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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 29/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 202 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Angela Beninato e l'avv. Emilio Costa che insistono in atti e discute la causa riportandosi alle difese spiegate e reiterate nelle note autorizzate.
Per l'CP 1 è comparso l'Avv. L. Schermi in sostituzione dell'Avv. Savona che insiste e discute riportandosi ai propri atti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 29/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di Lavoro e Previdenza iscritta al n. 202/2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Beninato Angela e Emilio casta Parte 1
giusta procura in atti;
opponente contro
in persona del legale rappr.te p.temporeControparte 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona
opposto Si dà atto che il presente procedimento è stato attribuito al sottoscritto Magistrato onorario il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 23.1.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 598202300015173070000 notificato il 17.12.2023, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di €. 6.890,93 per contributi relativi alla
Gestione Commercianti anno 01/2021-06/2022; assumeva l'opponente in via preliminare vizi nel procedimento di notifica telematica dell'avviso di addebito;
assumeva infatti che "La notifica dell'avviso di addebito è avvenuto mediante pec, tuttavia, tale procedura è avvenuta senza il rispetto dei seguenti requisiti: assenza della relazione di notifica "la mancanza della relata rende la notifica della cartella del tutto priva dell'effetto giuridico recettizio di conoscibilità dell'atto nella sua dovuta completezza, determinando così non una mera irregolarità formale, bensì una inesistenza o nullità assoluta ed insanabile della notifica;
1,CP ha inviato il messaggio pec tramite l' Email 1 t lo stesso non inserito in nessun pubblico registro, nemmeno nel indicepa, secondo il combinato disposto di cui all'art.6 bis 57 bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), pertanto la comunicazione non può avere valore legale, difatti non solo la pec ricevente deve essere iscritta in un registro pubblico;
c) il file inviato risulta un file .pdf privo della firma digitale ai sensi dell'art. 23 ter, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)..."
Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva atteso che
“parte ricorrente era socio della Società insieme alla moglie della Società 3M Market di
LO ON e c sas, a seguito della fine dell'affitto di Azienda dell'omonimo
Supermercato gestito, posto in Pachino alla via Mascagni 13, tale azienda ritornava al proprietario che subentrava nell'autorizzazione n° 37682 del 20.11.2010 ( documentazione allegata). Parte ricorrente cessava tale unica attività in data 4.10.2021 e pertanto la Società non avendo altro da gestire era inattiva. un'impresa inattiva, non è tenuta al versamento dei contributi...", chiedeva l'accoglimento dell'opposizione. СР Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio 1,CP che contestava le difese avversarie deducendo la legittimità dell'operato dell'istituto ed esponeva di aver accolto la delibera di cessazione attività a far data dal 20.6.2022 come da visura camerale, deduceva la regolare notifica a mezzo pec che si era perfezionata all'indirizzo pec dell'azienda indicato in visura camerale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note conclusive;
il procedimento, in carico al Dott. veniva assegnato alParte 2 sottoscritto giudice onorario il 21.10.2025, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
46/1999 atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 17.12.2023 ed il ricorso è stato depositato il 23.1.2024.
Nel merito il decidente osserva:
Il ricorrente lamenta l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito avvenuta a mezzo pec proveniente da un indirizzo pec non indicato nei pubblici registri.
La doglianza è infondata
La S.C. ha ritenuto che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto" (cfr. Cass. Ord. 6015/23).
Secondo il Supremo Collegio, infatti, “una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente".
La Giurisprudenza di legittimità reputa “irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita era 66
chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri", perché una diversa conclusione "sarebbe...contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa" (cfr. Cass. Ord. 982/23).
I suddetti principi sono stati ribaditi nella pronuncia della S.C. n. 26682/2024 che ha stabilito che "...In tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto..."; anche in ordine ai denunciati vizi di notifica afferenti la mancanza di relata e di firma digitale, l'eccezione è prova di fondamento atteso che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha espresso il principio, ormai consolidato, che in tema di notifiche a mezzo pec i suddetti vizi di notifica non ne comportano la nullità laddove la consegna telematica dell'atto è giunta al destinatario, gli ah consentito la conoscibilità dell'atto, il raggiungimento dello scopo legale, e non abbia inciso nel suo diritto di difesa.
Nella fattispecie che ci occupa, l'atto ha raggiunto lo scopo legale, ha permesso al ricorrente la difesa nel merito né esso ha indicato motivi per cui la mancanza della relata, l'assenza della firma digitale gli abbia impedito agevole difesa.
Nel merito il ricorso merita accoglimento.
L'avviso di addebito si riferisce al periodo contributivo 10/2021-12/2021 e 1/2022-06/2022.
Il ricorrente ha documentato di aver cessato l'attività il 4.10.2021 a seguito della scadenza del contratto di affitto del 28.9.2021 (cfr. produzione attorea e Visura camerale pag.
4-e 5).
D'altronde non vi è prova agli atti, che l'istante abbia svolto attività lavorativa, nel periodo contributivo in contestazione.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, alla luce della produzione attorea, dunque l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale svolta nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta da distrarsi in favore degli avv. ti Beninato Angela e Emilio Costa.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di addebito n. 598202300015173070000 notificato il
17.12.2023;
-Condanna l'CP_1 in persona del legale rappresentante p.tempore al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in €. 2.697,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15% oltre Iva e cpa. da distrarsi in favore degli avv. ti Beninato Angela e Emilio
Costa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 29/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 202 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Angela Beninato e l'avv. Emilio Costa che insistono in atti e discute la causa riportandosi alle difese spiegate e reiterate nelle note autorizzate.
Per l'CP 1 è comparso l'Avv. L. Schermi in sostituzione dell'Avv. Savona che insiste e discute riportandosi ai propri atti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 29/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di Lavoro e Previdenza iscritta al n. 202/2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Beninato Angela e Emilio casta Parte 1
giusta procura in atti;
opponente contro
in persona del legale rappr.te p.temporeControparte 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona
opposto Si dà atto che il presente procedimento è stato attribuito al sottoscritto Magistrato onorario il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 23.1.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 598202300015173070000 notificato il 17.12.2023, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di €. 6.890,93 per contributi relativi alla
Gestione Commercianti anno 01/2021-06/2022; assumeva l'opponente in via preliminare vizi nel procedimento di notifica telematica dell'avviso di addebito;
assumeva infatti che "La notifica dell'avviso di addebito è avvenuto mediante pec, tuttavia, tale procedura è avvenuta senza il rispetto dei seguenti requisiti: assenza della relazione di notifica "la mancanza della relata rende la notifica della cartella del tutto priva dell'effetto giuridico recettizio di conoscibilità dell'atto nella sua dovuta completezza, determinando così non una mera irregolarità formale, bensì una inesistenza o nullità assoluta ed insanabile della notifica;
1,CP ha inviato il messaggio pec tramite l' Email 1 t lo stesso non inserito in nessun pubblico registro, nemmeno nel indicepa, secondo il combinato disposto di cui all'art.6 bis 57 bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), pertanto la comunicazione non può avere valore legale, difatti non solo la pec ricevente deve essere iscritta in un registro pubblico;
c) il file inviato risulta un file .pdf privo della firma digitale ai sensi dell'art. 23 ter, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)..."
Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva atteso che
“parte ricorrente era socio della Società insieme alla moglie della Società 3M Market di
LO ON e c sas, a seguito della fine dell'affitto di Azienda dell'omonimo
Supermercato gestito, posto in Pachino alla via Mascagni 13, tale azienda ritornava al proprietario che subentrava nell'autorizzazione n° 37682 del 20.11.2010 ( documentazione allegata). Parte ricorrente cessava tale unica attività in data 4.10.2021 e pertanto la Società non avendo altro da gestire era inattiva. un'impresa inattiva, non è tenuta al versamento dei contributi...", chiedeva l'accoglimento dell'opposizione. СР Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio 1,CP che contestava le difese avversarie deducendo la legittimità dell'operato dell'istituto ed esponeva di aver accolto la delibera di cessazione attività a far data dal 20.6.2022 come da visura camerale, deduceva la regolare notifica a mezzo pec che si era perfezionata all'indirizzo pec dell'azienda indicato in visura camerale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note conclusive;
il procedimento, in carico al Dott. veniva assegnato alParte 2 sottoscritto giudice onorario il 21.10.2025, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
46/1999 atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 17.12.2023 ed il ricorso è stato depositato il 23.1.2024.
Nel merito il decidente osserva:
Il ricorrente lamenta l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito avvenuta a mezzo pec proveniente da un indirizzo pec non indicato nei pubblici registri.
La doglianza è infondata
La S.C. ha ritenuto che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto" (cfr. Cass. Ord. 6015/23).
Secondo il Supremo Collegio, infatti, “una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente".
La Giurisprudenza di legittimità reputa “irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita era 66
chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri", perché una diversa conclusione "sarebbe...contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa" (cfr. Cass. Ord. 982/23).
I suddetti principi sono stati ribaditi nella pronuncia della S.C. n. 26682/2024 che ha stabilito che "...In tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto..."; anche in ordine ai denunciati vizi di notifica afferenti la mancanza di relata e di firma digitale, l'eccezione è prova di fondamento atteso che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha espresso il principio, ormai consolidato, che in tema di notifiche a mezzo pec i suddetti vizi di notifica non ne comportano la nullità laddove la consegna telematica dell'atto è giunta al destinatario, gli ah consentito la conoscibilità dell'atto, il raggiungimento dello scopo legale, e non abbia inciso nel suo diritto di difesa.
Nella fattispecie che ci occupa, l'atto ha raggiunto lo scopo legale, ha permesso al ricorrente la difesa nel merito né esso ha indicato motivi per cui la mancanza della relata, l'assenza della firma digitale gli abbia impedito agevole difesa.
Nel merito il ricorso merita accoglimento.
L'avviso di addebito si riferisce al periodo contributivo 10/2021-12/2021 e 1/2022-06/2022.
Il ricorrente ha documentato di aver cessato l'attività il 4.10.2021 a seguito della scadenza del contratto di affitto del 28.9.2021 (cfr. produzione attorea e Visura camerale pag.
4-e 5).
D'altronde non vi è prova agli atti, che l'istante abbia svolto attività lavorativa, nel periodo contributivo in contestazione.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, alla luce della produzione attorea, dunque l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale svolta nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta da distrarsi in favore degli avv. ti Beninato Angela e Emilio Costa.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di addebito n. 598202300015173070000 notificato il
17.12.2023;
-Condanna l'CP_1 in persona del legale rappresentante p.tempore al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in €. 2.697,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15% oltre Iva e cpa. da distrarsi in favore degli avv. ti Beninato Angela e Emilio
Costa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna