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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di US AR, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3938/2024 R.G. posta in decisione in data 30/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Augusta presso lo studio dell'avv. Letizia Catania, Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
Patrizia Parise e Isabella Stella, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2) disporre l'esercizio di vista del padre come segue:
- weekend alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento alla scuola materna;
pagina 1 di 3 - due giorni infrasettimanali e precisamente il mercoledì e il giovedì nelle settimane con il fine settimana materno, dall'uscita dalla scuola, con pernottamenti e con accompagnamento alla scuola materna il venerdì mattina;
- un giorno nelle altre settimane con il fine settimana paterno e precisamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola, con pernottamento e con accompagnamento alla scuola materna giovedì mattina;
- sette giorni a Natale dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01, ad anni alterni;
- Pasqua dal venerdì alla domenica sera o dalla domenica sera al mercoledì, ad anni alterni, con accompagnamento a scuola;
- tre settimane in estate anche non consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Disporre che le parti possano modificare concordemente il calendario, con congruo preavviso non inferiore a 24 ore, conformemente alle esigenze e agli impegni del minore e delle attività lavorative dei rispettivi genitori.
Disporre che le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, Persona_1 all'educazione, alla salute siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) assegnare la casa famigliare sita in Sesto Calende (VA), Via Angera 23, al padre Sig. CP_1
[...]
4) disporre il mantenimento diretto del figlio minore , oltre alla suddivisione al 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
5) disporre che l'Assegno Unico venga ripartito in via paritaria tra i coniugi;
6) prendere atto che le parti procederanno alla nomina di un Coordinatore Genitoriale.
*
Chiedono l'omologa delle condizioni pattuite e dichiarano di voler espressamente rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza entro il termine di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto da al fine di conseguire l'affidamento condiviso con il Parte_1 collocamento presso di sé del figlio , nato il [...] dalla relazione con Per_1 Controparte_1
, la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento
[...] del minore di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-Rilevato che il resistente si costituiva in giudizio associandosi all'avversa domanda diretta a conseguire l'affidamento condiviso della prole, ma instando per il collocamento paterno ed il mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso ciascun genitore;
-Osservato che su sollecitazione del Giudice delegato le parti pervenivano ad un accordo sulle condizioni di regolamentazione dei loro rapporti con il figlio, che può essere qui recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
pagina 2 di 3 DISPONE
l'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
US AR, così deciso nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di US AR, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3938/2024 R.G. posta in decisione in data 30/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Augusta presso lo studio dell'avv. Letizia Catania, Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
Patrizia Parise e Isabella Stella, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2) disporre l'esercizio di vista del padre come segue:
- weekend alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento alla scuola materna;
pagina 1 di 3 - due giorni infrasettimanali e precisamente il mercoledì e il giovedì nelle settimane con il fine settimana materno, dall'uscita dalla scuola, con pernottamenti e con accompagnamento alla scuola materna il venerdì mattina;
- un giorno nelle altre settimane con il fine settimana paterno e precisamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola, con pernottamento e con accompagnamento alla scuola materna giovedì mattina;
- sette giorni a Natale dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01, ad anni alterni;
- Pasqua dal venerdì alla domenica sera o dalla domenica sera al mercoledì, ad anni alterni, con accompagnamento a scuola;
- tre settimane in estate anche non consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Disporre che le parti possano modificare concordemente il calendario, con congruo preavviso non inferiore a 24 ore, conformemente alle esigenze e agli impegni del minore e delle attività lavorative dei rispettivi genitori.
Disporre che le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, Persona_1 all'educazione, alla salute siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) assegnare la casa famigliare sita in Sesto Calende (VA), Via Angera 23, al padre Sig. CP_1
[...]
4) disporre il mantenimento diretto del figlio minore , oltre alla suddivisione al 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
5) disporre che l'Assegno Unico venga ripartito in via paritaria tra i coniugi;
6) prendere atto che le parti procederanno alla nomina di un Coordinatore Genitoriale.
*
Chiedono l'omologa delle condizioni pattuite e dichiarano di voler espressamente rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza entro il termine di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto da al fine di conseguire l'affidamento condiviso con il Parte_1 collocamento presso di sé del figlio , nato il [...] dalla relazione con Per_1 Controparte_1
, la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento
[...] del minore di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-Rilevato che il resistente si costituiva in giudizio associandosi all'avversa domanda diretta a conseguire l'affidamento condiviso della prole, ma instando per il collocamento paterno ed il mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso ciascun genitore;
-Osservato che su sollecitazione del Giudice delegato le parti pervenivano ad un accordo sulle condizioni di regolamentazione dei loro rapporti con il figlio, che può essere qui recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
pagina 2 di 3 DISPONE
l'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
US AR, così deciso nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3