CASS
Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/08/2024, n. 32275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32275 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS JT, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del Tribunale di Trieste visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Trieste ha dichiarato inammissibile, per carenza di sottoscrizione, il ricorso per cassazione presentato a mezzo PEC in favore di AS JT, contro un provvedimento cautelare reale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 87 -bis, comma 7, lettera a), del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32275 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 19/04/2024 Lamenta il difensore che il Tribunale ha ritenuto mancante la sottoscrizione del ricorso, richiesta, a pena di inammissibilità, dalla disposizione appena richiamata, anche se tale sottoscrizione risultava dal testo del ricorso presentato a mezzo PEC, ma non rispettava i requisiti tecnici richiesti per essere accettata dal portale automatizzato, attraverso il quale era presentato il ricorso. Nella specie - si afferma - il ricorso contiene una firma digitale, la quale però sarebbe divenuta invalida, e dunque inverificabile, dopo l'unione di tale file con quello contenente il provvedimento impugnato, con la conseguenza che i sistemi di verifica della firma digitale utilizzati dal Tribunale di Trieste, conformemente alle direttive ministeriali, non erano in grado di decifrarne la provenienza. Si lamenta che il Tribunale ha applicato analogicamente il disposto dell'art. 87-bis citato, ritenendo la firma insussistente e il ricorso inammissibile anche nell'ipotesi in cui una firma ci sia, ma risulti non verificabile con il sistema utilizzato dalla cancelleria. Tale conclusione, inoltre, risulterebbe contraria ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di applicazione della disciplina emergenziale, ha ritenuto che l'irregolarità della forma digitale non possa essere parificata alla totale mancanza, rendendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dove, tra le cause di inammissibilità, si prevede la mancanza della firma. La difesa ha depositato memoria nella quale insiste in quanto già dedotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come rilevato sia dalla difesa sia dal pubblico ministero, la presente fattispecie è sovrapponibile, in punto di fatto, a quella decisa con sentenza Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399, con l'affermazione del principio - al quale va data continuità - secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile"), in quanto l'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione. 2 Tale interpretazione privilegia la necessità di conservare gli effetti dell'atto di impugnazione, limitando la declaratoria di inammissibilità all'incertezza dell'identificazione del mittente e alla mancanza di autenticità della sottoscrizione, ed escludendo, invece, il caso in cui la firma venga invalidata in conseguenza dell'unione del file nativo del ricorso già sottoscritto con il provvedimento impugnato. In altri termini, nell'ipotesi in cui la firma sia presente, ma risulti non verificabile con il sistema utilizzato dalla cancelleria, deve ritenersi sussistente una irregolarità formale, che non può essere parificata alla totale mancanza di firma. 2. Da quanto precede consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, competente ai sensi dell'art, 324, comma 5, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste, competente ai sensi dell'ad, 324, comma 5, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/04/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Trieste ha dichiarato inammissibile, per carenza di sottoscrizione, il ricorso per cassazione presentato a mezzo PEC in favore di AS JT, contro un provvedimento cautelare reale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 87 -bis, comma 7, lettera a), del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32275 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 19/04/2024 Lamenta il difensore che il Tribunale ha ritenuto mancante la sottoscrizione del ricorso, richiesta, a pena di inammissibilità, dalla disposizione appena richiamata, anche se tale sottoscrizione risultava dal testo del ricorso presentato a mezzo PEC, ma non rispettava i requisiti tecnici richiesti per essere accettata dal portale automatizzato, attraverso il quale era presentato il ricorso. Nella specie - si afferma - il ricorso contiene una firma digitale, la quale però sarebbe divenuta invalida, e dunque inverificabile, dopo l'unione di tale file con quello contenente il provvedimento impugnato, con la conseguenza che i sistemi di verifica della firma digitale utilizzati dal Tribunale di Trieste, conformemente alle direttive ministeriali, non erano in grado di decifrarne la provenienza. Si lamenta che il Tribunale ha applicato analogicamente il disposto dell'art. 87-bis citato, ritenendo la firma insussistente e il ricorso inammissibile anche nell'ipotesi in cui una firma ci sia, ma risulti non verificabile con il sistema utilizzato dalla cancelleria. Tale conclusione, inoltre, risulterebbe contraria ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di applicazione della disciplina emergenziale, ha ritenuto che l'irregolarità della forma digitale non possa essere parificata alla totale mancanza, rendendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dove, tra le cause di inammissibilità, si prevede la mancanza della firma. La difesa ha depositato memoria nella quale insiste in quanto già dedotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come rilevato sia dalla difesa sia dal pubblico ministero, la presente fattispecie è sovrapponibile, in punto di fatto, a quella decisa con sentenza Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399, con l'affermazione del principio - al quale va data continuità - secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile"), in quanto l'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione. 2 Tale interpretazione privilegia la necessità di conservare gli effetti dell'atto di impugnazione, limitando la declaratoria di inammissibilità all'incertezza dell'identificazione del mittente e alla mancanza di autenticità della sottoscrizione, ed escludendo, invece, il caso in cui la firma venga invalidata in conseguenza dell'unione del file nativo del ricorso già sottoscritto con il provvedimento impugnato. In altri termini, nell'ipotesi in cui la firma sia presente, ma risulti non verificabile con il sistema utilizzato dalla cancelleria, deve ritenersi sussistente una irregolarità formale, che non può essere parificata alla totale mancanza di firma. 2. Da quanto precede consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, competente ai sensi dell'art, 324, comma 5, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste, competente ai sensi dell'ad, 324, comma 5, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/04/2024.