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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 751/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Benevento, residente in [...] rappresentato da sé stesso ed elett.te dom.to in Benevento al viale Mellusi n. 40, presso il suo studio PEC fax: 0824311314; Email_1
[...]
Parte_2
[...]
c.f.
[...]
, per brevità anche solo “ , in persona del Presidente, P.IVA_1 Parte_2
Avv. , legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla via Parte_3
E. Q. Visconti n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'avv. Vincenzo PESCITELLI, c.f. , presso il C.F._2 cui studio in Benevento alla via S. Rosa n. 5 elettivamente domicilia;
[Per comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
(C.F. e P.IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 alla via G. Grezar 14 di Roma, in persona del Procuratore Controparte_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò CP_3 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Simone (C.F. C.F._3
), presso il suo studio elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) al C.so
[...]
Vittorio Emanuele n. 194, FAX 0825/827208, PEC Email_3
1
[...] CP_4
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.7.2022 presso il Tribunale di BENEVENTO in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe propose opposizione avverso la cartella di pagamento N. 017 2020 00066314 50 000 notificata in data 24.6.2022 relativa a conguaglio cont. integr a favore della Controparte_5
- € 731,72 per contrib. integrativo (art.11 l.576/1980);
- € 731,72 a titolo di sanz. magg. e a titolo;
CP_6
- € 200,04 di-interessi per omesso versamento contrib. CP_7
- oltre agli oneri di riscossione per complessivi euro 1.680,12 per l'anno 2008. Eccepì:
-la prescrizione della pretesa per decorso del termine decennale, atteso che i redditi dell'anno 2008 erano stati dichiarati in data 29/9/2009;
-l'inammissibilità delle sanzioni, in quanto non precedute da contestazione, in violazione degli artt. 13 e 14 l. 689/1981;
-la violazione del principio di proporzionalità. Concluse chiedendo: A. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del contributo richiesto in una alla sanzione;
B. accertare e dichiarare la prescrizione delle sanzioni e, in sub.ne, la loro illegittimità; C. dichiarare ed accertare, precauzionalmente, che l'anno 2008, comunque, non può essere escluso dal calcolo della pensione. D. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA. Instaurato il contraddittorio, la dopo aver opposto argomentazioni avverse Pt_2 alla pretesa dell'opponente, concluse chiedendo in via principale, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine Parte_2 alle eccezioni relative ai vizi formali della procedura di riscossione, in quanto di esclusiva competenza del Concessionario della riscossione;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per vizi formali della procedura di riscossione, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, condannare il Parte_2 medesimo al pagamento in favore di delle somme insolute iscritte Parte_2 nei ruoli in contestazione per l'importo di € 1.663,43, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo;
vinte le spese. L' si costituì resistendo al ricorso di cui chiese il rigetto, invocando CP_8 preliminarmente l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva.
Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Giudice, dichiarato il difetto di legittimazione dell' , rigettò il ricorso nei confronti della regolando le CP_8 Pt_2 spese secondo soccombenza. Con atto depositato presso questa Corte in data 26 marzo 2024 l'avv. a Pt_1 proposto tempestivo gravame dolendosi dell'erroneità della valutazione del primo Giudice con riguardo al rigetto della eccezione di prescrizione e della successiva eccezione di inesigibilità delle somme indicate nel capo VE della dichiarazione dei redditi;
ha contestato la decisione del Tribunale laddove aveva statuito la legittimità
2 ed esigibilità delle sanzioni, senza tener conto dell'assenza di preventiva contestazione dell'addebito; ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'ammontare della sanzione, rilevando l'omesso esame di tale profilo da parte del primo Giudice. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, chiedendo in particolare di accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa della atteso che le operazioni indicate dalla sono operazioni effettuate Pt_2 Pt_2 nell'anno 2008 ma esigibili in anni successivi sono state correttamente e puntualmente dichiarate nell'anno d'imposta 2009 successive all'anno d'imposta 2008. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituita l'appellata che ha resistito al gravame Pt_2 invocandone il rigetto. Anche l' si è costituita, insistendo per il difetto di CP_8 legittimazione e concludendo per il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
quindi, all'udienza odierna, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti costituite, si è riservata la decisione. L'appello è infondato.
1.Parte appellante nelle note di trattazione scritta ha, per la prima volta, sollevato eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in quanto resa in violazione del contraddittorio, con la modalità della trattazione scritta. Sul punto è intervenuta in corso di causa la sentenza delle SS.UU. n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01) che, ad avviso di questo collegio, ha fugato i residui dubbi di compatibilità del rito cartolare con il processo del lavoro evidenziando, in estrema sintesi, che “Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Il Supremo collegio ha operato “Una doverosa puntualizzazione..…peraltro, a proposito del versante costituzionale…………… Il versante costituzionale non depone per una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell'udienza pubblica di discussione. In più occasioni invero la Corte costituzionale, anche in rapporto all'art. 6 della Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022).
3 La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere”, lo consenta. L'unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità” (così Corte cost. n. 263 del 2017, da cui i virgolettati) “. Nella fattispecie nessuna compromissione del diritto di difesa si è consumata, atteso che la causa era stata fissata in trattazione scritta, e successivamente – dopo la fissazione di nuova udienza per la riconvenzionale – era stato assegnato termine fino a 15 gg. prima per il deposito di memorie conclusionali, in considerazione del carattere documentale dell'istruttoria. Quindi il Giudice aveva disposto la sostituzione della discussione riportando la dicitura normativa del riferimento alle sole istanze e conclusioni, ma dopo aver concesso termine a scopo difensivo autorizzando il deposito delle suddette più ampie memorie. Nessuna delle parti, peraltro, sebbene facultate sin dal primo decreto, si era opposta alla trattazione scritta né aveva invocato la fissazione di udienza per la discussione orale. Inoltre, la parte ha invocato la nullità per la prima volta nelle note per l'odierna udienza, laddove invece avrebbe dovuto introdurre la questione sotto forma di motivo di appello. La rilevabilità di ufficio soggiace al limite della formazione del giudicato interno, dovendosi applicare la regola della conversione dei vizi procedurali asseritamente idonei a determinare la nullità della sentenza in motivi di gravame (v. art. 161 c.p.c.). 2. Deve ribadirsi con riferimento all' , evocata anche in questo grado di CP_8 giudizio e pertanto costituitasi, che i motivi di opposizione contenuti in ricorso riguardano esclusivamente il merito della pretesa azionata dalla Parte_2
Di conseguenza il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto alcun rilievo era stato sollevato con riferimento alla cartella CP_9 esattoriale opposta. La statuizione non è attinta da motivo di gravame.
3.L'eccezione di prescrizione è infondata, come correttamente ritenuto in sentenza e non efficacemente contestato nell'atto di appello.
La motivazione del primo Giudice resiste alla doglianza.
E' stato osservato in sentenza, sul presupposto – pacifico tra le parti - della decorrenza del termine di prescrizione dal momento dell'inoltro della dichiarazione del volume di affari per l'anno 2008, cioè dal 29/09/2009, che i contributi previdenziali dovuti alla nazionale ed ogni relativo onere accessorio Pt_2 Pt_2 si prescrivono in dieci anni.
L'art. 66 della l. n. 247 del 2012 che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, ha previsto che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla : trova Parte_2 applicazione per il futuro e per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.
4 Nella fattispecie la ha documentato di aver inviato al ricorrente, a mezzo PEC Pt_2 inoltrata all'indirizzo in data 26.09.2019, la Email_1 nota con la quantificazione dei contributi, come rideterminati sulla scorta del volume IVA accertato in €104.568,00. La circostanza è incontestata.
Ne consegue che la prescrizione è stata correttamente interrotta prima della scadenza del termine decennale, che trova applicazione alla fattispecie, non essendo ancora maturato, alla data di entrata in vigore art. 66 della l. n. 247 del 2012, quello quinquennale previgente.
Le sanzioni civili applicate seguono il medesimo regime di prescrizione decennale.
4. Va poi precisato, a prescindere dalla natura della sanzione (civile o amministrativa), che la aveva provveduto a notificare una contestazione Pt_2 datata 17.7.2019, con gli esiti dei controlli incrociati relativi all'anno 2008, assegnando termine di gg. 60 per osservazioni. Quindi con la già citata PEC in data 25 settembre 2019 aveva comunicato la quantificazione -nella misura di € 1.663,43- dei maggiori contributi dovuti con relativi interessi e sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni approvato dal Comitato dei Delegati della in data 19/05/2000 e successive Pt_2 modifiche ed integrazioni (v. allegato), Regolamento vigente al momento dell'irregolarità dichiarativa.
5.Deve esaminarsi la questione della debenza della maggiore contribuzione per l'anno 2008, alla luce delle difese svolte dall'originario ricorrente all'esito della domanda riconvenzionale, con riguardo alla fondatezza della pretesa.
Il tema, non prospettato dall'avvocato nel ricorso in opposizione, è stato introdotto nel contraddittorio dalla (ricorrente in riconvenzionale), sollecitando quindi, Pt_2 nella circolarità del rito, la difesa del Pt_1
In punto di fatto deve rilevarsi che la pretesa della riguarda i contributi Pt_2 calcolati in base al volume d'affari dell'opponente per l'anno 2008: all'esito di un controllo incrociato era stata riscontrata la difformità tra i dati dallo stesso dichiarati ai fini fiscali (v. UNI 2008 in produz. appellato) e quelli comunicati alla con il mod. 5. Pt_2
La contestazione mossa di contro dall'avv. concerne la correttezza del Pt_1 calcolo della contribuzione in quanto eseguito dalla avuto riguardo Pt_2 all'importo complessivo di euro 106.659 (v. rigo VE 40) comprensivo di euro 38.694 (v. rigo VE 36 “Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi”).
Il giudice di primo grado ha osservato che il veva sostenuto, “peraltro Pt_1 solo con le memorie depositate con riferimento alla riconvenzionale, che gli importi di cui al rigo VE23 non andavano conteggiati in quanto operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi, ovvero fatture emesse ma non pagate, verosimilmente da Comuni.
L'argomento è rimasto al livello di mera enunciazione, posto che non vi sono elementi da cui evincere la veridicità di tale circostanza che poteva trovare il suo fondamento, come correttamente esposto da , nell'inclusione di tali importi nella CP_8 dichiarazione relativa all'annualità s iva. Al contrario, come emerge dall'elenco dichiarazioni reddituali prodotte dalla , nell'annualità successiva viene Pt_2
5 indicato un volume d'affari a fini IVA di €30.748, inferiore e non corrispondente all'importo di €38.694 indicato nel quadro VE23”.
A confutazione di tale motivazione l'avv. in questo grado, ha dedotto Pt_1
l'insufficienza della documentazione depositata dalla producendo la Pt_2 dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 (v. mod. UNI in atti), dalla quale risulta al rigo “VE 37 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2009” la somma di euro 38.694,00. Il volume d'affari complessivo, previa detrazione della somma di euro 38.694,00, è risultato pari ad €30.748,00 per l'anno 2009.
Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi in punto di diritto che l'art. 17 della legge 20 settembre 1980 n. 576, al primo comma dispone: 'Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla devono Pt_2 comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni Pt_2 dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d' affari di cui all' art. 11 dichiarato ai fini dell' IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Nella specie la comunicazione resa, come contestato dalla in data 17.7.2019 Pt_2
e non confutato dal in questo giudizio, è difforme dal dichiarato volume Pt_1
d'affari ai fini dell'IVA per l'anno 2008.
L'obbligatorietà per legge di comunicazione del volume d'affari ai fini dell'IVA deve essere finalizzata ad uno scopo che, per quanto di interesse nella presente fattispecie, è quello del computo della contribuzione come stabilito dall'art. 8 del Regolamento, la cui legittimità non è attinta dai motivi di doglianza del ricorrente. Il meccanismo di anticipazione del calcolo della contribuzione risponde ad un'esigenza di certezza delle posizioni, non potendo ipotizzarsi che la dopo Pt_2 aver acquisito annualmente la dichiarazione del volume d'affari, proceda ad un accantonamento per ciascun iscritto della pretesa contributiva relativamente alle operazioni per le quali l'imposta diventi esigibile in annualità successive.
Peraltro, se la contribuzione per l'anno 2008 – come ritenuto dal non Parte_1 fosse dovuta relativamente alla somma di euro 38.694 indicata al rigo VE 36 per le
“Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi”, sicuramente lo sarebbe per l'anno 2009. Tuttavia, secondo l'art. 17 sopra citato, incombendo sull'iscritto l'obbligo di comunicare il volume d'affari, l'avvocato, per tale annualità, nella redazione del modello 5 avrebbe dovuto indicare l'importo di euro €30.748,00 come riportato nel rigo VE40 del mod. UNI 2009, così calcolato previa detrazione del rigo VE 37. In sostanza la somma di euro 38.694,00 finirebbe con l'essere sottratta alla contribuzione. Del resto, nel presente giudizio, l'avv. non ha mai depositato i mod. 5 relativi agli anni successivi, al fine di Pt_1 consentire di verificare se l'importo di euro 38.694,00 (illegittimamente non comunicato per l'anno 2008) fosse stato poi indicato per l'anno 2009, sebbene non ricompreso nel volume d'affari dichiarato ai fini IVA.
6.Accertato che l'obbligato ha reso alla “comunicazioni non conformi al Pt_2 dichiarato fiscale”, in applicazione dell'art. 8 del Regolamento si applica una sanzione pari al 100% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in
6 relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati, come irrogata nel caso di specie.
L'appellante ha introdotto il tema della sproporzione della sanzione, con apposito motivo: sin dal primo grado aveva dedotto che “la sanzione irrogata si appalesa del tutto sproporzionata rispetto all'entità del contributo parziale presuntivamente non corrisposto”.
Si osserva, tuttavia, che il sistema appare strutturato con una graduazione delle sanzioni rispetto alla tipologia e gravità delle infrazioni ed è temperato da meccanismi di definizione agevolata che consentono un adeguamento della misura alla violazione concreta.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'avv. ome da dispositivo. Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante l pagamento delle spese del grado che liquida Pt_1 in euro 962,00 in favore di ciascuna delle parti appellate;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 751/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Benevento, residente in [...] rappresentato da sé stesso ed elett.te dom.to in Benevento al viale Mellusi n. 40, presso il suo studio PEC fax: 0824311314; Email_1
[...]
Parte_2
[...]
c.f.
[...]
, per brevità anche solo “ , in persona del Presidente, P.IVA_1 Parte_2
Avv. , legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla via Parte_3
E. Q. Visconti n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'avv. Vincenzo PESCITELLI, c.f. , presso il C.F._2 cui studio in Benevento alla via S. Rosa n. 5 elettivamente domicilia;
[Per comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
(C.F. e P.IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 alla via G. Grezar 14 di Roma, in persona del Procuratore Controparte_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò CP_3 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Simone (C.F. C.F._3
), presso il suo studio elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) al C.so
[...]
Vittorio Emanuele n. 194, FAX 0825/827208, PEC Email_3
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[...] CP_4
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.7.2022 presso il Tribunale di BENEVENTO in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe propose opposizione avverso la cartella di pagamento N. 017 2020 00066314 50 000 notificata in data 24.6.2022 relativa a conguaglio cont. integr a favore della Controparte_5
- € 731,72 per contrib. integrativo (art.11 l.576/1980);
- € 731,72 a titolo di sanz. magg. e a titolo;
CP_6
- € 200,04 di-interessi per omesso versamento contrib. CP_7
- oltre agli oneri di riscossione per complessivi euro 1.680,12 per l'anno 2008. Eccepì:
-la prescrizione della pretesa per decorso del termine decennale, atteso che i redditi dell'anno 2008 erano stati dichiarati in data 29/9/2009;
-l'inammissibilità delle sanzioni, in quanto non precedute da contestazione, in violazione degli artt. 13 e 14 l. 689/1981;
-la violazione del principio di proporzionalità. Concluse chiedendo: A. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del contributo richiesto in una alla sanzione;
B. accertare e dichiarare la prescrizione delle sanzioni e, in sub.ne, la loro illegittimità; C. dichiarare ed accertare, precauzionalmente, che l'anno 2008, comunque, non può essere escluso dal calcolo della pensione. D. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA. Instaurato il contraddittorio, la dopo aver opposto argomentazioni avverse Pt_2 alla pretesa dell'opponente, concluse chiedendo in via principale, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine Parte_2 alle eccezioni relative ai vizi formali della procedura di riscossione, in quanto di esclusiva competenza del Concessionario della riscossione;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per vizi formali della procedura di riscossione, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, condannare il Parte_2 medesimo al pagamento in favore di delle somme insolute iscritte Parte_2 nei ruoli in contestazione per l'importo di € 1.663,43, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo;
vinte le spese. L' si costituì resistendo al ricorso di cui chiese il rigetto, invocando CP_8 preliminarmente l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva.
Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Giudice, dichiarato il difetto di legittimazione dell' , rigettò il ricorso nei confronti della regolando le CP_8 Pt_2 spese secondo soccombenza. Con atto depositato presso questa Corte in data 26 marzo 2024 l'avv. a Pt_1 proposto tempestivo gravame dolendosi dell'erroneità della valutazione del primo Giudice con riguardo al rigetto della eccezione di prescrizione e della successiva eccezione di inesigibilità delle somme indicate nel capo VE della dichiarazione dei redditi;
ha contestato la decisione del Tribunale laddove aveva statuito la legittimità
2 ed esigibilità delle sanzioni, senza tener conto dell'assenza di preventiva contestazione dell'addebito; ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'ammontare della sanzione, rilevando l'omesso esame di tale profilo da parte del primo Giudice. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, chiedendo in particolare di accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa della atteso che le operazioni indicate dalla sono operazioni effettuate Pt_2 Pt_2 nell'anno 2008 ma esigibili in anni successivi sono state correttamente e puntualmente dichiarate nell'anno d'imposta 2009 successive all'anno d'imposta 2008. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituita l'appellata che ha resistito al gravame Pt_2 invocandone il rigetto. Anche l' si è costituita, insistendo per il difetto di CP_8 legittimazione e concludendo per il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
quindi, all'udienza odierna, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti costituite, si è riservata la decisione. L'appello è infondato.
1.Parte appellante nelle note di trattazione scritta ha, per la prima volta, sollevato eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in quanto resa in violazione del contraddittorio, con la modalità della trattazione scritta. Sul punto è intervenuta in corso di causa la sentenza delle SS.UU. n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01) che, ad avviso di questo collegio, ha fugato i residui dubbi di compatibilità del rito cartolare con il processo del lavoro evidenziando, in estrema sintesi, che “Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Il Supremo collegio ha operato “Una doverosa puntualizzazione..…peraltro, a proposito del versante costituzionale…………… Il versante costituzionale non depone per una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell'udienza pubblica di discussione. In più occasioni invero la Corte costituzionale, anche in rapporto all'art. 6 della Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022).
3 La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere”, lo consenta. L'unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità” (così Corte cost. n. 263 del 2017, da cui i virgolettati) “. Nella fattispecie nessuna compromissione del diritto di difesa si è consumata, atteso che la causa era stata fissata in trattazione scritta, e successivamente – dopo la fissazione di nuova udienza per la riconvenzionale – era stato assegnato termine fino a 15 gg. prima per il deposito di memorie conclusionali, in considerazione del carattere documentale dell'istruttoria. Quindi il Giudice aveva disposto la sostituzione della discussione riportando la dicitura normativa del riferimento alle sole istanze e conclusioni, ma dopo aver concesso termine a scopo difensivo autorizzando il deposito delle suddette più ampie memorie. Nessuna delle parti, peraltro, sebbene facultate sin dal primo decreto, si era opposta alla trattazione scritta né aveva invocato la fissazione di udienza per la discussione orale. Inoltre, la parte ha invocato la nullità per la prima volta nelle note per l'odierna udienza, laddove invece avrebbe dovuto introdurre la questione sotto forma di motivo di appello. La rilevabilità di ufficio soggiace al limite della formazione del giudicato interno, dovendosi applicare la regola della conversione dei vizi procedurali asseritamente idonei a determinare la nullità della sentenza in motivi di gravame (v. art. 161 c.p.c.). 2. Deve ribadirsi con riferimento all' , evocata anche in questo grado di CP_8 giudizio e pertanto costituitasi, che i motivi di opposizione contenuti in ricorso riguardano esclusivamente il merito della pretesa azionata dalla Parte_2
Di conseguenza il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto alcun rilievo era stato sollevato con riferimento alla cartella CP_9 esattoriale opposta. La statuizione non è attinta da motivo di gravame.
3.L'eccezione di prescrizione è infondata, come correttamente ritenuto in sentenza e non efficacemente contestato nell'atto di appello.
La motivazione del primo Giudice resiste alla doglianza.
E' stato osservato in sentenza, sul presupposto – pacifico tra le parti - della decorrenza del termine di prescrizione dal momento dell'inoltro della dichiarazione del volume di affari per l'anno 2008, cioè dal 29/09/2009, che i contributi previdenziali dovuti alla nazionale ed ogni relativo onere accessorio Pt_2 Pt_2 si prescrivono in dieci anni.
L'art. 66 della l. n. 247 del 2012 che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, ha previsto che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla : trova Parte_2 applicazione per il futuro e per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.
4 Nella fattispecie la ha documentato di aver inviato al ricorrente, a mezzo PEC Pt_2 inoltrata all'indirizzo in data 26.09.2019, la Email_1 nota con la quantificazione dei contributi, come rideterminati sulla scorta del volume IVA accertato in €104.568,00. La circostanza è incontestata.
Ne consegue che la prescrizione è stata correttamente interrotta prima della scadenza del termine decennale, che trova applicazione alla fattispecie, non essendo ancora maturato, alla data di entrata in vigore art. 66 della l. n. 247 del 2012, quello quinquennale previgente.
Le sanzioni civili applicate seguono il medesimo regime di prescrizione decennale.
4. Va poi precisato, a prescindere dalla natura della sanzione (civile o amministrativa), che la aveva provveduto a notificare una contestazione Pt_2 datata 17.7.2019, con gli esiti dei controlli incrociati relativi all'anno 2008, assegnando termine di gg. 60 per osservazioni. Quindi con la già citata PEC in data 25 settembre 2019 aveva comunicato la quantificazione -nella misura di € 1.663,43- dei maggiori contributi dovuti con relativi interessi e sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni approvato dal Comitato dei Delegati della in data 19/05/2000 e successive Pt_2 modifiche ed integrazioni (v. allegato), Regolamento vigente al momento dell'irregolarità dichiarativa.
5.Deve esaminarsi la questione della debenza della maggiore contribuzione per l'anno 2008, alla luce delle difese svolte dall'originario ricorrente all'esito della domanda riconvenzionale, con riguardo alla fondatezza della pretesa.
Il tema, non prospettato dall'avvocato nel ricorso in opposizione, è stato introdotto nel contraddittorio dalla (ricorrente in riconvenzionale), sollecitando quindi, Pt_2 nella circolarità del rito, la difesa del Pt_1
In punto di fatto deve rilevarsi che la pretesa della riguarda i contributi Pt_2 calcolati in base al volume d'affari dell'opponente per l'anno 2008: all'esito di un controllo incrociato era stata riscontrata la difformità tra i dati dallo stesso dichiarati ai fini fiscali (v. UNI 2008 in produz. appellato) e quelli comunicati alla con il mod. 5. Pt_2
La contestazione mossa di contro dall'avv. concerne la correttezza del Pt_1 calcolo della contribuzione in quanto eseguito dalla avuto riguardo Pt_2 all'importo complessivo di euro 106.659 (v. rigo VE 40) comprensivo di euro 38.694 (v. rigo VE 36 “Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi”).
Il giudice di primo grado ha osservato che il veva sostenuto, “peraltro Pt_1 solo con le memorie depositate con riferimento alla riconvenzionale, che gli importi di cui al rigo VE23 non andavano conteggiati in quanto operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi, ovvero fatture emesse ma non pagate, verosimilmente da Comuni.
L'argomento è rimasto al livello di mera enunciazione, posto che non vi sono elementi da cui evincere la veridicità di tale circostanza che poteva trovare il suo fondamento, come correttamente esposto da , nell'inclusione di tali importi nella CP_8 dichiarazione relativa all'annualità s iva. Al contrario, come emerge dall'elenco dichiarazioni reddituali prodotte dalla , nell'annualità successiva viene Pt_2
5 indicato un volume d'affari a fini IVA di €30.748, inferiore e non corrispondente all'importo di €38.694 indicato nel quadro VE23”.
A confutazione di tale motivazione l'avv. in questo grado, ha dedotto Pt_1
l'insufficienza della documentazione depositata dalla producendo la Pt_2 dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 (v. mod. UNI in atti), dalla quale risulta al rigo “VE 37 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2009” la somma di euro 38.694,00. Il volume d'affari complessivo, previa detrazione della somma di euro 38.694,00, è risultato pari ad €30.748,00 per l'anno 2009.
Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi in punto di diritto che l'art. 17 della legge 20 settembre 1980 n. 576, al primo comma dispone: 'Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla devono Pt_2 comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni Pt_2 dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d' affari di cui all' art. 11 dichiarato ai fini dell' IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Nella specie la comunicazione resa, come contestato dalla in data 17.7.2019 Pt_2
e non confutato dal in questo giudizio, è difforme dal dichiarato volume Pt_1
d'affari ai fini dell'IVA per l'anno 2008.
L'obbligatorietà per legge di comunicazione del volume d'affari ai fini dell'IVA deve essere finalizzata ad uno scopo che, per quanto di interesse nella presente fattispecie, è quello del computo della contribuzione come stabilito dall'art. 8 del Regolamento, la cui legittimità non è attinta dai motivi di doglianza del ricorrente. Il meccanismo di anticipazione del calcolo della contribuzione risponde ad un'esigenza di certezza delle posizioni, non potendo ipotizzarsi che la dopo Pt_2 aver acquisito annualmente la dichiarazione del volume d'affari, proceda ad un accantonamento per ciascun iscritto della pretesa contributiva relativamente alle operazioni per le quali l'imposta diventi esigibile in annualità successive.
Peraltro, se la contribuzione per l'anno 2008 – come ritenuto dal non Parte_1 fosse dovuta relativamente alla somma di euro 38.694 indicata al rigo VE 36 per le
“Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi”, sicuramente lo sarebbe per l'anno 2009. Tuttavia, secondo l'art. 17 sopra citato, incombendo sull'iscritto l'obbligo di comunicare il volume d'affari, l'avvocato, per tale annualità, nella redazione del modello 5 avrebbe dovuto indicare l'importo di euro €30.748,00 come riportato nel rigo VE40 del mod. UNI 2009, così calcolato previa detrazione del rigo VE 37. In sostanza la somma di euro 38.694,00 finirebbe con l'essere sottratta alla contribuzione. Del resto, nel presente giudizio, l'avv. non ha mai depositato i mod. 5 relativi agli anni successivi, al fine di Pt_1 consentire di verificare se l'importo di euro 38.694,00 (illegittimamente non comunicato per l'anno 2008) fosse stato poi indicato per l'anno 2009, sebbene non ricompreso nel volume d'affari dichiarato ai fini IVA.
6.Accertato che l'obbligato ha reso alla “comunicazioni non conformi al Pt_2 dichiarato fiscale”, in applicazione dell'art. 8 del Regolamento si applica una sanzione pari al 100% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in
6 relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati, come irrogata nel caso di specie.
L'appellante ha introdotto il tema della sproporzione della sanzione, con apposito motivo: sin dal primo grado aveva dedotto che “la sanzione irrogata si appalesa del tutto sproporzionata rispetto all'entità del contributo parziale presuntivamente non corrisposto”.
Si osserva, tuttavia, che il sistema appare strutturato con una graduazione delle sanzioni rispetto alla tipologia e gravità delle infrazioni ed è temperato da meccanismi di definizione agevolata che consentono un adeguamento della misura alla violazione concreta.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'avv. ome da dispositivo. Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante l pagamento delle spese del grado che liquida Pt_1 in euro 962,00 in favore di ciascuna delle parti appellate;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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