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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 784/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Alessandria - Piazza Liberta' 1 15121 Alessandria AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 29/08/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1289 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Il contribuente appellante in via principale così conclude:
“Si chiede che, in riforma della sentenza di 1 grado, venga dichiarato nullo l'accertamento. Con vittoria di spese, richiesta di Audizione in pubblica udienza e richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1 grado.”
L'Ufficio appellato in via pricipale (ed appellante incidentale) così conclude:
“Voglia Codesta Corte di G.T. di secondo grado del Piemonte rigettare l'istanza di sospensione;
dichiarare inammissibile l'appello principale o, in subordine, respingerlo e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'avviso di accertamento già riconosciuta dalla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese sia della fase cautelare che di merito del presente grado (comprensivo di accessori: 15% per spese generali e 23,8% quali oneri riflessi a carico dell'Ente in quanto l'Ente è patrocinato da legale interno, pertanto non si applicano IVA e CPA ma i predetti accessori - Cass. civ. n. 3592/23). Inoltre accogliere l'appello incidentale del Comune e riformare la sentenza n 120/2025 della C.G.T. di I grado di AL nella (sola) parte in cui ha compensato le spese del giudizio di primo grado, liquidando le stesse nell'importo di € 2.558,08 ovvero, in subordine, di € 1.281,12, condannando Ricorrente_1 Ricorrente_1 al pagamento delle medesime nei confronti del Comune di Alessandria, oltre a quelle del presente grado (con rimborso del C.U. pagato dall'Ente).”
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, il sig. Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, un avviso di accertamento, avente ad oggetto la TARI per gli anni dal 2018 al 2023, con cui è stata contestata l'omissione totale del versamento dell'imposta dovuta (per il complessivo importo di € 2.792,05, oltre interessi e sanzioni), con riferimento ad un immobile di sua proprietà, sito in Alessandria, Indirizzo_2. A sostegno del ricorso, il contribuente, sotto il profilo fattuale, affermava che il suddetto immobile, negli anni in questione, era inagibile ed inabitabile, essendo stato fatto oggetto, nel 2014, di una richiesta di ristrutturazione e di un permesso a costruire. Precisava che i lavori non erano mai stati ultimati in quanto troppo onerosi e, pertanto, non sussistevano i requisiti di assoggettamento alla TARI. Invocava, sul punto, le fotografie dell'immobile attestanti l'assenza di infissi, arredamento e riscaldamento. Sosteneva che, per beneficiare dell'esenzione dell'imposta, non era necessaria una preventiva dichiarazione al Comune di Alessandria, poiché si trattava di una situazione perfettamente nota all'Ufficio impositore, non essendo mai stata rilasciata una dichiarazione di abitabilità. Con memoria successivamente depositata, il contribuente aggiungeva che l'immobile meritava l'accatastamento in F1, diversamente da quanto risultante al Catasto Urbano, ove una parte di detto fabbricato era censita in A4. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso impugnato.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di ALESSANDRIA, evidenziando l'onere del contribuente di dimostrare i propri assunti in merito all'inagibilità dell'immobile e precisava che non era mai stata presentata la necessaria dichiarazione, né tantomeno era emersa una sopravvenuta variazione di classamento del fabbricato. Concludeva, conseguentemente, per il rigetto del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria, con sentenza depositata il 9.9.2024, respingeva il ricorso del contribuente, ritenendo anzitutto l'adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato. Inoltre, il giudice di prime cure affermava che - prescindendo dal fatto che, secondo il Regolamento Comunale, l'inabitabilità dell'immobile doveva essere dichiarata nella denuncia ordinaria - l'onere della prova della dedotta inagibilità gravava esclusivamente sul contribuente e che, nel caso di specie, non era stata data dimostrazione del fatto che la ristrutturazione (la cui autorizzazione era stata concessa nel 2014) fosse ancora in corso negli anni oggetto dell'accertamento. Sottolineava, poi, che nel fascicolo telematico non era stata prodotta alcuna fotografia dell'immobile. Infine, precisava la correttezza dell'operato dell'Ufficio, laddove si era attenuto ai dati catastali. Nondimeno, il giudice di prime cure addiveniva alla compensazione integrale delle spese di lite.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello Ricorrente_1 , il quale, pur premettendo di non avere ancora preso visione della motivazione della sentenza di primo grado, si doleva anzitutto del fatto che l'atto impugnato era stato emesso con riguardo a sei annualità, mentre, invece, a suo dire, dovevano essere prodotti sei accertamenti. Nel merito, insisteva nell'affermare l'inagibilità dell'immobile in questione per tutti gli anni fatti oggetto dell'atto impositivo. Confermava, infatti, la perdurante assenza di un allacciamento del medesimo alla rete idrica, nonché la mancanza di infissi e di riscaldamento, come attestato dalle fotografie che sosteneva di avere allegato. Invocava, poi, giurisprudenza di merito che non riteneva necessaria la preventiva dichiarazione di non abitabilità e, comunque, sosteneva che il prelievo fiscale preteso dall'Ufficio contrastava con il principio costituzionale di capacità contributiva. Insisteva, quindi, per la riforma della decisione appellata e per il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado. Il contribuente faceva altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
5. In data 19.9.2025, si costituiva anche nel giudizio di appello il Comune di ALESSANDRIA, chiedendo anzitutto l'inammissibilità dell'appello avversario, poiché privo dell'indicazione di specifici motivi di impugnazione. Inoltre, eccepiva l'inutilizzabilità delle produzioni operate dal contribuente per la prima volta in grado di appello. In via preliminare, precisava poi che nessuna norma vietava l'emissione di un unico avviso di accertamento riferito a più annualità di imposta. Nel merito, affermava l'infondatezza del ricorso del contribuente, poiché il Ricorrente_1, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva dimostrato la non utilizzabilità dell'immobile in questione, anche alla luce del fatto che il permesso a costruire invocato dalla difesa dell'appellante era da tempo scaduto e che le fotografie prodotte in giudizio in grado di appello erano prive di datazione e non comprovavano affatto l'assunto del contribuente. L'Ufficio appellato chiedeva, altresì, il rigetto della domanda cautelare avversaria, poiché priva di qualsivoglia motivazione. Infine, proponeva anche appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui aveva compensato integralmente le spese di lite, senza giustificare in alcun modo tale conclusione, pur a fronte della totale soccombenza del contribuente.
6. In data 22.10.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dalla parte appellante.
7. In data 31.12.2025, la parte contribuente depositava ulteriore documentazione, consistente in numerose bollette dell'utenza elettrica riferita all'immobile di Alessandria, Indirizzo_2.
8. Il 12.1.2026, il Comune di Alessandria depositava una memoria difensiva, con la quale eccepiva l'inammissibilità della produzione avversaria poiché tardivamente operata, senza che il contribuente avesse dimostrato di non poterla operare in precedenza. In ogni caso, faceva presente che a nulla rilevava, ai fini della decisione, la scelta soggettiva del contribuente di non utilizzare l'immobile.
9. In data 13.1.2026, Ricorrente_1 depositava una memoria integrativa, con la quale ribadiva l'inagibilità dell'immobile in questione, richiamando quanto già precedentemente evidenziato ed aggiungendo che le bollette prodotte attestavano un consumo dell'energia elettrica, presso quell'immobile, pari a zero.
10. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione nel merito, la Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, risulta preliminare osservare che l'atto di appello depositato dal contribuente non contiene alcun motivo di specifica censura alla sentenza di primo grado, ammettendo anzi espressamente che, al momento dell'impugnazione, non erano “ancora disponibili sul portale PTT le motivazioni” (cfr. a p. 1 dell'atto di appello). E', dunque, di palese evidenza che la difesa dell'appellante non era neppure astrattamente in grado di formulare censure avverso una decisione di cui non erano note le motivazioni. Giova altresì precisare che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante – non è possibile procedere ad integrare l'atto introduttivo del processo di appello con motivi di impugnazione contenuti in successive memorie. La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che: “i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado devono essere immediatamente svolti con l'atto di appello, non già declinati negli scritti successivamente depositati in giudizio. In particolare, la memoria illustrativa non ha valenza suppletiva dell'originario ricorso in appello e non giova a colmarne l'eventuale, riscontrata lacunosità. Questa Corte, d'altronde, ha chiarito che “I motivi di appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., devono essere specifici e cioè rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e precise, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, la cui inammissibilità può e deve essere rilevata d'ufficio” (Cass. n. 7849 del 2001). La giurisprudenza di legittimità ha soggiunto che “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte” (Cass. n. 6030 del 2006; Cass. n. 11673 del 2008).” (così da ultimo si è espressa la motivazione di Cass. 22.7.2025 n. 20602). Tuttavia, nel caso di specie, la difesa del contribuente, nell'atto di appello, ha ribadito le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, pur senza correlarle in alcun modo al contenuto della sentenza di primo grado. Orbene, tale esposizione dei motivi di impugnazione - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'Ufficio - appare sufficiente a rendere pienamente ammissibile l'appello, dovendosi tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (Nella specie, in applicazione del principio, la S. C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello, per la mancanza di critica alla motivazione della pronuncia di primo grado, pur avendo il ricorrente riproposto i motivi d'opposizione all'atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, con conseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare con chiarezza il contenuto delle censure).” (Cass. 23.11.2018 n. 30525; conf. Cass. 22.1.2016 n. 1200).
2. Chiarito quanto sopra, occorre poi rilevare che l'odierna controversia riguarda la pretesa dell'Ufficio di ottenere il pagamento della TARI dovuta dal contribuente in relazione ad un immobile sito in Alessandria, Indirizzo_2 , ereditato dal Ricorrente_1, per successione della de cuius sig.ra Nominativo_1. Orbene, sulla scorta di queste premesse, occorre anzitutto evidenziare l'infondatezza del primo motivo di appello avanzato da Ricorrente_1 in merito ad una supposta nullità dell'avviso di accertamento impugnato, poiché riferito cumulativamente a sei distinte annualità di imposta. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, già da tempo, di chiarire che: “In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, in assenza di una norma che vieti specificamente all'ente territoriale di ricomprendere, in un unico documento, avvisi di accertamento che riguardino più annualità d'imposta, deve ritenersi legittima l'emissione di un avviso di accertamento cumulativo, ricomprendente tutti gli anni in contestazione, che esterni i presupposti e le ragioni giustificative legittimanti l'esercizio del potere di imposizione fiscale, poiché detto documento, sebbene formalmente unico, contiene in realtà una pluralità di avvisi di accertamento, ciascuno effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali del contribuente, atteso che l'accertamento tributario costituisce l'atto nel quale l'Amministrazione finanziaria enuncia la propria pretesa impositiva, esternandone il titolo e le ragioni giustificative, al solo fine di consentire al destinatario di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale.” (Cass. 13.6.2012 n. 9630, conf, Cass. 12.8.2004 n. 15639 e Cass. 22.9.2006 n. 20532). Orbene, nel caso di specie, nell'unico avviso notificato per le annualità 2018-2023, è stata riportata, per ogni anno contestato, un'apposita tabella con specificazione della TARI e degli accessori dovuti in relazione all'immobile specificamente individuato. Non è, quindi, ravvisabile alcuna invalidità dell'atto impugnato con riguardo a questo profilo.
3. Chiarito quanto sopra, occorre rilevare che la valutazione dell'immobile in questione da parte dell'Ufficio corrisponde alla previsione legislativa. Infatti, è necessario ricordare che esso consiste in un'unità regolarmente iscritta in catasto e, pertanto, la sua valutazione deve necessariamente essere correlata al classamento già operato. Deve invero trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma 745, della Legge 27.12.2019 n. 160, il quale, come è noto, stabilisce che: “La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:…..”. E' bensì vero che il contribuente ha fornito prova documentale del fatto che nel 2014 era stato rilasciato dal Comune di Alessandria un permesso a costruire relativo all'area oggetto di causa. Tuttavia, nel caso concreto, a tale atto amministrativo non si è accompagnata alcuna variazione catastale di quell'immobile e, dunque, il permesso in questione non risulta idoneo, di per sé, a mutare le caratteristiche del bene soggetto ad imposizione. Anzi, è da notare che, nella fattispecie, il contribuente non ha neppure presentato alcuna dichiarazione TARI per esplicitare all'Amministrazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione di imposta. Ricorrente_14. Nondimeno, è doveroso prendere atto dell'eccezione sollevata dal in ordine all'asserita inagibilità dell'immobile de quo per tutto il periodo soggetto all'imposizione di cui si tratta in questa sede (2018-2023). Orbene, sul punto, occorre rilevare che la parte contribuente, su cui gravava il relativo onere probatorio (trattandosi di dimostrare i presupposti per un'esenzione o, quantomeno, di una riduzione dell'imposta), non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il fatto che, dopo l'autorizzazione amministrativa edilizia poc'anzi richiamata, i lavori di ristrutturazione eseguiti abbiano effettivamente determinato una temporanea inagibilità dell'immobile, riferita anche agli anni oggetto della presente controversia. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale appellante principale, non risulta essere mai stata tempestivamente prodotta (in senso materiale), nel primo grado del giudizio, la
“documentazione fotografica” dell'immobile, di talché gli assunti del Ricorrente_1 in merito alle attuali condizioni del bene sono rimaste del tutto sprovviste di prova. Peraltro, finanche l'autorizzazione amministrativa invocata dal contribuente risulta ormai da tempo scaduta, posto che, come è noto, il disposto dell'art. 15, comma 2, del Testo Unico Edilizia prevede infatti, tra l'altro, in relazione all'efficacia temporale del permesso a costruire, che: “il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.”. Del resto, anche il permesso a costruire concretamente rilasciato, in favore della dante causa dell'attuale appellante, relativamente all'immobile in questione (cfr. doc. 4 prodotto dall'Ufficio in primo grado), conteneva analoghe indicazioni. Inoltre, è doveroso ricordare che, finanche nel caso in cui i lavori fossero stati effettivamente iniziati entro un anno dal rilascio del permesso a costruire (e quindi entro il 2015), tale circostanza non sarebbe sufficiente a dimostrare l'inagibilità dell'immobile anche negli anni in considerazione in questa sede (2018-2023). Infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire (in tema di ICI, ma evidentemente analoghi principi valgono anche per le altre imposte locali, come la TARI) che: “In tema di ICI, la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, richiesta dal contribuente per un determinato anno di imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, allegando perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si applica, in caso di perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile, anche agli anni successivi, senza necessità di reiterazione dell'istanza, purché il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, della protratta inutilizzabilità del bene e, comunque, sino a quando, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità del bene, ritornando il contribuente ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi.” Orbene, nel caso di specie, l'appellante - come già sottolineato - non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto che l'eventuale inagibilità del bene, derivante dall'inizio dei lavori edilizi autorizzati, sia proseguita anche negli anni che qui interessano, né, tantomeno, del fatto che l'Ente comunale fosse effettivamente a conoscenza della protratta inutilizzabilità del bene. Non si può, infatti, certamente ritenere sufficiente, all'uopo, il mancato rilascio di una autorizzazione di abitabilità, non essendo consentito far derivare da un fatto meramente omissivo la conoscenza del Comune di quella situazione, prospettata soltanto in sede giudiziale dal contribuente.
5. Neppure può dirsi che tale prova possa essere ricavata dalle fotografie prodotte in giudizio per la prima volta avanti a questa Corte. Fermo restando, infatti, la circostanza (già accertata dalla decisione qui appellata) che, nel corso del primo grado di giudizio, la difesa della contribuente non aveva materialmente prodotto alcuna fotografia, è doveroso anzitutto sottolineare che non possono essere prodotti nuovi documenti in appello, poiché il novellato art. 58 D.Lgs. 546/92 (la cui legittimità costituzionale è stata recentemente confermata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 36 del 2025) stabilisce espressamente che: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.” Giova precisare che tale disposizione si applica - a norma dell'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 30.12.2023 n. 220 (che richiama l'art. 1, comma 1, lett. bb) stesso decreto) - ai giudizi instaurati, anche in secondo grado, a decorrere dal 5.1.2024 e, quindi, anche a quello di specie. Sotto il profilo sostanziale è poi da notare, in proposito, che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel corso del giudizio di primo grado, per causa a lui non imputabile (che, peraltro, non è stata neppure prospettata). Né può dirsi che i nuovi documenti prodotti siano indispensabili ai fini della decisione, trattandosi semplicemente di rappresentazioni fotografiche che non hanno un valore dirimente ai fini che qui interessano. E' invero doveroso rilevare che le immagini fotografiche invocate dalla parte contribuente non solo non presentano alcuna data certa (e quindi risulta impossibile correlarle con certezza alla situazione esistente negli anni di imposta per cui è processo), ma neppure forniscono una visione completa di tutti i locali dell'immobile e, quindi, non risultano utili a rappresentare l'effettiva ed obiettiva inutilizzabilità totale del medesimo, bensì semplicemente l'incompletezza dei lavori di ristrutturazione. Identiche conclusioni valgono pure per le bollette di utenze elettriche prodotte in giudizio (anch'esse tardivamente) in data 31.12.2025. Neppure tale documentazione, infatti, attesta lo stato di agibilità dell'immobile, limitandosi a registrare l'andamento del consumo di energia elettrica e, cioè, una circostanza che non è certamente correlata in modo certo con condizioni di inabitabilità dei locali, bensì semplicemente con la loro concreta utilizzazione. Non è inutile ricordare, in proposito, l'insegnamento della Suprema Corte, laddove ha avuto modo di ricordare che: “Il presupposto del tributo – così come delineato dalle richiamate disposizioni di cui alla l. n. 147 del 2013, art. 1, cit. – si correla alla detenzione dell'unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti urbani, così che a detti fini rileva l'inidoneità alla produzione di rifiuti di natura oggettiva, cioè riferita al locale o all'area che per sua natura o per il particolare uso cui è stabilmente destinato risulti in condizioni di obiettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno solare, e non, dunque, la mera scelta soggettiva operata dal contribuente in ordine alla inutilizzazione del bene detenuto.” e che: “Sotto altro versante, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 641 della legge 147/2013, il presupposto della TARI, come già chiarito, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area” (così si è testualmente espressa da ultimo, la motivazione di Cass. 21.7.2025 n. 20451).
6. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, pertanto, la decisione di prime cure deve essere interamente confermata per quanto riguarda la statuizione nel merito della controversia.
7. Con riguardo, infine, all'appello incidentale proposto dal Comune di Alessandria, è doveroso rilevare che effettivamente la sentenza di primo grado, pur a fronte della totale soccombenza del contribuente, ha nondimeno compensato integralmente le spese di lite, senza motivare in alcun modo l'eventuale sussistenza delle ragioni richieste dalla legge per addivenire ad una pronuncia di tal fatta. In verità, nel caso concreto, non pare sussistere alcuna ragione per addivenire ad una compensazione delle spese di lite tra le parti, che, pertanto, devono essere poste a carico del Ricorrente_1, quale parte interamente soccombente, a cominciare da quelle riferite al primo grado. La sentenza appellata deve, pertanto, essere parzialmente riformata con limitato riferimento alla decisione in punto spese, dovendosi condannare il contribuente alla rifusione delle stesse, liquidate come in dispositivo. Ricorrente_18. La totale soccombenza del sig. impone, infine, la sua condanna alla refusione anche delle spese di lite del presente grado, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare) come in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado, condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.200,00; conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado di appello, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 1.500,00, oltre al C.U.. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 784/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Alessandria - Piazza Liberta' 1 15121 Alessandria AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 29/08/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1289 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Il contribuente appellante in via principale così conclude:
“Si chiede che, in riforma della sentenza di 1 grado, venga dichiarato nullo l'accertamento. Con vittoria di spese, richiesta di Audizione in pubblica udienza e richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1 grado.”
L'Ufficio appellato in via pricipale (ed appellante incidentale) così conclude:
“Voglia Codesta Corte di G.T. di secondo grado del Piemonte rigettare l'istanza di sospensione;
dichiarare inammissibile l'appello principale o, in subordine, respingerlo e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'avviso di accertamento già riconosciuta dalla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese sia della fase cautelare che di merito del presente grado (comprensivo di accessori: 15% per spese generali e 23,8% quali oneri riflessi a carico dell'Ente in quanto l'Ente è patrocinato da legale interno, pertanto non si applicano IVA e CPA ma i predetti accessori - Cass. civ. n. 3592/23). Inoltre accogliere l'appello incidentale del Comune e riformare la sentenza n 120/2025 della C.G.T. di I grado di AL nella (sola) parte in cui ha compensato le spese del giudizio di primo grado, liquidando le stesse nell'importo di € 2.558,08 ovvero, in subordine, di € 1.281,12, condannando Ricorrente_1 Ricorrente_1 al pagamento delle medesime nei confronti del Comune di Alessandria, oltre a quelle del presente grado (con rimborso del C.U. pagato dall'Ente).”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, il sig. Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, un avviso di accertamento, avente ad oggetto la TARI per gli anni dal 2018 al 2023, con cui è stata contestata l'omissione totale del versamento dell'imposta dovuta (per il complessivo importo di € 2.792,05, oltre interessi e sanzioni), con riferimento ad un immobile di sua proprietà, sito in Alessandria, Indirizzo_2. A sostegno del ricorso, il contribuente, sotto il profilo fattuale, affermava che il suddetto immobile, negli anni in questione, era inagibile ed inabitabile, essendo stato fatto oggetto, nel 2014, di una richiesta di ristrutturazione e di un permesso a costruire. Precisava che i lavori non erano mai stati ultimati in quanto troppo onerosi e, pertanto, non sussistevano i requisiti di assoggettamento alla TARI. Invocava, sul punto, le fotografie dell'immobile attestanti l'assenza di infissi, arredamento e riscaldamento. Sosteneva che, per beneficiare dell'esenzione dell'imposta, non era necessaria una preventiva dichiarazione al Comune di Alessandria, poiché si trattava di una situazione perfettamente nota all'Ufficio impositore, non essendo mai stata rilasciata una dichiarazione di abitabilità. Con memoria successivamente depositata, il contribuente aggiungeva che l'immobile meritava l'accatastamento in F1, diversamente da quanto risultante al Catasto Urbano, ove una parte di detto fabbricato era censita in A4. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso impugnato.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di ALESSANDRIA, evidenziando l'onere del contribuente di dimostrare i propri assunti in merito all'inagibilità dell'immobile e precisava che non era mai stata presentata la necessaria dichiarazione, né tantomeno era emersa una sopravvenuta variazione di classamento del fabbricato. Concludeva, conseguentemente, per il rigetto del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria, con sentenza depositata il 9.9.2024, respingeva il ricorso del contribuente, ritenendo anzitutto l'adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato. Inoltre, il giudice di prime cure affermava che - prescindendo dal fatto che, secondo il Regolamento Comunale, l'inabitabilità dell'immobile doveva essere dichiarata nella denuncia ordinaria - l'onere della prova della dedotta inagibilità gravava esclusivamente sul contribuente e che, nel caso di specie, non era stata data dimostrazione del fatto che la ristrutturazione (la cui autorizzazione era stata concessa nel 2014) fosse ancora in corso negli anni oggetto dell'accertamento. Sottolineava, poi, che nel fascicolo telematico non era stata prodotta alcuna fotografia dell'immobile. Infine, precisava la correttezza dell'operato dell'Ufficio, laddove si era attenuto ai dati catastali. Nondimeno, il giudice di prime cure addiveniva alla compensazione integrale delle spese di lite.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello Ricorrente_1 , il quale, pur premettendo di non avere ancora preso visione della motivazione della sentenza di primo grado, si doleva anzitutto del fatto che l'atto impugnato era stato emesso con riguardo a sei annualità, mentre, invece, a suo dire, dovevano essere prodotti sei accertamenti. Nel merito, insisteva nell'affermare l'inagibilità dell'immobile in questione per tutti gli anni fatti oggetto dell'atto impositivo. Confermava, infatti, la perdurante assenza di un allacciamento del medesimo alla rete idrica, nonché la mancanza di infissi e di riscaldamento, come attestato dalle fotografie che sosteneva di avere allegato. Invocava, poi, giurisprudenza di merito che non riteneva necessaria la preventiva dichiarazione di non abitabilità e, comunque, sosteneva che il prelievo fiscale preteso dall'Ufficio contrastava con il principio costituzionale di capacità contributiva. Insisteva, quindi, per la riforma della decisione appellata e per il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado. Il contribuente faceva altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
5. In data 19.9.2025, si costituiva anche nel giudizio di appello il Comune di ALESSANDRIA, chiedendo anzitutto l'inammissibilità dell'appello avversario, poiché privo dell'indicazione di specifici motivi di impugnazione. Inoltre, eccepiva l'inutilizzabilità delle produzioni operate dal contribuente per la prima volta in grado di appello. In via preliminare, precisava poi che nessuna norma vietava l'emissione di un unico avviso di accertamento riferito a più annualità di imposta. Nel merito, affermava l'infondatezza del ricorso del contribuente, poiché il Ricorrente_1, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva dimostrato la non utilizzabilità dell'immobile in questione, anche alla luce del fatto che il permesso a costruire invocato dalla difesa dell'appellante era da tempo scaduto e che le fotografie prodotte in giudizio in grado di appello erano prive di datazione e non comprovavano affatto l'assunto del contribuente. L'Ufficio appellato chiedeva, altresì, il rigetto della domanda cautelare avversaria, poiché priva di qualsivoglia motivazione. Infine, proponeva anche appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui aveva compensato integralmente le spese di lite, senza giustificare in alcun modo tale conclusione, pur a fronte della totale soccombenza del contribuente.
6. In data 22.10.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dalla parte appellante.
7. In data 31.12.2025, la parte contribuente depositava ulteriore documentazione, consistente in numerose bollette dell'utenza elettrica riferita all'immobile di Alessandria, Indirizzo_2.
8. Il 12.1.2026, il Comune di Alessandria depositava una memoria difensiva, con la quale eccepiva l'inammissibilità della produzione avversaria poiché tardivamente operata, senza che il contribuente avesse dimostrato di non poterla operare in precedenza. In ogni caso, faceva presente che a nulla rilevava, ai fini della decisione, la scelta soggettiva del contribuente di non utilizzare l'immobile.
9. In data 13.1.2026, Ricorrente_1 depositava una memoria integrativa, con la quale ribadiva l'inagibilità dell'immobile in questione, richiamando quanto già precedentemente evidenziato ed aggiungendo che le bollette prodotte attestavano un consumo dell'energia elettrica, presso quell'immobile, pari a zero.
10. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione nel merito, la Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, risulta preliminare osservare che l'atto di appello depositato dal contribuente non contiene alcun motivo di specifica censura alla sentenza di primo grado, ammettendo anzi espressamente che, al momento dell'impugnazione, non erano “ancora disponibili sul portale PTT le motivazioni” (cfr. a p. 1 dell'atto di appello). E', dunque, di palese evidenza che la difesa dell'appellante non era neppure astrattamente in grado di formulare censure avverso una decisione di cui non erano note le motivazioni. Giova altresì precisare che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante – non è possibile procedere ad integrare l'atto introduttivo del processo di appello con motivi di impugnazione contenuti in successive memorie. La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che: “i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado devono essere immediatamente svolti con l'atto di appello, non già declinati negli scritti successivamente depositati in giudizio. In particolare, la memoria illustrativa non ha valenza suppletiva dell'originario ricorso in appello e non giova a colmarne l'eventuale, riscontrata lacunosità. Questa Corte, d'altronde, ha chiarito che “I motivi di appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., devono essere specifici e cioè rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e precise, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, la cui inammissibilità può e deve essere rilevata d'ufficio” (Cass. n. 7849 del 2001). La giurisprudenza di legittimità ha soggiunto che “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte” (Cass. n. 6030 del 2006; Cass. n. 11673 del 2008).” (così da ultimo si è espressa la motivazione di Cass. 22.7.2025 n. 20602). Tuttavia, nel caso di specie, la difesa del contribuente, nell'atto di appello, ha ribadito le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, pur senza correlarle in alcun modo al contenuto della sentenza di primo grado. Orbene, tale esposizione dei motivi di impugnazione - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'Ufficio - appare sufficiente a rendere pienamente ammissibile l'appello, dovendosi tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (Nella specie, in applicazione del principio, la S. C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello, per la mancanza di critica alla motivazione della pronuncia di primo grado, pur avendo il ricorrente riproposto i motivi d'opposizione all'atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, con conseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare con chiarezza il contenuto delle censure).” (Cass. 23.11.2018 n. 30525; conf. Cass. 22.1.2016 n. 1200).
2. Chiarito quanto sopra, occorre poi rilevare che l'odierna controversia riguarda la pretesa dell'Ufficio di ottenere il pagamento della TARI dovuta dal contribuente in relazione ad un immobile sito in Alessandria, Indirizzo_2 , ereditato dal Ricorrente_1, per successione della de cuius sig.ra Nominativo_1. Orbene, sulla scorta di queste premesse, occorre anzitutto evidenziare l'infondatezza del primo motivo di appello avanzato da Ricorrente_1 in merito ad una supposta nullità dell'avviso di accertamento impugnato, poiché riferito cumulativamente a sei distinte annualità di imposta. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, già da tempo, di chiarire che: “In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, in assenza di una norma che vieti specificamente all'ente territoriale di ricomprendere, in un unico documento, avvisi di accertamento che riguardino più annualità d'imposta, deve ritenersi legittima l'emissione di un avviso di accertamento cumulativo, ricomprendente tutti gli anni in contestazione, che esterni i presupposti e le ragioni giustificative legittimanti l'esercizio del potere di imposizione fiscale, poiché detto documento, sebbene formalmente unico, contiene in realtà una pluralità di avvisi di accertamento, ciascuno effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali del contribuente, atteso che l'accertamento tributario costituisce l'atto nel quale l'Amministrazione finanziaria enuncia la propria pretesa impositiva, esternandone il titolo e le ragioni giustificative, al solo fine di consentire al destinatario di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale.” (Cass. 13.6.2012 n. 9630, conf, Cass. 12.8.2004 n. 15639 e Cass. 22.9.2006 n. 20532). Orbene, nel caso di specie, nell'unico avviso notificato per le annualità 2018-2023, è stata riportata, per ogni anno contestato, un'apposita tabella con specificazione della TARI e degli accessori dovuti in relazione all'immobile specificamente individuato. Non è, quindi, ravvisabile alcuna invalidità dell'atto impugnato con riguardo a questo profilo.
3. Chiarito quanto sopra, occorre rilevare che la valutazione dell'immobile in questione da parte dell'Ufficio corrisponde alla previsione legislativa. Infatti, è necessario ricordare che esso consiste in un'unità regolarmente iscritta in catasto e, pertanto, la sua valutazione deve necessariamente essere correlata al classamento già operato. Deve invero trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma 745, della Legge 27.12.2019 n. 160, il quale, come è noto, stabilisce che: “La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:…..”. E' bensì vero che il contribuente ha fornito prova documentale del fatto che nel 2014 era stato rilasciato dal Comune di Alessandria un permesso a costruire relativo all'area oggetto di causa. Tuttavia, nel caso concreto, a tale atto amministrativo non si è accompagnata alcuna variazione catastale di quell'immobile e, dunque, il permesso in questione non risulta idoneo, di per sé, a mutare le caratteristiche del bene soggetto ad imposizione. Anzi, è da notare che, nella fattispecie, il contribuente non ha neppure presentato alcuna dichiarazione TARI per esplicitare all'Amministrazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione di imposta. Ricorrente_14. Nondimeno, è doveroso prendere atto dell'eccezione sollevata dal in ordine all'asserita inagibilità dell'immobile de quo per tutto il periodo soggetto all'imposizione di cui si tratta in questa sede (2018-2023). Orbene, sul punto, occorre rilevare che la parte contribuente, su cui gravava il relativo onere probatorio (trattandosi di dimostrare i presupposti per un'esenzione o, quantomeno, di una riduzione dell'imposta), non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il fatto che, dopo l'autorizzazione amministrativa edilizia poc'anzi richiamata, i lavori di ristrutturazione eseguiti abbiano effettivamente determinato una temporanea inagibilità dell'immobile, riferita anche agli anni oggetto della presente controversia. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale appellante principale, non risulta essere mai stata tempestivamente prodotta (in senso materiale), nel primo grado del giudizio, la
“documentazione fotografica” dell'immobile, di talché gli assunti del Ricorrente_1 in merito alle attuali condizioni del bene sono rimaste del tutto sprovviste di prova. Peraltro, finanche l'autorizzazione amministrativa invocata dal contribuente risulta ormai da tempo scaduta, posto che, come è noto, il disposto dell'art. 15, comma 2, del Testo Unico Edilizia prevede infatti, tra l'altro, in relazione all'efficacia temporale del permesso a costruire, che: “il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.”. Del resto, anche il permesso a costruire concretamente rilasciato, in favore della dante causa dell'attuale appellante, relativamente all'immobile in questione (cfr. doc. 4 prodotto dall'Ufficio in primo grado), conteneva analoghe indicazioni. Inoltre, è doveroso ricordare che, finanche nel caso in cui i lavori fossero stati effettivamente iniziati entro un anno dal rilascio del permesso a costruire (e quindi entro il 2015), tale circostanza non sarebbe sufficiente a dimostrare l'inagibilità dell'immobile anche negli anni in considerazione in questa sede (2018-2023). Infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire (in tema di ICI, ma evidentemente analoghi principi valgono anche per le altre imposte locali, come la TARI) che: “In tema di ICI, la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, richiesta dal contribuente per un determinato anno di imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, allegando perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si applica, in caso di perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile, anche agli anni successivi, senza necessità di reiterazione dell'istanza, purché il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, della protratta inutilizzabilità del bene e, comunque, sino a quando, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità del bene, ritornando il contribuente ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi.” Orbene, nel caso di specie, l'appellante - come già sottolineato - non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto che l'eventuale inagibilità del bene, derivante dall'inizio dei lavori edilizi autorizzati, sia proseguita anche negli anni che qui interessano, né, tantomeno, del fatto che l'Ente comunale fosse effettivamente a conoscenza della protratta inutilizzabilità del bene. Non si può, infatti, certamente ritenere sufficiente, all'uopo, il mancato rilascio di una autorizzazione di abitabilità, non essendo consentito far derivare da un fatto meramente omissivo la conoscenza del Comune di quella situazione, prospettata soltanto in sede giudiziale dal contribuente.
5. Neppure può dirsi che tale prova possa essere ricavata dalle fotografie prodotte in giudizio per la prima volta avanti a questa Corte. Fermo restando, infatti, la circostanza (già accertata dalla decisione qui appellata) che, nel corso del primo grado di giudizio, la difesa della contribuente non aveva materialmente prodotto alcuna fotografia, è doveroso anzitutto sottolineare che non possono essere prodotti nuovi documenti in appello, poiché il novellato art. 58 D.Lgs. 546/92 (la cui legittimità costituzionale è stata recentemente confermata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 36 del 2025) stabilisce espressamente che: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.” Giova precisare che tale disposizione si applica - a norma dell'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 30.12.2023 n. 220 (che richiama l'art. 1, comma 1, lett. bb) stesso decreto) - ai giudizi instaurati, anche in secondo grado, a decorrere dal 5.1.2024 e, quindi, anche a quello di specie. Sotto il profilo sostanziale è poi da notare, in proposito, che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel corso del giudizio di primo grado, per causa a lui non imputabile (che, peraltro, non è stata neppure prospettata). Né può dirsi che i nuovi documenti prodotti siano indispensabili ai fini della decisione, trattandosi semplicemente di rappresentazioni fotografiche che non hanno un valore dirimente ai fini che qui interessano. E' invero doveroso rilevare che le immagini fotografiche invocate dalla parte contribuente non solo non presentano alcuna data certa (e quindi risulta impossibile correlarle con certezza alla situazione esistente negli anni di imposta per cui è processo), ma neppure forniscono una visione completa di tutti i locali dell'immobile e, quindi, non risultano utili a rappresentare l'effettiva ed obiettiva inutilizzabilità totale del medesimo, bensì semplicemente l'incompletezza dei lavori di ristrutturazione. Identiche conclusioni valgono pure per le bollette di utenze elettriche prodotte in giudizio (anch'esse tardivamente) in data 31.12.2025. Neppure tale documentazione, infatti, attesta lo stato di agibilità dell'immobile, limitandosi a registrare l'andamento del consumo di energia elettrica e, cioè, una circostanza che non è certamente correlata in modo certo con condizioni di inabitabilità dei locali, bensì semplicemente con la loro concreta utilizzazione. Non è inutile ricordare, in proposito, l'insegnamento della Suprema Corte, laddove ha avuto modo di ricordare che: “Il presupposto del tributo – così come delineato dalle richiamate disposizioni di cui alla l. n. 147 del 2013, art. 1, cit. – si correla alla detenzione dell'unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti urbani, così che a detti fini rileva l'inidoneità alla produzione di rifiuti di natura oggettiva, cioè riferita al locale o all'area che per sua natura o per il particolare uso cui è stabilmente destinato risulti in condizioni di obiettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno solare, e non, dunque, la mera scelta soggettiva operata dal contribuente in ordine alla inutilizzazione del bene detenuto.” e che: “Sotto altro versante, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 641 della legge 147/2013, il presupposto della TARI, come già chiarito, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area” (così si è testualmente espressa da ultimo, la motivazione di Cass. 21.7.2025 n. 20451).
6. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, pertanto, la decisione di prime cure deve essere interamente confermata per quanto riguarda la statuizione nel merito della controversia.
7. Con riguardo, infine, all'appello incidentale proposto dal Comune di Alessandria, è doveroso rilevare che effettivamente la sentenza di primo grado, pur a fronte della totale soccombenza del contribuente, ha nondimeno compensato integralmente le spese di lite, senza motivare in alcun modo l'eventuale sussistenza delle ragioni richieste dalla legge per addivenire ad una pronuncia di tal fatta. In verità, nel caso concreto, non pare sussistere alcuna ragione per addivenire ad una compensazione delle spese di lite tra le parti, che, pertanto, devono essere poste a carico del Ricorrente_1, quale parte interamente soccombente, a cominciare da quelle riferite al primo grado. La sentenza appellata deve, pertanto, essere parzialmente riformata con limitato riferimento alla decisione in punto spese, dovendosi condannare il contribuente alla rifusione delle stesse, liquidate come in dispositivo. Ricorrente_18. La totale soccombenza del sig. impone, infine, la sua condanna alla refusione anche delle spese di lite del presente grado, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare) come in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado, condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.200,00; conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado di appello, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 1.500,00, oltre al C.U.. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu