Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 132
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per cumulo di annualità

    La giurisprudenza di legittimità ammette l'emissione di un unico avviso di accertamento cumulativo per più annualità, purché contenga la specificazione dei presupposti e delle ragioni giustificative per ciascuna annualità.

  • Rigettato
    Inagibilità dell'immobile

    Il contribuente non ha fornito prova idonea a dimostrare l'inagibilità dell'immobile per gli anni oggetto di accertamento. La documentazione fotografica prodotta in appello è tardiva, non datata e non dimostra l'inutilizzabilità totale del bene. Le bollette elettriche non attestano lo stato di agibilità.

  • Rigettato
    Variazione catastale

    Nonostante il permesso a costruire, non vi è stata alcuna variazione catastale e il permesso è scaduto. L'accatastamento corrisponde ai dati catastali.

  • Rigettato
    Contrasto con principio capacità contributiva

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma rigettando la domanda di annullamento dell'accertamento, implicitamente rigetta anche questa doglianza.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite in primo grado

    La sentenza di primo grado è stata riformata nella parte in cui ha compensato le spese, in quanto non sussistevano giustificati motivi per tale decisione a fronte della soccombenza totale del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 132
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo