Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2025, proposto da Union Security S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giasi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Cesario Console 3;
contro
Aorn NT-SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Fusco e Massimo Pepe, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento dell’A.O. NT-SI, in data 6.12.2024, prot. n. 0025856, notificato in pari data, avente ad oggetto il diniego dell’istanza in data 8.11.2024, per il riconoscimento del diritto all’adeguamento del prezzo del contratto di appalto rep. n. 605 del 30.1.2024, relativo al servizio di portierato, custodia ed assistenza al pubblico;
b) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, eventualmente già adottato, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO della società Union Security S.p.A.:
a) ad ottenere la modifica del citato contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, ratione temporis applicabile, in esecuzione delle nuove tariffe orarie entrate in vigore con il nuovo CCNL vigilanza privata e servizi di sicurezza, con decorrenza dal 1°.1.2024;
b) a procedere alla modifica del contratto d’appalto stipulato con Union Security, riconoscendo il maggior costo orario sostenuto ex lege e PER L’EFFETTO CONDANNARE l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “NT-SI” al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 80.261,25;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.o.r.n NT-SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA PA nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Union Security S.p.A espone di essere affidataria presso l’A.O.R.N NT SI del servizio annuale di portierato, custodia ed assistenza al pubblico e di aver sottoscritto con l’Azienda Ospedaliera il relativo contratto in data 30 gennaio 2024, con decorrenza dal 1° giugno 2023, sul presupposto che il costo orario delle retribuzioni dei dipendenti, con riferimento al relativo CCNL, fosse pari ad euro 10,74/h.
2. Precisa altresì che con delibera del Direttore Generale n. 632 del 9 ottobre 2024 l’Azienda ha esercitato il diritto di rinnovo, per un altro anno, del servizio aggiudicato alla ricorrente.
3. Con il ricorso in trattazione la ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento del 6 dicembre 2024, indicato in epigrafe, con il quale l’A.O.R.N. NT-SI ha respinto l’istanza dell’8 novembre 2024 finalizzata al riconoscimento del suo diritto all’adeguamento del prezzo dell’anzidetto contratto di appalto e, quindi, per l’accertamento del diritto ad ottenere la modifica del citato contratto, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 36/2023, ratione temporis applicabile, in esecuzione delle nuove tariffe orarie entrate in vigore con il nuovo CCNL Vigilanza privata e servizi di sicurezza, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, con condanna dell’Azienda intimata al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 80.261,25.
4. L’Amministrazione, in particolare, ha ritenuto che l’istituto della revisione dei prezzi può legittimamente operare solo in riferimento alle ipotesi previste nell’art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016, laddove le prescrizioni (art. 106 comma 1 lett. c del d.lgs. 50/2016), invocate da parte ricorrente, si riferirebbero solo alle varianti in corso d’opera intese come modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.
5. Premessa la giurisdizione esclusiva del G.A, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego avversato in ragione del tenore letterale dell’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, trovando la richiesta di aggiornamento del prezzo fondamento proprio nella sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari.
6. Il nuovo contratto collettivo, invero, avrebbe riconosciuto la 14ª mensilità ai dipendenti, nonché un aumento del costo orario pari ad euro 13,24, rispetto al precedente costo di euro 10,74, con ciò sostanzialmente alterando l’originario equilibrio contrattuale.
7. La ricorrente sarebbe peraltro obbligata all’applicazione del nuovo CCNL ai dipendenti in forza della sentenza della Corte di Appello di PO n. 1053/2024.
8. Sussisterebbero, quindi, i presupposti per l’operatività della norma posta alla base della richiesta di adeguamento: la necessità di modifica sarebbe determinata comunque da una circostanza imprevista ed imprevedibile e la stessa modifica richiesta non altererebbe la natura generale del contratto.
9. Di qui il difetto di istruttoria dei provvedimenti gravati i quali, peraltro, non sarebbero stati preceduti nemmeno dal preavviso di rigetto con conseguente violazione delle necessarie garanzie partecipative.
10. Si è costituita per resistere al ricorso l’Azienda Ospedaliera intimata deducendo che, in base al contratto stipulato con la ricorrente a valle della procedura di gara e dell’art. 3.3 del Disciplinare era ammissibile, in quanto contrattualizzato, unicamente l’adeguamento all’indice ISTAT.
11. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2024 la domanda cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo è stata cancellata dal ruolo ai fini della tempestiva definizione del contenzioso.
12. Nell’approssimarsi della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del gravame e per la condanna della resistente al pagamento delle somme indicate in ricorso.
13. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti è stata trattenuta in decisione.
14. Il ricorso è fondato nei limitati sensi che seguono, essendo applicabile anche alla presente fattispecie l’orientamento espresso dalla Sezione in caso del tutto analogo a quello oggetto di causa (sentenza n. 3716/2025).
15. Pur essendo “improprio” il richiamo all’art. 10 bis della l. n. 241/1990 trovandosi le parti nella fase esecutiva del contratto (in termini, Consiglio di Stato n. 8276/2024), non è legittima la determinazione dell’Amministrazione che esclude a priori l’applicazione alla fattispecie dell’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, omettendo conseguentemente la valutazione della istanza di revisione prezzi alla stregua del parametro delle "circostanze impreviste e imprevedibili" ai quali la ricorrente aveva fatto espresso e specifico riferimento nella richiesta di revisione.
16. Ad avviso del Tribunale, invero, l'interpretazione più avveduta di tale ultima disposizione (che di norma effettivamente si riferisce ai casi di modifica nonché di variante del contratto in corso d'opera), ne consente l'applicazione anche alla richiesta di adeguamento dei prezzi dell'appalto a condizione della prova, da parte dell'istante, della riconducibilità dell'aumento dei costi sostenuti alla ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili (tali da abbattere l'alea contrattuale dell'imprenditore) e nei limiti in cui tali circostanze eccezionali abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni a carico dell'aggiudicatario.
17. Ebbene, se è vero che, in linea generale, l'aumento del costo del lavoro costituisce elemento del tutto fisiologico - e quindi prevedibile- nei contratti di durata, è altrettanto indubitabile che le indicazioni della ricorrente, in merito alla eccezionalità e straordinarietà dell'ultimo rinnovo del CCNL (quanto in particolare alla introduzione della 14^ mensilità ed all’aumento del costo orario) avrebbero dovuto (e non lo sono state) essere adeguatamente approfondite dall'amministrazione resistente, tenuto anche conto che il nuovo CCNL è intervenuto a soli 9 mesi di distanza dal precedente rinnovo contrattuale del maggio 2023 (cfr. determinazione Soresa in atti).
18. Il che postula l'esistenza dei deficit istruttori e motivazionali evidenziati in ricorso, fermo restando che la revisione dei prezzi in tanto è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima. Per quest'ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l'equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi; pertanto, l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima (ex multis, Consiglio di Stato Sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9611).
19. Nei limiti anzidetti il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza della ricorrente nei sensi indicati in motivazione.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione.
Condanna l’A.O.R.N. NT SI al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG LL Di PO, Presidente
IA PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PA | UG LL Di PO |
IL SEGRETARIO