CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2017/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via PE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210015272450000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 30.3.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 3.7.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su separato foglio allegato per immagine allo stesso atto ex art. 83 cpc, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 29720210015272450000, notificata il 2.2.2023, portante un carico di € 2.327,87, a titolo di tasse auto, anno 2018, e relativi sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché per violazione dell'art. 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Eccepiva la prescrizione e la decadenza per decorso del termine triennale, nonché la nullità della cartella di pagamento impugnata per palese violazione del principio di legalità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, di dichiararla nulla con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con controdeduzioni depositate il 10.10.2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, C.F. e P. IVA: P.IVA_1, in persona Nominativo_1 del Giudizio Sicilia, Nominativo_2, giusta procura speciale conferita, autenticata il 22/06/2023, dal Notaio Nominativo_3 in Roma, rep. N. 180134, racc. n. 12348, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alle stesse controdeduzioni, dall'Avv. Difensore_2 , presso il cui studio, in Catania, Indirizzo_3 , eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di contraddittorio e la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito all'operato dell'Ente impositore.
Riteneva la cartella adeguatamente motivata.
Evidenziava che i termini di prescrizione e decadenza erano stati prorogati di 24 mesi.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di disporre l'integrazione del contraddittorio;
di dare atto della carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito all'operato dell'Ente impositore;
nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e dare atto della regolarità del procedimento di riscossione per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata, nell'ipotesi che il ricorso proposto ex adverso venisse accolto per motivi imputabili all'ente impositore, di ritenere l'Agenzia delle Entrate Riscossione indenne dalle conseguenze di lite;
con vittoria di spese e compensi.
Con atto depositato l'11.10.2023 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
Con ordinanza n° 1036/2023 depositata il 12.10.2023, la Corte, in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio e sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione occorre ribadire il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220). Si è in sostanza esclusa l'ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell'impugnazione, grava l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell'esito della lite, come previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (Sez. U, 25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 20398 del 14/07/2023).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dedotto, né tanto meno provato, di avere effettuato la chiamata in giudizio dell'ente impositore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n° 112/1999 e neppure ha formulato alcuna richiesta di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto 2018 e relativi accessori richiesti con la cartella impugnata.
Nessun difetto di motivazione vizia la cartella impugnata in quanto la richiesta impositiva è ben delineata con l'individuazione dei veicoli (riportandone le caratteristiche principali) per i quali si chiede il pagamento delle relative tasse, con l'indicazione degli importi richiesti, distinti per causali, e del periodo di riferimento.
Precisato che nella fattispecie in esame l'ente impositore era legittimato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, e che non sussiste il vizio di motivazione lamentato in ricorso, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con le richieste di pagamento di tasse auto relative al 2018 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2021.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 25.2.2021, i termini per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2023.
La cartella impugnata notificata il 2.2.2023 è, pertanto, tempestiva e va confermata.
Le spese seguono la soccombenza a vanno determinate sulla base dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 1.050,00, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
PE AT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2017/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via PE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210015272450000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 30.3.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 3.7.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su separato foglio allegato per immagine allo stesso atto ex art. 83 cpc, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 29720210015272450000, notificata il 2.2.2023, portante un carico di € 2.327,87, a titolo di tasse auto, anno 2018, e relativi sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché per violazione dell'art. 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Eccepiva la prescrizione e la decadenza per decorso del termine triennale, nonché la nullità della cartella di pagamento impugnata per palese violazione del principio di legalità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, di dichiararla nulla con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con controdeduzioni depositate il 10.10.2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, C.F. e P. IVA: P.IVA_1, in persona Nominativo_1 del Giudizio Sicilia, Nominativo_2, giusta procura speciale conferita, autenticata il 22/06/2023, dal Notaio Nominativo_3 in Roma, rep. N. 180134, racc. n. 12348, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alle stesse controdeduzioni, dall'Avv. Difensore_2 , presso il cui studio, in Catania, Indirizzo_3 , eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di contraddittorio e la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito all'operato dell'Ente impositore.
Riteneva la cartella adeguatamente motivata.
Evidenziava che i termini di prescrizione e decadenza erano stati prorogati di 24 mesi.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di disporre l'integrazione del contraddittorio;
di dare atto della carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito all'operato dell'Ente impositore;
nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e dare atto della regolarità del procedimento di riscossione per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata, nell'ipotesi che il ricorso proposto ex adverso venisse accolto per motivi imputabili all'ente impositore, di ritenere l'Agenzia delle Entrate Riscossione indenne dalle conseguenze di lite;
con vittoria di spese e compensi.
Con atto depositato l'11.10.2023 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
Con ordinanza n° 1036/2023 depositata il 12.10.2023, la Corte, in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio e sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione occorre ribadire il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220). Si è in sostanza esclusa l'ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell'impugnazione, grava l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell'esito della lite, come previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (Sez. U, 25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 20398 del 14/07/2023).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dedotto, né tanto meno provato, di avere effettuato la chiamata in giudizio dell'ente impositore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n° 112/1999 e neppure ha formulato alcuna richiesta di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto 2018 e relativi accessori richiesti con la cartella impugnata.
Nessun difetto di motivazione vizia la cartella impugnata in quanto la richiesta impositiva è ben delineata con l'individuazione dei veicoli (riportandone le caratteristiche principali) per i quali si chiede il pagamento delle relative tasse, con l'indicazione degli importi richiesti, distinti per causali, e del periodo di riferimento.
Precisato che nella fattispecie in esame l'ente impositore era legittimato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, e che non sussiste il vizio di motivazione lamentato in ricorso, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con le richieste di pagamento di tasse auto relative al 2018 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2021.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 25.2.2021, i termini per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2023.
La cartella impugnata notificata il 2.2.2023 è, pertanto, tempestiva e va confermata.
Le spese seguono la soccombenza a vanno determinate sulla base dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 1.050,00, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
PE AT