Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 21/04/2026, n. 7155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7155 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della scheda di valutazione n. 25 notificata il 21 ottobre 2022 mediante la quale la Legione Carabinieri Puglia ha valutato il ricorrente “inferiore alla media”, nonché del provvedimento di ammonizione del 21 ottobre 2022, comunicato unitamente alla predetta scheda di valutazione, e di ogni atto presupposto, conseguenziale, connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AT PE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- – al momento della proposizione del ricorso carabiniere scelto effettivo in servizio presso la stazione di Trani – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della scheda di valutazione indicata in epigrafe, notificatagli in data 21 ottobre 2022, con la quale la Legione Carabinieri Puglia lo ha valutato “inferiore alla media” in uno con il provvedimento di ammonizione, notificatogli in pari data, con cui l’amministrazione lo ha inviato « a fornire un rendimento adeguato a questa amministrazione militare, operando con maggiore impegno e professionali » e gli ha comunicato che « il protrarsi di un carente rendimento potrebbe comportare l’avvio del procedimento di dispensa dal servizio per “scarso rendimento” ».
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha articolato un unico motivo di gravame, nel quale ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost; eccesso di potere per violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché trasparenza; eccesso di potere per carenza ovvero insufficienza della motivazione; [nonché per] eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria, erroneo presupposto, difetto di motivazione, sviamento di potere », sostenendo – in sintesi – la palese irragionevolezza e l’insufficiente motivazione del giudizio negativo ricevuto dall’amministrazione, e notando – in particolare – che tale giudizio non trovava « fondamento oggettivo in sanzioni disciplinari o comportamenti contestati ».
2. Con memorie del 7 febbraio 2023 e del 2 marzo 2023, il Ministero della Difesa ha svolto le proprie difese e segnatamente:
- in via preliminare, ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tar Puglia sede di Bari ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. osservando che sia alla data di presa visione dell’atto impugnato, sia al momento della notifica del ricorso il sig. -OMISSIS- prestava servizio presso « la Legione Carabinieri “Puglia” – Stazione di Trani »;
- nel merito, ha argomentato sull’infondatezza delle doglianze del ricorrente.
3. Con memoria del 22 dicembre 2025, il ricorrente ha preso posizione su quanto dedotto dall’amministrazione nelle sue difese e in particolare:
- ha sostenuto l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale articolata dalla p.a., evidenziando che « la controversia … non riguarda una mera questione di gestione locale del rapporto di lavoro, ma l'esercizio di un potere valutativo che si inserisce in un contesto organizzativo nazionale e che promana, in ultima istanza, da organi centrali dello Stato »;
- ha insistito per l’accoglimento delle sue domande ulteriormente deducendo sui profili di illegittimità dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.
4. All’udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. L’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla p.a. resistente è fondata.
Al riguardo, appare sufficiente evidenziare che:
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. « per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio »;
- la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la predetta disposizione si riferisce « specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l’impiegato e l’amministrazione (intesa quale datore di lavoro) [che] abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro. Il tutto, s’intende, a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998 » (cfr. ex multis ord. Consiglio di Stato, AP, 11 dicembre 2012, n. 37);
- la stessa giurisprudenza ha avuto modo di notare che « nel caso … di impugnazione di scheda valutativa del militare, il Tribunale competente a conoscere dell'impugnazione è quello nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del ricorrente al momento della notifica del provvedimento stesso » (cfr. Tar Sardegna, I, 2 luglio 2024, n. 515).
6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, questo Tribunale non può che dichiarare – ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, c.p.a. – con sentenza (trattandosi di pronuncia intervenuta all’esito dell’udienza per la trattazione del merito, cfr. ex multis Tar Toscana, I, 31 dicembre 2025, n. 2132 e Tar Catania, III, 19 marzo 2025, n. 952) la propria incompetenza in favore del Tar Puglia sede di Bari innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
7. Le spese di lite – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ove il ricorso potrà essere riassunto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT PE LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PE LA | AU NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.