CASS
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 9494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9494 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA FA ZO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. Antonio Albanese, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale del riesame, ha parzialmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 22 agosto 2024, che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di ZO FA in relazione ai reati di cui agli artt. 56-110-628 e 110-648 cod. pen. e 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895, applicando in sostituzione misura cautelare degli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9494 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/01/2025 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del Proprio difensore, ZO FA, articolando due motivi di impugnazione, entrambi diretti a censurare - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata considerazione della precedente ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione di misura cautelare emessa - asseritannente per i medesimi fatti - dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia il 21 febbraio 2022, in particolare, per quanto attiene alle ribadite esigenze cautelari e all'affermata inadeguatezza di una misura meno invasiva. 2.1. Con il primo motivo, si ribadisce il venir meno delle esigenze cautelari, dopo ventisei mesi dalla cessazione della misura a suo tempo applicata in forza del precedente provvedimento cautelare, nell'ambito di distinto procedimento già definito in primo grado con la condanna di FA. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa muove dalla premessa che la richiesta cautelare del Pubblico Ministero postulasse la sussistenza di tutte le tre categorie di esigenze cautelari previste dall'art. 275 cod. proc. pen., dolendosi che il Tribunale non abbia aggiornato il quadro cautelare, provvedendo due anni e mezzo dopo l'atto di impulso dell'Ufficio requirente, senza chiarire compiutamente su cosa si fondi il pericolo attuale di recidivanza. Sarebbero, altresì, state immotivatamente disattese le deduzioni difensive inerenti l'efficacia deterrente della consapevolezza di essere sottoposto a indagini e la mancata reiterazione di condotte illecite successivamente alla conoscenza di tali investigazioni. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. I due motivi, articolati su deduzioni parzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. In primo luogo, l'ordinanza impugnata ha chiarito le esigenze cautelari di reiterazione del reato, con argomentazioni tutt'altro che illogiche o contraddittorie. Muovendo dalla gravità dei fatti (pieno inserimento in contesti delinquenziali operativi con notevole livello di organizzazione e programmazione, estrinsecatesi in assalti a furgoni portavalori con armi da guerra, con veicoli con targhe contraffatte;
contiguità a figure di enorme spessore criminale;
ruolo fiduciario in 2 seno al suddetto circuito, quale custode del parco mezzi;
limitato arco temporale di commissione dei fatti), il Tribunale trae logicamente la conclusione dell'attuale e concreto rischio di reiterazione di condotte analoghe, anche alla luce della proclività ad azioni illecite. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso di specie, in cui ci si limita di fatto a rimarcare la possibile prevalenza di taluni elementi a discarico - propone censure che si risolvono in una diversa valutazione del compendio investigativo esaminato dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 2.2. Peraltro, per come riportati nello stesso atto di impugnazione, i fatti per cui l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza e poi giudicato e condannato (seppure non in via definitiva) sono, con ogni evidenza e fermo restando il rapporto di connessione/collegamento, diversi da quelli per cui si procede in questa sede: i primi sarebbero stati commessi in Cerignola, il 18 febbraio 2022, i secondi in Ascoli Satriano il precedente 21 gennaio, e la detenzione illegale di armi e la ricettazione oggetto della prima contestazione (che non include anche delitti ex art. 628 cod. pen.) avrebbero avuto diversi oggetti materiali rispetto agli analoghi reati provvisoriamente ascritti nel successivo incidente cautelare. Resta radicalmente esclusa, allo stato, la configurabilità di una preclusione sul punto, neppure in tema di esigenze cautelari;
al contrario, la pluralità di gravi condotte criminose ben potrebbe assumere valore sintomatico contra reum. Anche la formale incensuratezza perde la gran parte della propria pregnanza, a fronte di un quadro istruttorio di significativa consistenza posto a fondamento della sentenza di condanna, non ancora irrevocabile, e prima ancora della precedente misura cautelare. In tale compendio, quale elemento tutt'altro che neutro in proiezione prognostica, pur se oggetto di distinto procedimento, è presente anche il favoreggiamento in favore di prevenuto destinatario di una severa condanna a pena detentiva. 2.3. In maniera altrettanto aspecifica vengono criticati, sia pure senza spendere espressamente l'appropriata fattispecie processuale, i gravi indizi di colpevolezza, ventilando la scarsa provvista indiziaria posta a sostegno della misura coercitiva e così tentando di recuperare un contraddittorio su questioni espressamente già rinunciate dalla difesa (cfr. ordinanza impugnata, p. 6). Le censure, prima ancora che affatto generiche (a fronte di un ampio apparato argomentativo comunque espresso anche sul punto nell'ordinanza impugnata), risultano dunque non consentite, per interruzione della catena devolutiva. 3 2.4. Sulla scorta di uno scrutinio sereno e approfondito dei fatti, con «valutàzione sincretica dei profili soggettivi e oggettivi dellà vicenda cautelare», premessa l'inequivoca necessità di contenimento, al sacrificio imposto al destinatario, il Tribunale, moderando le statuizioni dell'ordinanza genetica, ritiene adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, rafforzata dall'uso del cosiddetto "braccialetto elettronico" e dal divieto di comunicare con l'esterno. Valorizzando la primaria e imprescindibile necessità di recidere i contatti con gli ambienti criminali sopra descritti, posto che le condotte ascritte erano tutte state realizzate fuori dall'ambito domestico, è stata così individuata la misura autocustodiale. Il discorso giustificativo del giudice del merito cautelare, coerente con la piattaforma investigativa e privo di vizi logico-giuridici, è intangibile in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. Antonio Albanese, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale del riesame, ha parzialmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 22 agosto 2024, che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di ZO FA in relazione ai reati di cui agli artt. 56-110-628 e 110-648 cod. pen. e 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895, applicando in sostituzione misura cautelare degli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9494 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/01/2025 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del Proprio difensore, ZO FA, articolando due motivi di impugnazione, entrambi diretti a censurare - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata considerazione della precedente ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione di misura cautelare emessa - asseritannente per i medesimi fatti - dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia il 21 febbraio 2022, in particolare, per quanto attiene alle ribadite esigenze cautelari e all'affermata inadeguatezza di una misura meno invasiva. 2.1. Con il primo motivo, si ribadisce il venir meno delle esigenze cautelari, dopo ventisei mesi dalla cessazione della misura a suo tempo applicata in forza del precedente provvedimento cautelare, nell'ambito di distinto procedimento già definito in primo grado con la condanna di FA. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa muove dalla premessa che la richiesta cautelare del Pubblico Ministero postulasse la sussistenza di tutte le tre categorie di esigenze cautelari previste dall'art. 275 cod. proc. pen., dolendosi che il Tribunale non abbia aggiornato il quadro cautelare, provvedendo due anni e mezzo dopo l'atto di impulso dell'Ufficio requirente, senza chiarire compiutamente su cosa si fondi il pericolo attuale di recidivanza. Sarebbero, altresì, state immotivatamente disattese le deduzioni difensive inerenti l'efficacia deterrente della consapevolezza di essere sottoposto a indagini e la mancata reiterazione di condotte illecite successivamente alla conoscenza di tali investigazioni. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. I due motivi, articolati su deduzioni parzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. In primo luogo, l'ordinanza impugnata ha chiarito le esigenze cautelari di reiterazione del reato, con argomentazioni tutt'altro che illogiche o contraddittorie. Muovendo dalla gravità dei fatti (pieno inserimento in contesti delinquenziali operativi con notevole livello di organizzazione e programmazione, estrinsecatesi in assalti a furgoni portavalori con armi da guerra, con veicoli con targhe contraffatte;
contiguità a figure di enorme spessore criminale;
ruolo fiduciario in 2 seno al suddetto circuito, quale custode del parco mezzi;
limitato arco temporale di commissione dei fatti), il Tribunale trae logicamente la conclusione dell'attuale e concreto rischio di reiterazione di condotte analoghe, anche alla luce della proclività ad azioni illecite. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso di specie, in cui ci si limita di fatto a rimarcare la possibile prevalenza di taluni elementi a discarico - propone censure che si risolvono in una diversa valutazione del compendio investigativo esaminato dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 2.2. Peraltro, per come riportati nello stesso atto di impugnazione, i fatti per cui l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza e poi giudicato e condannato (seppure non in via definitiva) sono, con ogni evidenza e fermo restando il rapporto di connessione/collegamento, diversi da quelli per cui si procede in questa sede: i primi sarebbero stati commessi in Cerignola, il 18 febbraio 2022, i secondi in Ascoli Satriano il precedente 21 gennaio, e la detenzione illegale di armi e la ricettazione oggetto della prima contestazione (che non include anche delitti ex art. 628 cod. pen.) avrebbero avuto diversi oggetti materiali rispetto agli analoghi reati provvisoriamente ascritti nel successivo incidente cautelare. Resta radicalmente esclusa, allo stato, la configurabilità di una preclusione sul punto, neppure in tema di esigenze cautelari;
al contrario, la pluralità di gravi condotte criminose ben potrebbe assumere valore sintomatico contra reum. Anche la formale incensuratezza perde la gran parte della propria pregnanza, a fronte di un quadro istruttorio di significativa consistenza posto a fondamento della sentenza di condanna, non ancora irrevocabile, e prima ancora della precedente misura cautelare. In tale compendio, quale elemento tutt'altro che neutro in proiezione prognostica, pur se oggetto di distinto procedimento, è presente anche il favoreggiamento in favore di prevenuto destinatario di una severa condanna a pena detentiva. 2.3. In maniera altrettanto aspecifica vengono criticati, sia pure senza spendere espressamente l'appropriata fattispecie processuale, i gravi indizi di colpevolezza, ventilando la scarsa provvista indiziaria posta a sostegno della misura coercitiva e così tentando di recuperare un contraddittorio su questioni espressamente già rinunciate dalla difesa (cfr. ordinanza impugnata, p. 6). Le censure, prima ancora che affatto generiche (a fronte di un ampio apparato argomentativo comunque espresso anche sul punto nell'ordinanza impugnata), risultano dunque non consentite, per interruzione della catena devolutiva. 3 2.4. Sulla scorta di uno scrutinio sereno e approfondito dei fatti, con «valutàzione sincretica dei profili soggettivi e oggettivi dellà vicenda cautelare», premessa l'inequivoca necessità di contenimento, al sacrificio imposto al destinatario, il Tribunale, moderando le statuizioni dell'ordinanza genetica, ritiene adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, rafforzata dall'uso del cosiddetto "braccialetto elettronico" e dal divieto di comunicare con l'esterno. Valorizzando la primaria e imprescindibile necessità di recidere i contatti con gli ambienti criminali sopra descritti, posto che le condotte ascritte erano tutte state realizzate fuori dall'ambito domestico, è stata così individuata la misura autocustodiale. Il discorso giustificativo del giudice del merito cautelare, coerente con la piattaforma investigativa e privo di vizi logico-giuridici, è intangibile in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2025.