Versione
24 agosto 1975
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10 novembre 2018
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Art. 10. Permanenza all'aperto ((Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.))
La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.))
La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
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- 1. Cass. Pen., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 6358, sul diritto del detenuto in regime detentivo di cui all’art.41Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/ · 9.869389
[…] rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34883Provvedimento: […] rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, […]Leggi di più...
- modifica art. 10 ord. pen.·
- rinvio statico e recettizio·
- abrogazione tacita·
- regime detentivo differenziato·
- spese processuali·
- interpretazione giurisprudenziale·
- diritto alla socialità·
- diritto all'aria aperta·
- interessi civili·
- art. 41-bis ord. pen.