Art. 41.
Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:
1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;
2) Una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attivita' svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.
I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al n. 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.
Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:
1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;
2) Una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attivita' svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.
I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al n. 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.