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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2025, n. 13555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13555 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FILIPPO CASA EVA OS AR RI CO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: IN BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/01/2025 del TRIBUNALE di Asti udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2025 il Tribunale di Asti, quale Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato ex art. 324 comma 5 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro probatorio emessa dal pubblico ministero di Asti nei confronti di BE IN per i reati degli art. 648 e 697 cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla condotta contestata, in quanto non è descritto il capo di imputazione ma solo le norme di legge asseritamente violate. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione nella valutazione delle esigenze probatorie, in quanto esse sono sostenute da una clausola di stile, ovvero la necessità di accertare il legittimo proprietario dei beni, ma la versione difensiva data dall’indagato di aver ricevuto la merce dal fratello, che ne era divenuto legittimo proprietario in virtù della convivenza ventennale con la compagna deceduta che ne era la proprietaria originaria, avrebbe imposto una motivazione più approfondita. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha chiesto l’inammissibilità Penale Sent. Sez. 1 Num. 13555 Anno 2025 Presidente: OC MO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 27/03/2025 del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile. E’ stata impugnata una ordinanza del Tribunale del riesame che ha deciso su un decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero. Si tratta, pertanto, di una materia in cui il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge per effetto del combinato disposto degli artt. 257, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen. L’art. 257, comma 1, cod. proc. pen. dispone, infatti, che “contro il decreto di sequestro, l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324”. E l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., dispone, a sua volta, che “contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, perché il ricorso deduce che nella contestazione a carico del ricorrente non è descritto il capo di imputazione ma solo le norme di legge asseritamente violate, ma, in realtà, non c’è nessuna norma che preveda che in sede di decreto di sequestro il pubblico ministero debba formulare un capo di imputazione, perché l’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. si limita a disporre che il decreto deve essere motivato con riferimento al nesso di pertinenza tra le cose sequestrate e l'accertamento dei fatti (“l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti”) senza prevedere che con il decreto di sequestro l’autorità giudiziaria debba anche già formulare una contestazione a colui nei cui confronti è emesso il decreto di sequestro. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che “per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria” (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01). Nel sistema processuale, infatti, l’onere di specificazione della contestazione è diverso a seconda della fase processuale in cui viene compiuto l’atto dell’autorità giudiziaria, atteso che alcuni atti processuali chiedono una sorta di proto-imputazione (cfr., ad esempio, l’art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che impone che nell’ordinanza cautelare sia contenuta “la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate”; nello stesso senso l’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., che chiede che l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio contenga “la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute”), altri, invece, impongono una pre-imputazione (v., ad esempio, l’art. 415-bis, comma 1, cod. proc. pen., che chiede che l’avviso di conclusione indagini contenga “la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto”), ed altri ancora necessitano della contestazione vera e propria, che è richiesta soltanto con l’atto di esercizio dell’azione penale (v., ad esempio, l’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che dispone che la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere “l'enunciazione, in forma chiara 2 e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”). Per il decreto di sequestro non è previsto nulla di tutto ciò, come visto sopra, e l’onere di specificazione della contestazione si risolve, come detto, nella mera indicazione del titolo del reato per cui si procede e della pertinenza con esso delle cose di cui viene disposto il sequestro. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Si è detto che il ricorso è ammesso nella materia in esame soltanto per violazione di legge, ed il ricorrente, deducendo che la versione difensiva data dall’indagato di aver ricevuto la merce dal fratello, che ne sarebbe stato legittimo proprietario in virtù della convivenza ventennale con la compagna deceduta che ne era la ultima proprietaria riconosciuta, avrebbe imposto una motivazione più approfondita sulla necessità di trattenere in sequestro le cose, finisce per proporre una questione di quantum di motivazione, che esula dai limiti del ricorso per violazione di legge, atteso che, come evidenziato da Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in diversa materia in cui pure è ammesso il ricorso soltanto per violazione di legge, la deduzione della sottovalutazione di argomenti difensivi non integra il vizio di violazione di legge per cui soltanto è proponibile il ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2025. Il Presidente MO OC
lette le conclusioni del PG, Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2025 il Tribunale di Asti, quale Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato ex art. 324 comma 5 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro probatorio emessa dal pubblico ministero di Asti nei confronti di BE IN per i reati degli art. 648 e 697 cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla condotta contestata, in quanto non è descritto il capo di imputazione ma solo le norme di legge asseritamente violate. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione nella valutazione delle esigenze probatorie, in quanto esse sono sostenute da una clausola di stile, ovvero la necessità di accertare il legittimo proprietario dei beni, ma la versione difensiva data dall’indagato di aver ricevuto la merce dal fratello, che ne era divenuto legittimo proprietario in virtù della convivenza ventennale con la compagna deceduta che ne era la proprietaria originaria, avrebbe imposto una motivazione più approfondita. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha chiesto l’inammissibilità Penale Sent. Sez. 1 Num. 13555 Anno 2025 Presidente: OC MO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 27/03/2025 del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile. E’ stata impugnata una ordinanza del Tribunale del riesame che ha deciso su un decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero. Si tratta, pertanto, di una materia in cui il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge per effetto del combinato disposto degli artt. 257, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen. L’art. 257, comma 1, cod. proc. pen. dispone, infatti, che “contro il decreto di sequestro, l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324”. E l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., dispone, a sua volta, che “contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, perché il ricorso deduce che nella contestazione a carico del ricorrente non è descritto il capo di imputazione ma solo le norme di legge asseritamente violate, ma, in realtà, non c’è nessuna norma che preveda che in sede di decreto di sequestro il pubblico ministero debba formulare un capo di imputazione, perché l’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. si limita a disporre che il decreto deve essere motivato con riferimento al nesso di pertinenza tra le cose sequestrate e l'accertamento dei fatti (“l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti”) senza prevedere che con il decreto di sequestro l’autorità giudiziaria debba anche già formulare una contestazione a colui nei cui confronti è emesso il decreto di sequestro. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che “per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria” (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01). Nel sistema processuale, infatti, l’onere di specificazione della contestazione è diverso a seconda della fase processuale in cui viene compiuto l’atto dell’autorità giudiziaria, atteso che alcuni atti processuali chiedono una sorta di proto-imputazione (cfr., ad esempio, l’art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che impone che nell’ordinanza cautelare sia contenuta “la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate”; nello stesso senso l’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., che chiede che l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio contenga “la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute”), altri, invece, impongono una pre-imputazione (v., ad esempio, l’art. 415-bis, comma 1, cod. proc. pen., che chiede che l’avviso di conclusione indagini contenga “la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto”), ed altri ancora necessitano della contestazione vera e propria, che è richiesta soltanto con l’atto di esercizio dell’azione penale (v., ad esempio, l’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che dispone che la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere “l'enunciazione, in forma chiara 2 e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”). Per il decreto di sequestro non è previsto nulla di tutto ciò, come visto sopra, e l’onere di specificazione della contestazione si risolve, come detto, nella mera indicazione del titolo del reato per cui si procede e della pertinenza con esso delle cose di cui viene disposto il sequestro. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Si è detto che il ricorso è ammesso nella materia in esame soltanto per violazione di legge, ed il ricorrente, deducendo che la versione difensiva data dall’indagato di aver ricevuto la merce dal fratello, che ne sarebbe stato legittimo proprietario in virtù della convivenza ventennale con la compagna deceduta che ne era la ultima proprietaria riconosciuta, avrebbe imposto una motivazione più approfondita sulla necessità di trattenere in sequestro le cose, finisce per proporre una questione di quantum di motivazione, che esula dai limiti del ricorso per violazione di legge, atteso che, come evidenziato da Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in diversa materia in cui pure è ammesso il ricorso soltanto per violazione di legge, la deduzione della sottovalutazione di argomenti difensivi non integra il vizio di violazione di legge per cui soltanto è proponibile il ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2025. Il Presidente MO OC