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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/05/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4699 /2024 R.G. promossa da
(cognome da nubile ), ., Parte_1 Pt_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MORABITO ANDREA
ricorrente contro
, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
TOGNI BARBARA
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13/02/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 20/05/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“In via principale 2
1 Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e conseguentemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 Assegnarsi l'abitazione famigliare alla ricorrente la quale provvederà a versare la rata del mutuo.
3 I figli e verranno affidati in via esclusiva alla madre presso la Per_1 Per_2
quale manterranno la residenza, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva assumendo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dell'inclinazione naturale,
delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisando che gli stessi avranno la residenza presso la madre, a cui è affidata la gestione esclusiva;
4 Porre a carico del sig. il versamento a titolo di contributo al CP_1
mantenimento per la sig.ra in e quale successivo assegno divorzile la Pt_2 Pt_1
somma di € 1.000,00 mensile.
5 Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 350,00 per CP_1
ogni figlio a titolo di concorso al mantenimento per e . Il sig. Per_1 Per_2 Pt_1
corrisponderà, altresì, a favore dei figli il 50% delle spese elencate di seguito e quelle straordinarie così come disposto nel protocollo famiglia siglato a Verona il
3.12.2018 sez. terza n.2 e di seguito riportate, nonché il 50% delle attività e dei corsi specifici per i disabili che svolgerà durante l'anno; Per_1
6 spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
7 spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
8 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
2 3
nonchè la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle &gli asili e delle scuole materne comunali;
9 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private
10 spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di fi 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
11 spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Il pagamento di tutte le spese accessorie, avverrà mensilmente, previo invio anche via e-mail, della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
12 Gli assegni famigliari, i contributi INPS e ogni indennizzo riconosciuto per la disabilità di da parte di qualsivoglia ente pubblico e/o privato Per_1
verranno usufruiti in via esclusiva dalla sig.ra , mentre la detrazione delle Pt_2
spese sanitarie e delle altre spese scolastiche, ludico-sportive verranno detratte nella quota del 50%.
In ogni caso
3 4
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre a rimborso delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria
Si chiede che venga disposta la CTU per valutare la capacità genitoriale del sig.
” Persona_3
per il resistente
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, rigettare le domande di parte ricorrente e per l'effetto si Voglia disporre:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi i quali saranno autorizzati a vivere separati, come già avviene, e conseguentemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_ 2) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1
genitori i quali eserciteranno in modo condiviso la responsabilità
genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) assegnarsi l'abitazione familiare, sita in Lugagnano di NA (VR) Via G.
Falcone n.15 alla madre signora la quale la abiterà con i figli minori e Pt_2 Per_1
; Per_2
4) disporsi l'obbligo del padre di versare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli minori la somma di euro 600,00= mensili, 300,00= per ciascun figlio, da versarsi alle coordinate bancarie già in suo possesso, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a partire dal dicembre 2025 oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona;
5) disporre che la signora percepisca al 100% l'assegno unico;
Pt_2
6) disporsi l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di poter dar corso agli incontri protetti tra padre e figli;
disporsi l'intervento del
Servizio di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva al fine di procedere all'indagine ritenute opportune da codesto Tribunale in merito al rapporto del rapporto padre figli e madre e figli;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
4 5
per il pubblico ministero:
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/08/2024 la ricorrente sig. Parte_1
(cognome da nubile ) adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata Pt_2
la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Albania il 09/08/2005 con il sig. e CP_1
fossero stabiliti l'assegnazione della casa coniugale alla medesima,
l'affidamento esclusivo alla madre dei figli nato il [...], affetto da Per_1
disabilità, e nato il [...], l'obbligo del marito di contribuire al Per_2
mantenimento della medesima nella misura di € 1.000 mensili e dei figli nella misura di € 350 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, comprensive delle attività e dei corsi specifici frequentati da
, e che gli assegni, i contributi INPS e ogni indennizzo fossero Per_1
percepiti in via esclusiva dalla madre.
A sostegno delle sue domande, allegava che:
- il figlio maggiore era affetto da un disturbo generalizzato Per_1
dello sviluppo e da ritardo cognitivo di grado medio, con significativa riduzione delle autonomie personali;
- il 15.7.2024 aveva depositato atto di denuncia-querela nei confronti del marito per i reati di cui agli artt. 81 c. 2, 572, 581,
610 e 612 c.p. con l'aggravante di ci all'art. 61 c.p.c. n. 11
quinquies c.p. per essere stati commessi alla presenza dei figli minori;
- la vita coniugale era stata caratterizzata fin dall'inizio da atteggiamenti denigratori nei suoi confronti da parte del marito,
da pressioni di natura psicologica ed economica, minacce anche di morte, aggressioni;
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- il marito svolgeva l'attività di pittore e installatore di cartongesso con rapporto di lavoro dipendente e con uno stipendio medio mensile di € 3250;
- la stessa era assunta con contratto di lavoro a tempo determinato come lavapiatti di settimo livello presso un ristorante;
- i coniugi erano comproprietari della casa familiare, acquistata contraendo un mutuo, con una rata mensile pari ad € 611.
Con decreto in data 7/8/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione del resistente e chiedendo alla Procura della
Repubblica di Verona la trasmissione degli atti ostensibili.
Il convenuto, regolarmente costituito, aderiva alle domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fossero stabiliti l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 600 (€ 300 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie, l'intero assegno unico a favore della madre.
A sostegno delle proprie domande, allegava che in realtà la moglie non si occupava sufficientemente della casa e dei figli, che i litigi riguardavano soprattutto tali aspetti e che le condizioni di salute dello stesso non gli avrebbero consentito di proseguire lo svolgimento della medesima attività lavorativa.
Solo la ricorrente depositava successiva memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c. con la quale chiedeva l'affidamento superesclusivo dei figli.
All'udienza del 3/12/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti separatamente, visto l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla
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moglie e ai figli, nonché ai luoghi dagli stessi frequentati, emessi con ordinanza 13/8/2024 del GIP presso il Tribunale di Verona.
Sebbene separatamente, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE
1259/2010 entrambi effettuavano la scelta della legge nazionale comune,
ossia la legge albanese, che consente la pronuncia del divorzio, senza preventiva pronuncia della separazione.
All'esito, la Presidente del. pronunciava la seguente ordinanza riservata, datata 28/12/2024:
“sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione delle parti,
così provvede:
letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi separatamente, senza esperire il tentativo di conciliazione,
vista la misura di protezione in atto a favore della moglie e le specifiche allegazioni di violenza;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e dei figli;
ritenuto che, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità
(doppia cittadinanza, italiana ed albanese, dei coniugi e celebrazione del matrimonio in Albania), vada accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano;
rilevato che sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 2019/1111 -
che si applica ratione temporis posto che il ricorso è stato depositato dopo l'1.8.2022
-, a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia
CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Parte_3
che precisa che il Regolamento precedente Reg. (CE) 2201/2023, non modificato quanto ai criteri di giurisdizione, "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") ed
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indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base al Regolamento stesso;
rilevato che nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione e di divorzio deve essere affermata ai sensi dell'art. 3,
paragrafo 1 lettera a) del Reg. n. 2019/1111, che indica, fra le varie ipotesi la competenza delle autorità giurisdizionali nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi” (si veda doc. 2 di parte ricorrente, certificazioni anagrafiche);
rilevato che alla pronuncia di separazione giudiziale o di divorzio non osta l'assenza di trascrizione del medesimo (celebrato all'estero, a Rrashbull in Albania)
nei registri dello stato civile italiani, essendo stato chiarito che “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, poiché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto" (così
Cass- sez. un. 28.10.1985 n. 5292);
ritenuto che alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del
Reg. UE n. 2019/1111 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello
Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda;
rilevato che, nel caso in esame, i figli minorenni risiedono con la madre nel comune di Lugagnano di NA (VR), cosicché ai sensi del citato art. 7 va affermata la competenza giurisdizionale del giudice italiano anche sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di incontro;
rilevato che con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli e della moglie, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni
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e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio
2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011; anche questo Regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali i criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e ai sensi dell'art. 3 lettera c) e d) davanti al giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale.
rilevato che nella fattispecie in esame opera sia il criterio della residenza abituale del creditore e del debitore, sia quello del tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa allo stato e alla responsabilità genitoriale;
ritenuto pertanto che sussista la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso;
rilevato che, passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie,
è necessario distinguere le varie domande;
ritenuto, in primo luogo, che la legge sostanziale applicabile alla separazione e al divorzio vada individuata applicando il Regolamento (UE) n.
1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro
Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore;
l'art. 5 del
Regolamento prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro";
rilevato che nella fattispecie concreta in esame, l'optio legis è stata correttamente effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 9 10
5; trova dunque applicazione la legge albanese e, in particolare, gli artt. 125 e ss.
del Codice della Famiglia albanese che consentono il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione: in particolare, fra le ipotesi nelle quali può essere pronunciato divorzio è prevista quella in cui il divorzio sia richiesto da uno dei coniugi (art. 132 “Ciascun coniuge può chiedere lo scioglimento del matrimonio quando, a causa di continui litigi, maltrattamenti,
gravi offese, infedeltà coniugale, malattia mentale incurabile, condanna per grave reato del coniuge ovvero per ogni altra causa che costituisce violazione reiterata degli obblighi nascenti dal matrimonio, la convivenza diventa impossibile ed il matrimonio ha perso il proprio significato per il coniuge ricorrente o per entrambi i coniugi”);
rilevato, inoltre, che la scelta della legge applicabile, effettuata mediante richiesta di entrambi formulata in udienza dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, seppur separatamente vista la misura di protezione in atto, rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE;
ritenuto che la scelta sia tempestiva ai sensi dell'art. 31 secondo comma della l. 218/1995, come sostituito dall'art. 29, comma 2, del D.Lvo 10.10.2022 n.
149, a decorrere dal 30.6.2023: il quale prevede che “le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Roma III,
mediante scrittura privata”, aggiungendo che “la designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi,
personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
ritenuto che la scelta sia stata effettuata consapevolmente, come richiesto dal considerando 18 del Regolamento Roma III e verificato dalla Presidente del. in udienza (si veda verbale dell'udienza del 3.12.2024);
rilevato che, procedendo all'individuazione della disciplina sostanziale applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento
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e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che,
pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione
dell'Aja del 19/10/1996 sulla competenza, legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18.6.2015 n.
101, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità
genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ritenuto che pertanto, nel caso concreto, essendo i minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana;
rilevato, da ultimo, che in ordine alla domanda di contributo al mantenimento viene in considerazione l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2019,
già sopra menzionato, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”
rilevato che l'art. 3 del predetto Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato
di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana,
ossia dagli artt. 337 bis e ss. c.c.;
ritenuto che con provvedimento del GIP presso il Tribunale di Verona del
13.8.2024 sono state disposte nei confronti del marito le misure dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e che la misura è ancora in atto;
11 12
ritenuto che ciò comporta che, necessariamente, debba essere disposta la residenza prevalente dei figli nato il [...] e nato il Persona_5 Persona_6
22.6.2020 presso la madre nella casa familiare, con affidamento super esclusivo alla stessa e sospensione degli incontri con il padre;
la misura cautelare è infatti del tutto incompatibile con l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con la regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza con il genitore non convivente;
rilevato che il resistente, oltre a non aver contestato specificamente i gravi fatti narrati dalla moglie, ha omesso di produrre l'intera documentazione sulla propria situazione economica, condotta che deve essere valutata a suo sfavore ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c.;
ritenuto che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di € 600 (€
300 per ciascun figlio) rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli,
delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, del percepimento dell'intero assegno unico e dell'indennità per l'invalidità del figlio maggiore da parte della madre (complessivamente circa € 1000), della valenza economica dell'assegnazione della casa, dell'onere relativo al pagamento delle rate del mutuo
(€ 611 mensili) che dovrà essere sostenuto da entrambi i genitori in pari misura e dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che, considerata la rilevante disparità di capacità lavorativa tra i coniugi e il gravoso impegno totalmente a carico della moglie di accudimento dei figli, di cui il primo disabile e il secondo di appena quattro anni, va riconosciuto fin dalla presente fase un assegno provvisorio mensile a favore della moglie pari ad €
500, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
12 13
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da entrambe le parti;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori nato il [...] e nato il Persona_5 Persona_6
22.6.2020 in via superesclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni in ordine alla salute, all'istruzione e all'educazione;
3) Assegna la casa coniugale sita a Lugagnano di NA (VR) in Via G.
Falcone n. 15 con i suoi arredi alla sig. Parte_4
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei CP_1
figli corrispondendo mensilmente alla moglie, entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo complessivo di € 600 (€ 300 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
5) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento CP_1
della moglie corrispondendole mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) La sig. quale affidataria superesclusiva, Parte_4
percepirà l'intero assegno unico universale per i figli e l'indennità per l'invalidità
del figlio maggiore.
INVITA entrambe le parti a dedurre entro il 31.1.2025 in ordine all'avvenuta trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello stato civile italiani, eventualmente documentando l'avvenuta trascrizione;
RINVIA per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 6.2.2025 h. 9.45.”
All'udienza del 13/2/2025 le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
13 14
Quanto alla competenza giurisdizionale, alla legge applicabile e alla ritualità della scelta della legge albanese sul divorzio, va integralmente richiamata la parte motiva dell'ordinanza riservata del 28/12/2024 sopra riportata.
1) Domanda sullo status
La domanda sullo status (cessazione degli effetti civili del matrimonio) va riqualificata “scioglimento del matrimonio”, posto che il matrimonio, celebrato in Albania, non consta essere stato concordatario.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui artt. 125 e ss. del Codice della Famiglia albanese che consentono il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione: in particolare, fra le ipotesi nelle quali può essere pronunciato divorzio è prevista quella in cui il divorzio sia richiesto da uno dei coniugi
(art. 132 “Ciascun coniuge può chiedere lo scioglimento del matrimonio quando, a causa di continui litigi, maltrattamenti, gravi offese, infedeltà
coniugale, malattia mentale incurabile, condanna per grave reato del coniuge ovvero per ogni altra causa che costituisce violazione reiterata degli obblighi nascenti dal matrimonio, la convivenza diventa impossibile ed il matrimonio ha perso il proprio significato per il coniuge ricorrente o per entrambi i coniugi”).
La domanda di scioglimento del matrimonio merita pertanto accoglimento.
2) Domande relative all'affidamento
Il figlio , nato il [...], nel corso del procedimento è Per_1
divenuto maggiorenne e pertanto, benché persona con disabilità, nulla va disposto in ordine all'affidamento dello stesso.
Poiché la misura di protezione del 13/8/20024, che ha disposto anche il divieto di avvicinamento nei confronti dei figli, non consta essere revocata, va confermato l'affidamento superesclusivo di , nato il Per_2
22.6.2020, alla madre senza alcuna previsione sugli incontri con il padre,
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che potranno eventualmente essere disposti in autonomo successivo procedimento di modifica delle condizioni, a condizione che la misura sia revocata e che il padre si sottoponga a serio percorso per uomini maltrattanti, percorso che all'udienza di comparizione egli ha rifiutato di seguire, sostenendo di non averne bisogno, nonostante i gravi indizi di colpevolezza evidenziati nell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento penale e l'assenza di specifica contestazione nel presente giudizio.
3) Assegnazione della casa coniugale
Visto il collocamento dei figli con la madre, la casa coniugale con i suoi arredi, in comproprietà tra i coniugi, va assegnata alla ricorrente, come richiesto da entrambe le parti.
4) Obblighi di mantenimento
È pacifico che , benché maggiorenne, non sia autosufficiente Per_1
dal punto di vista economico. Il ragazzo è affetto da un disturbo generalizzato dello sviluppo, da ritardo cognitivo di grado medio, ha l'autonomia personale significativamente ridotta, difficoltà nelle relazioni sociali, non è in grado di vestirsi in modo autonomo, può far fatica ad esprimere i propri bisogni fisiologici, non ha autonomia nell'igiene personale e nell'alimentarsi ha bisogno di aiuto (doc. 5 di parte ricorrente).
Non è contestato che egli dorma solo tre ore per notte.
La madre, nata nel 1983, si occupa in via esclusiva dei figli e svolge l'attività di lavapiatti/pulizie per poche ore alla settimana con rapporti di lavoro precari. È comproprietaria della casa coniugale, acquistata dai coniugi contraendo un mutuo che si estinguerà nel 2029, la cui rata è pari ad € 611 mensili, che dovrà essere sostenuta in parti uguali. In quanto affidataria superesclusiva e convivente con il figlio maggiore, va riconosciuto il suo diritto a percepire integralmente gli assegni unici universali per i figli e l'indennità per la disabilità di (circa 500 € al Per_1
mese).
15 16
Il padre, nato nel 1972, ha un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con mansioni di pittore e installatore di cartongesso e dagli estratti conto risultano bonifici per retribuzioni mensili che oscillano da € 1900 circa ad € 2700 circa. È comproprietario della casa familiare, ma,
vista l'assegnazione, dovrà sostenere la spesa per l'abitazione, oltre che metà della rata del mutuo.
Viste le difese del resistente, va chiarito che l'indennità percepita dal figlio maggiore, non esonera i genitori dagli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario. Al riguardo la Corte di Cassazione ha statuito che
“Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi,
lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.). Anche a voler considerare che l'indennità
di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). .. la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità
di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità
meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono
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l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.” (Cass. 10423 del 2023).
Ciò premesso, valutate le capacità economiche dei genitori, le esigenze dei figli, l'assenza di contribuzione diretta da parte del padre,
nonché il percepimento dell'assegno unico da parte della sola madre, va stabilito l'obbligo del padre di contribuire con decorrenza dalla domanda al mantenimento dei figli nella misura di € 300 ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di Verona.
Per l'evidente disparità economica tra i coniugi, la durata del matrimonio (19 anni) nel corso del quale la moglie si è occupata in via prevalente del figlio e l'inesigibilità di un maggiore impegno lavorativo della moglie – tuttora impegnata in via via esclusiva nell'accudimento di un figlio con disabilità e di un altro di appena cinque anni -, va altresì
confermato l'obbligo del marito di versare alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo di € 500 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT.
5) Spese di lite
Per il principio della soccombenza le spese di lite vanno integralmente poste a carico del resistente e liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, della complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SONA da
(nata ) e in data 09/08/2005, Parte_1 Pt_2 CP_1
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trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SONA al n.
15 parte II serie C anno 2020;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Affida il figlio minore nato il [...] in [...]_6
superesclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni in ordine alla salute, all'istruzione e all'educazione;
3) Assegna la casa coniugale sita a Lugagnano di NA (VR) in Via
G. Falcone n. 15 con i suoi arredi alla sig. (nata ); Parte_4 Pt_2
4) Dispone che il sig. contribuisca al CP_1
mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente alla moglie con decorrenza dalla domanda e per il futuro, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 600 (€ 300 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) Dispone che il sig. corrisponda mensilmente CP_1
alla moglie a titolo di assegno divorzile, entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) La ricorrente, quale affidataria superesclusiva, percepirà l'intero assegno unico universale per i figli e l'indennità per l'invalidità del figlio maggiore;
7) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 5431, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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