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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 890/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3061/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4281/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 01/12/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1, nell'interesse delle parti appellanti, chiede un rinvio al fine di consentire all'Agenzia appellata di potere controdedurre sul merito della questione. Produce a sostegno giurisprudenza sostenendo che il fatto che la PEC notificata all'Agenzia delle Entrate non contenesse l'appello sia un vizio sanabile perchè l'importante è che la PEC stessa abbia un contenuto che possa considerarsi completo, come nel caso in esame.
Resistente/Appellato: insiste nella eccezione di inammissibilità dell'appello ritenendo che il vizio non sia sanabile.
Il Presidente rimette ogni decisione sul punto al Collegio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti – distinti in epigrafe, rappresentati e difesi come in atti, impugnano la sentenza n. 4281 - depositata in data 1° dicembre 2021, con cui la (ex) C.T.P. di Siracusa ha dichiarato inammissibile il loro ricorso, proposto avverso la formazione del silenzio-rifiuto, asseritamente configuratosi a seguito di un'istanza di rimborso di IRPEF, ILOR e IVA per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai noti eventi sismici del dicembre 1990, presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa.
L'Agenzia appellata si è costituita al solo scopo di eccepire l'inammissibilità dell'appello, in quanto mai notificato.
All'udienza pubblica del 7 luglio 2025 l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio, invero, condividendo quanto sostenuto dall'Agenzia appellata, come risulta dal messaggio originale di posta elettronica certificata, l'unico documento trasmesso, peraltro non firmato, contiene il riepilogo dei dati del contenzioso in oggetto ma non c'è alcuna traccia dell'atto di gravame.
Tale circostanza emerge in modo inequivocabile anche dalla ricevuta di consegna depositata dagli appellanti.
Invero, aprendo tale ricevuta si accede ad un messaggio di posta elettronica con due allegati, così denominati:
- DATI CERT. che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio);
- POSTA CERT. che contiene il messaggio di posta elettronica originale trasmesso dal mittente con il suo contenuto documentale. Accedendo a tale messaggio ci si avvede che l'unico documento allegato al messaggio di posta elettronica è il file riepilogativo dei dati del contenzioso.
Cosicché l'atto di appello, non risultando essere stato ritualmente notificato all'Agenzia appellata, va dichiarato inammissibile, ritenuta l'insanabilità del vizio rilevato, in ordine al quale le parti hanno discusso nel corso della citata udienza.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.187,00 (tremilacentottantasette/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI UN TREBASTONI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3061/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4281/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 01/12/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1, nell'interesse delle parti appellanti, chiede un rinvio al fine di consentire all'Agenzia appellata di potere controdedurre sul merito della questione. Produce a sostegno giurisprudenza sostenendo che il fatto che la PEC notificata all'Agenzia delle Entrate non contenesse l'appello sia un vizio sanabile perchè l'importante è che la PEC stessa abbia un contenuto che possa considerarsi completo, come nel caso in esame.
Resistente/Appellato: insiste nella eccezione di inammissibilità dell'appello ritenendo che il vizio non sia sanabile.
Il Presidente rimette ogni decisione sul punto al Collegio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti – distinti in epigrafe, rappresentati e difesi come in atti, impugnano la sentenza n. 4281 - depositata in data 1° dicembre 2021, con cui la (ex) C.T.P. di Siracusa ha dichiarato inammissibile il loro ricorso, proposto avverso la formazione del silenzio-rifiuto, asseritamente configuratosi a seguito di un'istanza di rimborso di IRPEF, ILOR e IVA per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai noti eventi sismici del dicembre 1990, presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa.
L'Agenzia appellata si è costituita al solo scopo di eccepire l'inammissibilità dell'appello, in quanto mai notificato.
All'udienza pubblica del 7 luglio 2025 l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio, invero, condividendo quanto sostenuto dall'Agenzia appellata, come risulta dal messaggio originale di posta elettronica certificata, l'unico documento trasmesso, peraltro non firmato, contiene il riepilogo dei dati del contenzioso in oggetto ma non c'è alcuna traccia dell'atto di gravame.
Tale circostanza emerge in modo inequivocabile anche dalla ricevuta di consegna depositata dagli appellanti.
Invero, aprendo tale ricevuta si accede ad un messaggio di posta elettronica con due allegati, così denominati:
- DATI CERT. che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio);
- POSTA CERT. che contiene il messaggio di posta elettronica originale trasmesso dal mittente con il suo contenuto documentale. Accedendo a tale messaggio ci si avvede che l'unico documento allegato al messaggio di posta elettronica è il file riepilogativo dei dati del contenzioso.
Cosicché l'atto di appello, non risultando essere stato ritualmente notificato all'Agenzia appellata, va dichiarato inammissibile, ritenuta l'insanabilità del vizio rilevato, in ordine al quale le parti hanno discusso nel corso della citata udienza.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.187,00 (tremilacentottantasette/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI UN TREBASTONI