Art. 44.
Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.
Le modalita' di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.
Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della meta' se e' richiesto l'intervento del Registro italiano navale.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.
Le modalita' di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.
Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della meta' se e' richiesto l'intervento del Registro italiano navale.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.