicazione delle pretese esecutive.
Si tratta di atti e condotte che – secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione – rientrano, in linea di principio, nella fase esecutiva della riscossione, la cui cognizione spetta al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione o giudice del lavoro, a seconda dei casi), e non già al giudice tributario, salva l'ipotesi in cui i vizi delle procedure esecutive si riflettano sulla legittimità degli atti propriamente “tributari” elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso che occupa, le doglianze del contribuente, pur formalmente agganciate anche all'intimazione, mirano in realtà a ottenere l'annullamento del pignoramento e della verifica ex art. 48-bis e la restituzione delle somme già trattenute (euro 8.050,55) e il risarcimento dei danni.
Tali domande esulano dall'oggetto tipico del giudizio tributario, non potendo essere ricondotte alla categoria degli atti impugnabili né potendo ritenersi meri vizi “derivati” dell'intimazione. L'intimazione impugnata, infatti,
è atto autonomo, logicamente e temporalmente distinto dai successivi pignoramenti e dalle verifiche di inadempienza;
eventuali vizi di questi ultimi non sono idonei, di per sé, a determinare la nullità dell'intimazione, che rimane fondata su ruoli e cartelle legittimamente formati e notificati.
Ciò posto, anche a voler considerare tali doglianze come prospettate a titolo di vizi derivati dell'intimazione, va comunque evidenziato che l'asserita anticipazione cronologica del pignoramento rispetto alla notifica dell'intimazione non comporta, di per sé, la nullità di quest'ultima, potendo al più rilevare sulla validità dell'atto esecutivo, che – come detto – non è oggetto diretto del presente giudizio.
Considerata la peculiarità delle questioni, e il pagamento in parte di quanto dovuto si ritiene di poter compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.