Art. 4.
All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo, nonche' alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede il Consorzio di cui al precedente articolo.
Alle eventuali espropriazioni si applica, per quanto riguarda, la determinazione dell'indennita', il disposto dei commi diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 83, sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.
All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo, nonche' alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede il Consorzio di cui al precedente articolo.
Alle eventuali espropriazioni si applica, per quanto riguarda, la determinazione dell'indennita', il disposto dei commi diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 83, sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.