Articolo 10 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 9Articolo 11
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24 agosto 1975
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10 novembre 2018
Art. 10. Permanenza all'aperto ((Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.))
La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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