Ordinanza cautelare 1 marzo 2023
Parere definitivo 14 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02363/2026REG.PROV.COLL.
N. 01159/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza – Legione allievi, ufficio sanitario, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
Vista l’ordinanza n. 839 del 1° marzo 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere DR ME;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dal verbale del 27 ottobre 2022 che, in esito alla visita medica di incorporamento, dichiarava il -OMISSIS- “NON IDONEO” per: “ IMC maggiore di 30kg/m (33.3 kg/m) così come previsto dal titolo I, lettera B, punto 2 del decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di finanza. Percentuale di massa grassa pari a 26.6%, superiore ai limiti consentiti, così come previsto dal titolo I lettera A della tabella in allegato A all’allegato 1 al citato decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016, pur tenendo conto dello scostamento del 10% ai sensi dell’art. 3 del regolamento approvato con decreto Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) dalla graduatoria finale di merito – contingente ordinario – volontari in ferma prefissata delle Forze armate – art.1, comma 1, lettera a), punto 1 del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021, pubblicata in data 21 marzo 2022;
c) da ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto, comunque lesivo di tutti gli interessi del -OMISSIS-.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) Il 10 settembre 2021, con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021, veniva pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021;
b) Il -OMISSIS-, arruolato quale volontario in ferma prefissata di un anno, presentava domanda di partecipazione al bando, per i 736 posti del contingente ordinario riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
c) in data 18 gennaio 2022, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, il -OMISSIS- veniva giudicato “ NON IDONEO ” con la seguente motivazione: “ percentuale di massa grassa pari al 26,7%, superiore ai limiti consentiti” – “indice di massa corporea maggiore di 30 kg/m (31.7 kg/m) ”;
d) il 1° marzo 2022 la Sottocommissione per la visita medica di revisione comunicava al candidato la sua idoneità;
e) in data 21 marzo 2022 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito – contingente ordinario – volontari in ferma prefissata delle Forze armate, che vedeva il militare collocato alla posizione n. 601;
f) in ossequio all’art. 21, punto 1, del bando, il -OMISSIS- veniva ammesso al corso di formazione in qualità di allievo finanziere, previo superamento della visita medica di incorporamento;
g) il 27 ottobre 2022, all’atto della visita di incorporamento il -OMISSIS- veniva giudicato “ NON IDONEO ” con la seguente motivazione: “ IMC maggiore di 30kg/m (33.3 kg/m)” così come previsto dal titolo I, Lettera B, punto 2 del Decreto Nr.61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Percentuale di massa grassa pari a 26.6%, superiore ai limiti consentiti, cosi come previsto dal titolo I Lettera A della Tabella in allegato A all’allegato 1 al decreto nr. 61772 del 25.02.2016 del Comandante generale della guardia di Finanza, pur tenendo conto dello scostamento del 10% ai sensi dell’art.3 del regolamento approvato con DPR N.207 del 17/12/2015 ”;
h) il 3 novembre 2022 il -OMISSIS- si sottoponeva a visita presso l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, all’esito della quale si attestava, che: “ … presenta un peso corporeo di 107,00 kg ed una statura di 190,00 cm entrambi rilevati con bilancia a bascuola professionale con altimetro a colonna SECA e che il suo indice di massa corporea (BMI) è pari a 29,6 kg/M ” e a esame bioimpedenziometrico con apparecchio Akern BIA 101 Anniversary che rilevava un valore di massa grassa (FM) 23,4 kg pari al 21.9% e di massa grassa (FFM) 83.6 kg pari al 78.1%;
i) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 5 a pag. 13):
I. “ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITA’, ILLOCIGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DEI FATTI, DIFETTO ED INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E INCONGRUITA’. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti nel giudizio di primo grado
4. Il Presidente del Tribunale adito, con decreto n. 7355 del 1° dicembre 2022 ha respinto l’istanza ex art. 56 c.p.a. e fissato, ai fini della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, la camera di consiglio del 7 dicembre 2022.
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il gravame e ha compensato le spese di lite.
6. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, corredato da istanza cautelare, notificato il 25 gennaio 2023 e depositato in data 8 febbraio 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 6 a pag. 20):
I. “ ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ, INCONGRUITA’, IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. OMESSA VALUTAZIONE DEL FUMUS BONI IURIS. ERRORE DI DIRITTO PER OMESSA VALUTAZIONE DEL PERICULUM. ”.
7. Con memoria depositata in data 9 febbraio 2023 Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti in giudizio per resistere.
8. Con memoria depositata il 17 febbraio 2023 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’appello, del ricorso principale e delle conclusioni ivi rassegnate.
9. Con l’ordinanza n. 839 del 1° marzo 2023 la sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha compensato le spese di fase.
10. Con atto depositata in data 26 gennaio 2026 parte ricorrente “ Stante la carenza di interesse sopravvenuta ” ha presentato istanza di rinuncia all’appello.
11. Con memoria del 28 gennaio 2026 parte resistente, preso atto della rinuncia al ricorso, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
13. L’appello per le ragioni di cui sopra è da reputarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma, 1, lett. c) c.p.a..
14. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1159/2023), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e del controinteressato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RM, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
DR ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR ME | IO RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.