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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piegaro - Piazza Matteotti 7 06066 Piegaro PG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento prot n. 5453 del 3.6.2025 (avviso n. 67 del 5.5.2025), avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI per l'anno 2021, emesso dal Comune di Piegaro in relazione all'agriturismo di proprietà della ricorrente sito in località Indirizzo_1, per un importo complessivo pari a circa milleduecento euro.
1.1. Assume la ricorrente che la pretesa fiscale, oltre ad essere viziata nella motivazione, è in contrasto con la normativa di riferimento. Nello specifico rappresenta che l'azienda agrituristica è esercitata nel pieno rispetto nella normativa vigente che trova la sua disciplina organica nella legge quadro 20 febbraio
2006, n. 96 e nella norma di cui all'art. 2135, terzo comma, introdotto dall'art. 1 D. Lgs del 18 maggio
2001 n. 228. Deduce che l'attività agrituristica è specificazione dell'attività agricola (cfr Cons. di Stato, 19 febbraio 2019 n. 1162; Cass. III, 13 aprile 2007 n. 8851; Cass. Trib., 14 febbraio 2014, n. 3455) e come tale non può essere attività assimilabile a quella alberghiera e dal punto di vista generale tributario, ha una condizione speciale agevolata, come disciplinata dall'art. 7, comma secondo, legge n. 96/206.
Alla luce di tale disciplina prospettata rileva l'illegittimità dell'accertamento TARI che nell' indicare il dettaglio delle utenze prevede l'assimilazione degli agriturismi agli alberghi, includendoli nella stessa categoria di attività e applicando la stessa tariffa, in violazione di legge e dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Invoca giurisprudenza in merito. Rappresenta che l'intenzione del legislatore è quella di voler considerare l'attività agrituristica, quale attività connessa e strumentale allo svolgimento di quelle agricole, contraddistinguendone il contenuto tipico ovvero l'organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e di alloggio e, pertanto, l'equiparazione operata dal Comune, tra attività di agriturismo e attività di natura commerciale è illegittima. Deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per contrarietà al Regolamento Tari vigente. A riguardo rileva che l'articolo del regolamento Tari adottato dal Comune di Piegaro prevede la suddivisione delle categorie di attività sulla base della classificazione delle attività ATECO. L'attività di Agriturismo non è contemplata in tale elenco allegato, tuttavia il comma terzo, specifica che per le attività non comprese si fa riferimento a quelle con
“maggiore analogia”. Poiché alcuna analogia può farsi risalire con le attività alberghiere, per le ragioni in diritto già espresse, l'applicazione di tale “criterio” deve essere dichiarato illegittimo. A riguardo contesta l'applicazione del metodo analogico attesa la specificità dell'attività agrituristica. Deduce, ancora,
l'illegittimità del Regolamento Tari e la disapplicazione, per ciò che attiene al metodo “analogico” per eccesso di potere in violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza per violazione del comma 682 dell'art. unico L. 147/2013 che stabilisce che il Comune determina la tassa mediante classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
Con un secondo ordine censure chiede l'annullamento della tassazione in relazione alle superfici accessorie dell'immobile principale, in quanto da considerarsi locali strumentali all'attività agricola, silvio pastorale (fienile, deposito derrate).
1.2. Si è costituita l'amministrazione comunale intimata, sostenendo la legittimità del suo operato e concludendo per la reiezione del ricorso.
1.3. All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
3. Occorre premettere che la controversia ha ad oggetto due distinte (sebbene connesse) questioni.
3.1. La prima riguarda la tassazione di una superficie (per mq. 212 imputati a “Att. artig. falegname- idraulico” ed assoggettati a tassazione per E 650,12 e per mq. 128 imputati a “Esposizioni-autosaloni” ed assoggettati a tassazione per E259,54) che è costituita da fienili, da rimessa derrate e da ricovero attrezzatture (come si evince dall'elaborato catastale e dalla certificazione catastale di categoria D/10).
3.1.1. Giova premettere che, ai fini TARI, nella determinazione della superficie non domestica non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori ed a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Non sono in particolare, soggette alla TARI: - le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Non sono altresì soggette a tariffa magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione l'attività esercitata, la superficie complessiva, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanza, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate che, in mancanza, potrà essere richiesta anche dal Comune.
3.1.2. Ciò premesso, il contribuente che voglia ottenere l'esenzione dovrà fornire la prova: a) che produce rifiuti speciali non assimilati;
b) della superficie dell'immobile in cui si producono rifiuti speciali;
c) di provvedere autonomamente allo smaltimento di rifiuti.
Sul punto la parte ricorrente non è stata diligente nè collaborativa, in quanto ha pacificamente omesso la dichiarazione di detassazione in sede di liquidazione del tributo, e, neanche in sede di giudizio ha compiutamente adempiuto all'onere della prova che sulla stessa incombeva.
Pur volendo ritenere che dalla tipologia di superfici abbia provato la produzione di rifiuti speciali, manca del tutto la prova delle specifiche superfici su cui vengono prodotti, avendo la stessa parte ricorrente ammesso di avere una destinazione promiscua del compendio immobiliare (agraria e agrituristica); né a tal fune è sufficiente la caratterizzazione catastale dei cespiti, che rappresenta un mero indizio di produzione di rifiuti non urbani.
A ciò occorre aggiungere come manchi del tutto anche la prova che la società provvedeva allo smaltimento autonomamente.
3.2. La seconda questione riguarda la assimilazione ai fini TARI della superficie (di mq. 349 di consistenza e destinazione abitativa-ricettiva) del predetto complesso immobiliare di attività agricola e agrituristica, alla tariffa TARI tabellarmente stabilita per la tipologia delle “attività alberghiere senza ristorazione”, determinandone e computandone l'entità sulla base di tale parametro.
3.2.1. Anche in materia di TARI l'attività agrituristica è specificazione dell'attività agricola e come tale non può essere assimilabile a quella alberghiera.
Il Consiglio di Stato (sent. Sez. V 17 gennaio 2019, n. 1162) ha escluso ogni possibile equiparazione, in termini tariffari tra l'attività agrituristica e l'attività alberghiera, atteso che quella agrituristica è connessa a quella principale agricola, mentre quella alberghiera ha natura commerciale. Dunque le tariffe devono essere differenti in quanto ispirate a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Pertanto non appare condivisibile l'assunto sostenuto dall'amministrazione comunale, sulla base di una decisione emessa dalla Corte di Cassazione (n. 20581 del 2025), secondo cui la stessa mantiene un potere discrezionale di scegliere se inserire o meno tale categoria ai fini della regolamentazione della TARI.
3.2.2. Ciò posto la connessione e la complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella principale agricola non costituiscono il presupposto idoneo ad escludere dalla tassazione la stessa attività agrituristica che, pertanto, va sottoposta a tributo nei limiti delle relative superfici adibite a tale destinazione.
Invero i rifiuti derivanti dalla attività agrituristica non possono essere qualificati come rifiuti agricoli, ossia al pari di quelli provenienti dalle attività come l'allevamento di animali, la coltivazione del fondo, la selvicoltura. Ne consegue, dunque, che i rifiuti derivanti dalla attività agrituristica non possono essere qualificati rifiuti speciali, bensì rifiuti di tipo urbano e l'attività agrituristica non può godere dell'esenzione dalla tassazione.
Pertanto non può trovare applicazione la tariffa agricola (che riguarda un rifiuto speciale) e l'attività agrituristica, in quanto produttiva di rifiuti solidi urbani, soggiace alla TARI, anche se in misura diversa da quella alberghiera (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. Sez. Trib. 23 febbraio 2024, n. 4938).
3.2.3. Del pari non può essere applicato il criterio del metodo analogico nella determinazione delle tariffe per la specificità dell'attività svolta. Il criterio della analogia generalizzata non appare corretto in considerazione della connotazione tipica dell'attività agrituristica. Attesa la differenziazione tra le due attività, alberghiera e agrituristica, ne scaturisce l'applicazione di tariffe TARI diverse rispetto all'attività di albergo.
3.2.4. Ciò posto ne consegue, sulla base delle argomentazioni esposte, che compete all'ente impositore la rideterminazione delle tariffe Tari da applicare agli agriturismi tenendo conto della specificità dell'attività svolta e l'accertamento dell'imposta in relazione alle superfici occupate dalla stessa, mediante una rinnovata previsione da parte del regolamento comunale, che va disapplicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d. lgs. 546 del 1992.
4. Giova per completezza evidenziare che, nel caso di specie, il difettoso esercizio del potere amministrativo tariffario e la necessità di riconsiderare i presupposti impositivi, non consente una utile rideterminazione in sede giurisdizionale della ripresa fiscale dovuta, dovendo tale attività essere demandata alla medesima amministrazione resistente, non potendo il giudice vagliare il merito laddove vi sia un potere amministrativo non ancora (perché caducato) esercitato (cfr. articolo 31 CPA, secondo cui
“3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa edotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”).
Va ricordato, infatti, che "il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cass.
n.12597/2020, n.13294/2016 e n.24611/2014). Tale potere trova un invalicabile limite laddove, come nella specie, la corretta quali-quantificazione dell'imposta dovuta richieda un nuovo esercizio della potestà impositiva: in tal caso al giudice tributario è precluso operare una immutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, poiché il potere tributario sostanziale è attribuito all'amministrazione, con il corollario che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a verificare la legittimità dell'atto impositivo (cfr. Cass, ord. 502 del 2022 e n. 5929 del 2010).
5. Alla luce di quanto dedotto ed argomentato ne consegue l'accoglimento del ricorso solo in relazione al profilo tariffario, con le specificazioni illustrate in precedenza e salvo il potere-dovere per l'amministrazione comunale di rideterminare la tariffa dovuto nel rispetto dei presupposti di legge, mentre va respinto in relazione all'esenzione delle superfici tassabili.
5.1. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso limitatamente al profilo tariffario, nei sensi di cui in parte motiva,
e lo rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piegaro - Piazza Matteotti 7 06066 Piegaro PG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento prot n. 5453 del 3.6.2025 (avviso n. 67 del 5.5.2025), avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI per l'anno 2021, emesso dal Comune di Piegaro in relazione all'agriturismo di proprietà della ricorrente sito in località Indirizzo_1, per un importo complessivo pari a circa milleduecento euro.
1.1. Assume la ricorrente che la pretesa fiscale, oltre ad essere viziata nella motivazione, è in contrasto con la normativa di riferimento. Nello specifico rappresenta che l'azienda agrituristica è esercitata nel pieno rispetto nella normativa vigente che trova la sua disciplina organica nella legge quadro 20 febbraio
2006, n. 96 e nella norma di cui all'art. 2135, terzo comma, introdotto dall'art. 1 D. Lgs del 18 maggio
2001 n. 228. Deduce che l'attività agrituristica è specificazione dell'attività agricola (cfr Cons. di Stato, 19 febbraio 2019 n. 1162; Cass. III, 13 aprile 2007 n. 8851; Cass. Trib., 14 febbraio 2014, n. 3455) e come tale non può essere attività assimilabile a quella alberghiera e dal punto di vista generale tributario, ha una condizione speciale agevolata, come disciplinata dall'art. 7, comma secondo, legge n. 96/206.
Alla luce di tale disciplina prospettata rileva l'illegittimità dell'accertamento TARI che nell' indicare il dettaglio delle utenze prevede l'assimilazione degli agriturismi agli alberghi, includendoli nella stessa categoria di attività e applicando la stessa tariffa, in violazione di legge e dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Invoca giurisprudenza in merito. Rappresenta che l'intenzione del legislatore è quella di voler considerare l'attività agrituristica, quale attività connessa e strumentale allo svolgimento di quelle agricole, contraddistinguendone il contenuto tipico ovvero l'organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e di alloggio e, pertanto, l'equiparazione operata dal Comune, tra attività di agriturismo e attività di natura commerciale è illegittima. Deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per contrarietà al Regolamento Tari vigente. A riguardo rileva che l'articolo del regolamento Tari adottato dal Comune di Piegaro prevede la suddivisione delle categorie di attività sulla base della classificazione delle attività ATECO. L'attività di Agriturismo non è contemplata in tale elenco allegato, tuttavia il comma terzo, specifica che per le attività non comprese si fa riferimento a quelle con
“maggiore analogia”. Poiché alcuna analogia può farsi risalire con le attività alberghiere, per le ragioni in diritto già espresse, l'applicazione di tale “criterio” deve essere dichiarato illegittimo. A riguardo contesta l'applicazione del metodo analogico attesa la specificità dell'attività agrituristica. Deduce, ancora,
l'illegittimità del Regolamento Tari e la disapplicazione, per ciò che attiene al metodo “analogico” per eccesso di potere in violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza per violazione del comma 682 dell'art. unico L. 147/2013 che stabilisce che il Comune determina la tassa mediante classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
Con un secondo ordine censure chiede l'annullamento della tassazione in relazione alle superfici accessorie dell'immobile principale, in quanto da considerarsi locali strumentali all'attività agricola, silvio pastorale (fienile, deposito derrate).
1.2. Si è costituita l'amministrazione comunale intimata, sostenendo la legittimità del suo operato e concludendo per la reiezione del ricorso.
1.3. All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
3. Occorre premettere che la controversia ha ad oggetto due distinte (sebbene connesse) questioni.
3.1. La prima riguarda la tassazione di una superficie (per mq. 212 imputati a “Att. artig. falegname- idraulico” ed assoggettati a tassazione per E 650,12 e per mq. 128 imputati a “Esposizioni-autosaloni” ed assoggettati a tassazione per E259,54) che è costituita da fienili, da rimessa derrate e da ricovero attrezzatture (come si evince dall'elaborato catastale e dalla certificazione catastale di categoria D/10).
3.1.1. Giova premettere che, ai fini TARI, nella determinazione della superficie non domestica non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori ed a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Non sono in particolare, soggette alla TARI: - le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Non sono altresì soggette a tariffa magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione l'attività esercitata, la superficie complessiva, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanza, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate che, in mancanza, potrà essere richiesta anche dal Comune.
3.1.2. Ciò premesso, il contribuente che voglia ottenere l'esenzione dovrà fornire la prova: a) che produce rifiuti speciali non assimilati;
b) della superficie dell'immobile in cui si producono rifiuti speciali;
c) di provvedere autonomamente allo smaltimento di rifiuti.
Sul punto la parte ricorrente non è stata diligente nè collaborativa, in quanto ha pacificamente omesso la dichiarazione di detassazione in sede di liquidazione del tributo, e, neanche in sede di giudizio ha compiutamente adempiuto all'onere della prova che sulla stessa incombeva.
Pur volendo ritenere che dalla tipologia di superfici abbia provato la produzione di rifiuti speciali, manca del tutto la prova delle specifiche superfici su cui vengono prodotti, avendo la stessa parte ricorrente ammesso di avere una destinazione promiscua del compendio immobiliare (agraria e agrituristica); né a tal fune è sufficiente la caratterizzazione catastale dei cespiti, che rappresenta un mero indizio di produzione di rifiuti non urbani.
A ciò occorre aggiungere come manchi del tutto anche la prova che la società provvedeva allo smaltimento autonomamente.
3.2. La seconda questione riguarda la assimilazione ai fini TARI della superficie (di mq. 349 di consistenza e destinazione abitativa-ricettiva) del predetto complesso immobiliare di attività agricola e agrituristica, alla tariffa TARI tabellarmente stabilita per la tipologia delle “attività alberghiere senza ristorazione”, determinandone e computandone l'entità sulla base di tale parametro.
3.2.1. Anche in materia di TARI l'attività agrituristica è specificazione dell'attività agricola e come tale non può essere assimilabile a quella alberghiera.
Il Consiglio di Stato (sent. Sez. V 17 gennaio 2019, n. 1162) ha escluso ogni possibile equiparazione, in termini tariffari tra l'attività agrituristica e l'attività alberghiera, atteso che quella agrituristica è connessa a quella principale agricola, mentre quella alberghiera ha natura commerciale. Dunque le tariffe devono essere differenti in quanto ispirate a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Pertanto non appare condivisibile l'assunto sostenuto dall'amministrazione comunale, sulla base di una decisione emessa dalla Corte di Cassazione (n. 20581 del 2025), secondo cui la stessa mantiene un potere discrezionale di scegliere se inserire o meno tale categoria ai fini della regolamentazione della TARI.
3.2.2. Ciò posto la connessione e la complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella principale agricola non costituiscono il presupposto idoneo ad escludere dalla tassazione la stessa attività agrituristica che, pertanto, va sottoposta a tributo nei limiti delle relative superfici adibite a tale destinazione.
Invero i rifiuti derivanti dalla attività agrituristica non possono essere qualificati come rifiuti agricoli, ossia al pari di quelli provenienti dalle attività come l'allevamento di animali, la coltivazione del fondo, la selvicoltura. Ne consegue, dunque, che i rifiuti derivanti dalla attività agrituristica non possono essere qualificati rifiuti speciali, bensì rifiuti di tipo urbano e l'attività agrituristica non può godere dell'esenzione dalla tassazione.
Pertanto non può trovare applicazione la tariffa agricola (che riguarda un rifiuto speciale) e l'attività agrituristica, in quanto produttiva di rifiuti solidi urbani, soggiace alla TARI, anche se in misura diversa da quella alberghiera (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. Sez. Trib. 23 febbraio 2024, n. 4938).
3.2.3. Del pari non può essere applicato il criterio del metodo analogico nella determinazione delle tariffe per la specificità dell'attività svolta. Il criterio della analogia generalizzata non appare corretto in considerazione della connotazione tipica dell'attività agrituristica. Attesa la differenziazione tra le due attività, alberghiera e agrituristica, ne scaturisce l'applicazione di tariffe TARI diverse rispetto all'attività di albergo.
3.2.4. Ciò posto ne consegue, sulla base delle argomentazioni esposte, che compete all'ente impositore la rideterminazione delle tariffe Tari da applicare agli agriturismi tenendo conto della specificità dell'attività svolta e l'accertamento dell'imposta in relazione alle superfici occupate dalla stessa, mediante una rinnovata previsione da parte del regolamento comunale, che va disapplicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d. lgs. 546 del 1992.
4. Giova per completezza evidenziare che, nel caso di specie, il difettoso esercizio del potere amministrativo tariffario e la necessità di riconsiderare i presupposti impositivi, non consente una utile rideterminazione in sede giurisdizionale della ripresa fiscale dovuta, dovendo tale attività essere demandata alla medesima amministrazione resistente, non potendo il giudice vagliare il merito laddove vi sia un potere amministrativo non ancora (perché caducato) esercitato (cfr. articolo 31 CPA, secondo cui
“3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa edotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”).
Va ricordato, infatti, che "il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cass.
n.12597/2020, n.13294/2016 e n.24611/2014). Tale potere trova un invalicabile limite laddove, come nella specie, la corretta quali-quantificazione dell'imposta dovuta richieda un nuovo esercizio della potestà impositiva: in tal caso al giudice tributario è precluso operare una immutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, poiché il potere tributario sostanziale è attribuito all'amministrazione, con il corollario che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a verificare la legittimità dell'atto impositivo (cfr. Cass, ord. 502 del 2022 e n. 5929 del 2010).
5. Alla luce di quanto dedotto ed argomentato ne consegue l'accoglimento del ricorso solo in relazione al profilo tariffario, con le specificazioni illustrate in precedenza e salvo il potere-dovere per l'amministrazione comunale di rideterminare la tariffa dovuto nel rispetto dei presupposti di legge, mentre va respinto in relazione all'esenzione delle superfici tassabili.
5.1. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso limitatamente al profilo tariffario, nei sensi di cui in parte motiva,
e lo rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio.