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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - in composizione monocratica e nella persona della Giudice dott.ssa Simona Graziuso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1270/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Zicari
OPPONENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Rosalba Amato
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/19, emesso dal Parte_1
Tribunale di Castrovillari il 03/3/2019 e depositato il 04/3/2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.766,81 oltre interessi legali, in favore di
, quale importo corrispondente al 50% dei prelievi effettuati dal Controparte_1 libretto postale di risparmio n. 21076/000040962291 e dell'incasso di n. 41 buoni fruttiferi postali, entrambi cointestati alle parti.
L'opponente ha dedotto, in particolare, che i buoni fruttiferi postali e le somme depositate sul libretto di risparmio, costituite dai risparmi accantonati dalla famiglia nonché dai regali ricevuti nel corso degli anni dai figli, erano state prelevate di comune accordo tra i coniugi per essere impiegate per le necessità della famiglia, come dimostrato dalle seguenti circostanze:
- che, nel corso degli anni l'opposto era stato per lunghi periodi disoccupato e, nei periodi in cui aveva lavorato, il suo stipendio, di circa € 1.300,00, gli era sempre stato corrisposto con notevole ritardo;
- che, il proprio stipendio, anch'esso di circa € 1.300,00, non era da solo sufficiente a soddisfare neanche le ordinarie necessità del nucleo familiare quali le spese di vitto, per forniture, vestiario, cure mediche e di studio della prole;
- che, ad ogni modo, tutti i prelievi dal libretto postale e la maggior parte degli incassi dei buoni fruttiferi era avvenuta negli anni a cavallo tra il 2014 ed il 2018, periodo in cui, subentrata una crisi coniugale, il non aveva in alcun modo contribuito al CP_1 sostentamento della propria famiglia.
Tanto dedotto, l'opponente ha così concluso: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 172/2019 del 04/03/2019 (RG n. 301/2019) del Tribunale di Castrovillari, perché infondato, illegittimo ed ingiusto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto si è costituito in giudizio impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ha sostenuto:
- che seppur la clausola CPFR o PFR attribuisse il diritto ad anche uno solo dei beneficiari di riscuotere i titoli e, parimenti, il libretto di risparmio a firma disgiunta dei cointestatari, in via di principio, consentisse a ciascuno di essi di prelevarne autonomamente quanto ivi depositato, in mancanza di prova contraria, sia avuto riguardo ai buoni fruttiferi che al libretto di risparmio, doveva ritenersi applicabile il principio di presunzione di uguaglianza delle quote, con conseguente impossibilità dell' opponente, cointestataria, di disporre delle somme eccedenti la quota di sua spettanza, senza il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario;
- che l'opponente nulla aveva eccepito in relazione alla presunzione di parità delle quote;
- che l'opponente non aveva fornito alcuna prova certa in ordine alla circostanza dedotta secondo cui i prelievi dal libretto e le somme riscosse dai buoni fruttiferi erano stati utilizzati per far fronte alle necessità della famiglia.
Tanto premesso, l'opposto ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvedere: -in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il D.I. n. 172/2019, emesso dal Tribunale di Castrovillari, sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; -nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
-per
l'effetto, confermare integralmente il D.I. opposto e condannare Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 29.766,81,
[...] Controparte_1
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del monitorio, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge”.
Con ordinanza dell'1/9/2021 il Tribunale ha disatteso la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata da parte opposta e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. sesto, c.p.c.; istruita la causa mediante produzioni documentali, non avendo le parti formulato richiesta di prove orali, all'udienza del 5/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva: prima di passare allo scrutinio nel merito della domanda, giova premettere che, in linea di principio, in caso di co-intestazione di libretti postali o buoni fruttiferi postali, così come nel caso di corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra le parti sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass.
Civ. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77).
Tanto chiarito, deve rilevarsi che nel caso di specie non è in contestazione la presunzione di parità delle parti prevista dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base alla quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, non avendo l'opponente dedotto di aver prelevato le somme per cui è causa in quanto derivanti dall'investimento di risorse di sua esclusiva pertinenza;
è, invece, controverso se i prelievi effettuati dall'opponente in misura eccedente la quota parte di sua spettanza siano stati effettuati, come dalla stessa sostenuto, con il consenso dell'opposto, per far fronte a necessità della famiglia.
Il Tribunale ritiene che l'opponente abbia dato prova di quanto dalla stessa rappresentato: è invero provato in via documentale (cfr. produzione documentale di parte opponente), oltre che non specificamente contestato dalla controparte, che le somme prelevate dall'opponente siano state utilizzate durante lo svolgimento del rapporto matrimoniale per esigenze della famiglia e dei figli e in particolare per le seguenti spese:
- nel 2010: € 4.000,00 per l'acquisto degli arredi delle camere da letto dei figli e Per_1
ed € 7.122,60 per lavori di ristrutturazione della casa coniugale;
Persona_2
- nel 2014: € 2.500,00 per trattamento odontoiatrico della figlia ed € 3.667,00 Per_3 per spese universitarie e personali del figlio (tasse, vitto, alloggio, libri, occhiali); Per_1
- tra i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015: € 10.500,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la casa coniugale;
- in data 19/10/2015: € 6.000,00 per l'acquisto dell'autovettura Fiat Punto Evo utilizzata dal figlio di raggiungere la sede universitaria;
Per_1
- nel 2016: € 3.300,00 per lavori di rifacimento di un bagno dell'abitazione familiare, €
397,08 per spese universitarie, € 250,00 per spese mediche € 1.800,00 per l'acquisto degli arredi della camera da letto della figlia;
Per_3
- nel 2017: € 3.500,00 per l'acquisto, a seguito del furto della Fiat Punto Evo, del veicolo usato Fiat Bravo utilizzata dal figlio per recarsi all'università, € 1.715,23 Per_1 per l'alloggio e le tasse universitarie del figlio ltre ai costi per i libri, vitto e viaggio, Per_1
€ 806,99 per l'acquisto di un computer, € 808,00 per trattamenti odontoiatrici per la figlia , € 749,00 per il corso di musica e acquisto di uno strumento musicale, Per_3
€ 2.143,94 per ristrutturazione del bagno della casa coniugale, € 380,6 per spese mediche per il figlio per la cura delle lesioni riportate in seguito ad un grave Per_2
incidente stradale;
- nel 2018: € 2.015,00 per spese universitarie per il figlio € 1.517,09 per Per_1 acquistare apparecchiature ed elettrodomestici, € 768,00 per spese mediche per la figlia , ed € 193,48 per l'acquisto di uno strumento musicale, € 1.408,44 per Per_3 spese di iscrizione e mantenimento del figlio presso l'Università di Persona_2
Siena.
Il Tribunale ritiene che la circostanza che il prelievo delle predette somme da parte della in misura eccedente la quota parte di sua spettanza sia stato effettuato Pt_1
durante il matrimonio, senza alcuna contestazione da parte del (se non a CP_1 seguito dell'instaurazione del giudizio di separazione personale dei coniugi) unitamente all'utilizzo delle risorse per far fronte a esigenze del nucleo familiare, rappresentino indizi gravi, precisi e concordanti da cui è desumibile in modo inequivoco il consenso del agli atti di disposizione compiuti dalla moglie, come tale idoneo CP_1 a escludere la fondatezza della pretesa restitutoria.
È, peraltro, costante l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. – che nella fattispecie hanno tratto provvista in un libretto postale e in buoni postali cointestati - non determinano alcun diritto al rimborso (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/10/2023,
n.28772, Cass. 18749/2004, 10942/2015 e 10927/2018).
A quanto premesso consegue che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'opposto; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 5.200,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 4.100,00 (fase di studio: € 900,00; fase introduttiva: € 700,00; fase istruttoria: € 1.000,00; fase decisionale: € 1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1270/2019 R.G., ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 172/19
(Rg 301/2019) emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 03/3/2019 e depositato il 04/3/2019;
2. CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 293,58 per esborsi, € 4.100,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 28/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - in composizione monocratica e nella persona della Giudice dott.ssa Simona Graziuso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1270/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Zicari
OPPONENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Rosalba Amato
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/19, emesso dal Parte_1
Tribunale di Castrovillari il 03/3/2019 e depositato il 04/3/2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.766,81 oltre interessi legali, in favore di
, quale importo corrispondente al 50% dei prelievi effettuati dal Controparte_1 libretto postale di risparmio n. 21076/000040962291 e dell'incasso di n. 41 buoni fruttiferi postali, entrambi cointestati alle parti.
L'opponente ha dedotto, in particolare, che i buoni fruttiferi postali e le somme depositate sul libretto di risparmio, costituite dai risparmi accantonati dalla famiglia nonché dai regali ricevuti nel corso degli anni dai figli, erano state prelevate di comune accordo tra i coniugi per essere impiegate per le necessità della famiglia, come dimostrato dalle seguenti circostanze:
- che, nel corso degli anni l'opposto era stato per lunghi periodi disoccupato e, nei periodi in cui aveva lavorato, il suo stipendio, di circa € 1.300,00, gli era sempre stato corrisposto con notevole ritardo;
- che, il proprio stipendio, anch'esso di circa € 1.300,00, non era da solo sufficiente a soddisfare neanche le ordinarie necessità del nucleo familiare quali le spese di vitto, per forniture, vestiario, cure mediche e di studio della prole;
- che, ad ogni modo, tutti i prelievi dal libretto postale e la maggior parte degli incassi dei buoni fruttiferi era avvenuta negli anni a cavallo tra il 2014 ed il 2018, periodo in cui, subentrata una crisi coniugale, il non aveva in alcun modo contribuito al CP_1 sostentamento della propria famiglia.
Tanto dedotto, l'opponente ha così concluso: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 172/2019 del 04/03/2019 (RG n. 301/2019) del Tribunale di Castrovillari, perché infondato, illegittimo ed ingiusto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto si è costituito in giudizio impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ha sostenuto:
- che seppur la clausola CPFR o PFR attribuisse il diritto ad anche uno solo dei beneficiari di riscuotere i titoli e, parimenti, il libretto di risparmio a firma disgiunta dei cointestatari, in via di principio, consentisse a ciascuno di essi di prelevarne autonomamente quanto ivi depositato, in mancanza di prova contraria, sia avuto riguardo ai buoni fruttiferi che al libretto di risparmio, doveva ritenersi applicabile il principio di presunzione di uguaglianza delle quote, con conseguente impossibilità dell' opponente, cointestataria, di disporre delle somme eccedenti la quota di sua spettanza, senza il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario;
- che l'opponente nulla aveva eccepito in relazione alla presunzione di parità delle quote;
- che l'opponente non aveva fornito alcuna prova certa in ordine alla circostanza dedotta secondo cui i prelievi dal libretto e le somme riscosse dai buoni fruttiferi erano stati utilizzati per far fronte alle necessità della famiglia.
Tanto premesso, l'opposto ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvedere: -in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il D.I. n. 172/2019, emesso dal Tribunale di Castrovillari, sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; -nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
-per
l'effetto, confermare integralmente il D.I. opposto e condannare Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 29.766,81,
[...] Controparte_1
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del monitorio, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge”.
Con ordinanza dell'1/9/2021 il Tribunale ha disatteso la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata da parte opposta e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. sesto, c.p.c.; istruita la causa mediante produzioni documentali, non avendo le parti formulato richiesta di prove orali, all'udienza del 5/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva: prima di passare allo scrutinio nel merito della domanda, giova premettere che, in linea di principio, in caso di co-intestazione di libretti postali o buoni fruttiferi postali, così come nel caso di corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra le parti sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass.
Civ. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77).
Tanto chiarito, deve rilevarsi che nel caso di specie non è in contestazione la presunzione di parità delle parti prevista dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base alla quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, non avendo l'opponente dedotto di aver prelevato le somme per cui è causa in quanto derivanti dall'investimento di risorse di sua esclusiva pertinenza;
è, invece, controverso se i prelievi effettuati dall'opponente in misura eccedente la quota parte di sua spettanza siano stati effettuati, come dalla stessa sostenuto, con il consenso dell'opposto, per far fronte a necessità della famiglia.
Il Tribunale ritiene che l'opponente abbia dato prova di quanto dalla stessa rappresentato: è invero provato in via documentale (cfr. produzione documentale di parte opponente), oltre che non specificamente contestato dalla controparte, che le somme prelevate dall'opponente siano state utilizzate durante lo svolgimento del rapporto matrimoniale per esigenze della famiglia e dei figli e in particolare per le seguenti spese:
- nel 2010: € 4.000,00 per l'acquisto degli arredi delle camere da letto dei figli e Per_1
ed € 7.122,60 per lavori di ristrutturazione della casa coniugale;
Persona_2
- nel 2014: € 2.500,00 per trattamento odontoiatrico della figlia ed € 3.667,00 Per_3 per spese universitarie e personali del figlio (tasse, vitto, alloggio, libri, occhiali); Per_1
- tra i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015: € 10.500,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la casa coniugale;
- in data 19/10/2015: € 6.000,00 per l'acquisto dell'autovettura Fiat Punto Evo utilizzata dal figlio di raggiungere la sede universitaria;
Per_1
- nel 2016: € 3.300,00 per lavori di rifacimento di un bagno dell'abitazione familiare, €
397,08 per spese universitarie, € 250,00 per spese mediche € 1.800,00 per l'acquisto degli arredi della camera da letto della figlia;
Per_3
- nel 2017: € 3.500,00 per l'acquisto, a seguito del furto della Fiat Punto Evo, del veicolo usato Fiat Bravo utilizzata dal figlio per recarsi all'università, € 1.715,23 Per_1 per l'alloggio e le tasse universitarie del figlio ltre ai costi per i libri, vitto e viaggio, Per_1
€ 806,99 per l'acquisto di un computer, € 808,00 per trattamenti odontoiatrici per la figlia , € 749,00 per il corso di musica e acquisto di uno strumento musicale, Per_3
€ 2.143,94 per ristrutturazione del bagno della casa coniugale, € 380,6 per spese mediche per il figlio per la cura delle lesioni riportate in seguito ad un grave Per_2
incidente stradale;
- nel 2018: € 2.015,00 per spese universitarie per il figlio € 1.517,09 per Per_1 acquistare apparecchiature ed elettrodomestici, € 768,00 per spese mediche per la figlia , ed € 193,48 per l'acquisto di uno strumento musicale, € 1.408,44 per Per_3 spese di iscrizione e mantenimento del figlio presso l'Università di Persona_2
Siena.
Il Tribunale ritiene che la circostanza che il prelievo delle predette somme da parte della in misura eccedente la quota parte di sua spettanza sia stato effettuato Pt_1
durante il matrimonio, senza alcuna contestazione da parte del (se non a CP_1 seguito dell'instaurazione del giudizio di separazione personale dei coniugi) unitamente all'utilizzo delle risorse per far fronte a esigenze del nucleo familiare, rappresentino indizi gravi, precisi e concordanti da cui è desumibile in modo inequivoco il consenso del agli atti di disposizione compiuti dalla moglie, come tale idoneo CP_1 a escludere la fondatezza della pretesa restitutoria.
È, peraltro, costante l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. – che nella fattispecie hanno tratto provvista in un libretto postale e in buoni postali cointestati - non determinano alcun diritto al rimborso (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/10/2023,
n.28772, Cass. 18749/2004, 10942/2015 e 10927/2018).
A quanto premesso consegue che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'opposto; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 5.200,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 4.100,00 (fase di studio: € 900,00; fase introduttiva: € 700,00; fase istruttoria: € 1.000,00; fase decisionale: € 1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1270/2019 R.G., ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 172/19
(Rg 301/2019) emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 03/3/2019 e depositato il 04/3/2019;
2. CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 293,58 per esborsi, € 4.100,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 28/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso