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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4394/2022
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 4394/2022 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sica;
- appellante - Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico DE Controparte_1
Toni, - appellata -
- appellata contumace - Controparte_2
Oggi 20 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 4394/2022 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Antonio Sica. Per la compagnia assicuratrice appellata è presente l'avv. Enrico De Toni. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. L'avv. Sica contesta le note conclusive depositate da Controparte_1
insiste in tutte le proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi e
[...] chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. L'avv. De Toni contesta tutte le deduzioni avversarie, conferma le conclusioni rassegnate in atti e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4394/2022 R.G.A.C. TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonio Sica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 45, -appellante- E (c.f./p.i.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Enrico De Toni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Iglesias, alla via Roma, n. 17, -appellata-
-appellata contumace- Controparte_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 611/2022 del 15/5/2022.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello):
“preliminarmente disporre la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza di primo grado In via istruttoria: a) in via istruttoria, ammettere la prova per testi dedotta in citazione;
b) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, si chiede di nominare un CTU per stabilire l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, l'entità dei danni subiti dal veicolo dell'attore ed il relativo valore commerciale. Nel merito in riforma della sentenza impugnata, Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in via principale: 1) accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e per colpa esclusiva della conducente il veicolo Fiat Panda tg. FR328GB; 2) determinare l'ammontare del danno patrimoniale subito dall'attore nell'incidente per cui è causa, nella misura indicata in espositiva dell'atto di citazione in primo grado, e per l'effetto, detratto l'acconto versato al netto di euro 300,00 imputati in acconto sulle spese e compensi legali stragiudiziali (1.800,00 – 300,00 = 1.500,00), condannare l'assicurazione convenuta al pagamento della residua somma pari ad euro 3.500, con rivalutazione ed interessi compensativi nella misura di legge, oltre il danno da fermo per il periodo normalmente necessario per reperire sul mercato un veicolo sostitutivo (FRAM) da liquidarsi in euro 250,00 ovvero in via equitativa;
3) In via subordinata, in caso di riconosciuta
Pagina 2 di 10 sussistenza di un concorso paritario di colpa ex art. 2054 c.c., confermata la quantificazione effettuata dall'attore come sopra, in accoglimento parziale della domanda attorea, determinare il danno, già al netto di quanto percepito stragiudizialmente dalla , in misura pari ad CP_3 euro 3.500,00, come richiesto dall'attore, ed ulteriormente ridotto del 50% per effetto del concorso, con conseguente condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della somma residua di euro 1.750,00; 4) detratto l'acconto di euro 300,00 già versato a tale titolo, condannare l'assicurazione convenuta a pagare il saldo dovuto per le spese e competenze legali per l'assistenza stragiudiziale prestata dal sottoscritto avvocato in misura pari ad euro 500,00, oltre euro 80,00 per costi sostenuti per le copie dei rilievi dell'autorità, inclusa l'attività di avvio del procedimento di negoziazione assistita, inoltrato alla controparte, la quale non ha aderito entro trenta giorni dall'invito, ovvero da liquidarsi equitativamente;
5) conseguentemente condannarsi l'assicurazione convenuta a rifondere all'attore tutte le somme che egli dovesse erogare successivamente alla sentenza di primo grado per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con rivalutazione ed interessi di legge dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
6) porre spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a carico degli appellati”. Per (conclusioni rassegnate nella comparsa Controparte_1 di costituzione): “rigettare la domanda di riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, n. 611/2022, avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
Causa decisa all'udienza del 20 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 611/2022 del giudice di pace di Cagliari del 15/5/2022 per chiederne, previa sospensione cautelare, la riforma integrale, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure Deduceva, in particolare, l'appellante che il provvedimento impugnato aveva ingiustamente rigettato la domanda da lei avanzata nei confronti delle appellate per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua Opel Meriva, tg. FF631KW, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Assemini in data 24/7/2019, alle ore 17:30 circa, in corrispondenza dell'intersezione tra la via Tagliamento e la via Coghinas, allorquando la predetta vettura, nell'occasione condotta da era stata impattata sul lato sinistro dalla Fiat Panda, tg. FR328GB, CP_5 di proprietà di e condotta da , che era Controparte_2 Per_1 sopraggiunta ad alta velocità dalla via Coghinas, senza rispettare la precedenza, per cui i due veicoli erano finiti contro lo spigolo del muro di cinta del cortile della scuola materna comunale ubicata tra la via Coghinas e la via Tevere, arrestandosi in posizione obliqua rispetto all'asse stradale incastrati tra loro. Deduceva di avere rilevato in prime cure che, al momento del sinistro, la segnaletica verticale “di fermarsi e dare precedenza Stop” di via Tagliamento non era
Pagina 3 di 10 visibile, in quanto occultata dalla vegetazione promanante da un cortile privato, e che era assente quella orizzontale. Evidenziava che la circostanza non era stata contestata da la quale, costituitasi in giudizio con Controparte_1 comparsa del 9/12/2020, aveva chiesto il rigetto della domanda asserendo che la responsabilità per il sinistro fosse da ascriversi al conducente della Opel ed a terzi estranei al giudizio (alla proprietaria dell'immobile adiacente al cartello di stop, per aver omesso di curare il taglio di rami, ed al per l'assenza Controparte_6 della segnaletica orizzontale), che chiedeva, in via subordinata, di poter chiamare in causa. Rilevava che era rimasta contumace, benché l'atto Controparte_2 introduttivo le fosse stato ritualmente notificato, che il giudice di pace aveva rigettato le istanze istruttorie delle parti e che il giudizio era stato definito con la sentenza impugnata, la quale era viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 145, commi 2 e 5, e 5, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada), dell'art. 107, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 e dell'art. 132, comma 2, c.p.c., nonché nulla per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti e delle prove. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante evidenziava che, essendo circostanza incontestata che il segnale di stop su via Tagliamento non fosse visibile e che mancasse la segnaletica orizzontale, il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere la circolazione stradale regolamentata ex art. 145, comma 2, del codice della strada, riconoscendo la precedenza ai veicoli provenienti da destra, mentre la sentenza impugnata aveva arbitrariamente ipotizzato, in assenza di qualsivoglia prova della convenuta sul punto, che la non fosse a conoscenza dell'occultamento del Per_1 cartello stradale e, attribuendo illegittimamente rilevanza al convincimento soggettivo di costei, aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento. Secondo la tuttavia, il ragionamento seguito dal Pt_1 giudice di primo grado sarebbe errato, poiché essendo la portalettere, era - Per_1 se mai - logico ritenere che, percorrendo quotidianamente le strade di Assemini, avesse piena conoscenza dei luoghi di causa, della pericolosità dell'incrocio e della presenza nelle vicinanze di una scuola e che fosse, quindi, consapevole della CP_ necessità di guidare con prudenza;
lo stesso non poteva, invece, dirsi del il quale si era dovuto fermare ripetutamente a chiedere informazioni ai passanti, come risultava dalla dichiarazione del teste allegata ai rilievi. Testimone_1
Con comparsa di risposta del 23/11/2022, si costituiva in giudizio
[...]
la quale preliminarmente eccepiva l'illegittimità della Controparte_1 domanda svolta nei suoi confronti, evidenziando di essere stata convenuta in giudizio quale compagnia assicurativa del presunto danneggiante, dopo che la aveva già percepito una liquidazione dalla propria compagnia Pt_1 assicuratrice. Nel merito, l'appellata contestava il ragionamento applicato dalla controparte, evidenziando che la sentenza aveva correttamente ritenuto interrotto il nesso eziologico e che, in ogni caso, la era incorsa in un evento Per_1 imprevisto e imprevedibile, costituito dalla repentina comparsa della Opel Meriva sulla sua traiettoria. Rilevava, inoltre, che il giudice di prime cure aveva
Pagina 4 di 10 correttamente ritenuto che il veicolo di proprietà dell'appellante avesse violato le basilari cautele di guida, giacché: il sinistro si era verificato quando la luminosità ambientale era massima, sicché il segnale verticale di stop era perfettamente visibile nonostante la vegetazione;
le caratteristiche di via Tagliamento e dell'incrocio suggerivano di procedere con la massima attenzione;
il conducente della Opel era alla ricerca di un numero civico ed era intento a chiedere indicazioni mentre il veicolo stesso era in movimento;
erano agli atti le CP_ dichiarazioni del di avere guardato alla propria destra nel momento in cui aveva impegnato l'incrocio. Evidenziava che anche l'iter logico seguito dal giudice di pace in ordine alla dinamica del sinistro trovava pieno riscontro nel verbale redatto della polizia locale, costituente atto pubblico, mentre alcuna concreta prova del contrario era stata ex adverso offerta. In ordine al quantum della pretesa avversaria, evidenziava di non avere potuto esaminare il veicolo danneggiato, avendo la deciso di rivolgersi alla Pt_1 compagnia in fase stragiudiziale, e che - in ogni caso - l'appellante CP_3 aveva ammesso il concorso di soggetti terzi nella causazione del sinistro, per cui la relativa responsabilità doveva essere valutata incidenter tantum, con efficacia tra le sole parti processuali. Si opponeva, infine, alla domanda di sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza e chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado. La prima udienza del 24/11/2022, tenutasi in modalità cartolare, a causa della costituzione dell'appellato in data successiva alla comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta del 18/10/2022, veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 15/6/2023. All'udienza in questione, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive difese ed il giudice tratteneva la causa a riserva. Con provvedimento emesso in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice proponeva alle parti, in via conciliativa ex art. 185 c.p.c., di definire la vertenza attraverso la corresponsione all'appellante, da parte della compagnia assicuratrice, del complessivo importo di € 3.000,00, di cui € 1.500,00 a titolo di importo residuo del danno ed € 1.500,00 a titolo di parziale rimborso delle spese stragiudiziali e dei due gradi del giudizio;
rinviava la causa al 18/4/2024 per il tentativo di conciliazione. A tale udienza, il difensore dell'appellante dichiarava l'adesione alla proposta del giudice ed insisteva, in caso di mancata adesione della controparte, per l'ammissione dei mezzi di prova formulati in appello e, in via subordinata, affinché la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il difensore di dichiarava, invece, di non aderire alla proposta e Controparte_1 chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Conseguentemente, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 12/11/2025, autorizzando le parti al deposito di note conclusive sino a 30 giorni prima. A tanto provvedeva, in data 12/10/2025, la sola appellata. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
Pagina 5 di 10 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 20/11/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e può essere accolto nei seguenti limiti. Per costante insegnamento della corte di cassazione, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr., ex multis, cass. n. 9528/2012). Quanto al segnale di stop, si è detto che il medesimo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055). Tuttavia, il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico, giacché l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. cass. n. 24676/2014; cass. n. 9528/2012; cass. n. 3696/2018). Ciò posto e passando all'esame del caso di specie, si osserva che sulla strada (via Tagliamento del Comune di Assemini) percorsa dal conducente dell'autovettura Opel Meriva di proprietà di al momento del sinistro del Parte_1
24/7/2019 esisteva un segnale di stop.
Pagina 6 di 10 È documentalmente provato, però, per come risulta dal verbale degli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto, che al momento del sinistro quel segnale era completamente coperto da rigogliosa vegetazione proveniente da un'abitazione privata e non era presente segnaletica orizzontale indicativa dell'obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti dalla via Coghinas. Il fatto che il segnale fosse completamente coperto e non visibile dal conducente dell'Opel Meriva, unita al fatto che la controparte non ha provato, né richiesto di provare che costui avesse una conoscenza dei luoghi tale da poter comunque ritenere la consapevolezza dell'esistenza di quel segnale, impedisce al tribunale di attribuirgli qualsivoglia responsabilità per il mancato rispetto di un obbligo (quello di fermarsi e dare precedenza) di cui non aveva contezza. La mancata consapevolezza dell'esistenza del segnale non può, tuttavia, da sola ribaltare in via esclusiva la responsabilità dell'occorso a carico del conducente della Fiat Panda di proprietà di che percorreva la Controparte_2 via Coghinas contando sul diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti da via Tagliamento, stante la presenza del segnale di stop. Conviene rimarcare sul punto che i due veicoli provenivano da strade diverse e che, pertanto, i rispettivi conducenti avevano davanti due diversi scenari: la conducente della Fiat Panda aveva davanti la via Coghinas con diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti da via Tagliamento, desumibile proprio dalla presenza del segnale di stop posto all'intersezione di tale ultima strada con via Coghinas;
il conducente dell'Opel Meriva, invece, non potendo accorgersi del segnale di stop perché coperto da vegetazione, aveva davanti a sé un'intersezione rispetto alla quale contava di transitare dando la precedenza ai veicoli provenienti da destra, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del codice della strada. La mancata consapevolezza dell'esistenza di un obbligo di dare precedenza non esonerava comunque il conducente dell'Opel Meriva dal prestare la dovuta attenzione nell'approssimarsi ad una intersezione per come stabilito dall'art. 145, comma 1, del codice della strada. Che tale conducente non abbia prestato la prudenza richiesta da questo articolo risulta dalle stesse dichiarazioni da lui rese ed allegate al fascicolo del giudizio di primo grado in cui ha ammesso di aver guardato solo a destra, una volta giunto all'incrocio tra via Tagliamento e via Coghinas, senza ispezionare la sinistra, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 145, comma 1, dal momento che la comune prudenza avrebbe dovuto indurlo ad ispezionare entrambi i lati della strada prima di immettervisi. E però, il riconoscimento della violazione dell'art. 145, comma 1, da parte del conducente dell'Opel Meriva non esaurisce il dovuto accertamento sulla responsabilità della conducente della Fiat Panda e poiché la compagnia assicuratrice nulla ha offerto di provare in ordine all'esatta dinamica dell'incidente e, soprattutto, in ordine al fatto che la conducente della Fiat Panda avesse tenuto un comportamento di guida corretto e conforme alla situazione dei luoghi, la presunzione di uguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non può dirsi superata. È chiaro, infatti, che lo stesso dovere di prudenza di cui all'art. 145, comma 1, ricadeva sulla conducente della Fiat Panda, la quale
Pagina 7 di 10 avrebbe comunque dovuto usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad una intersezione al fine di evitare incidenti. La sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente della nella causazione del CP_7 sinistro, dovendosi in realtà fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, del codice civile.
3. Passando alla determinazione del quantum debeatur, il danno patrimoniale sofferto dalla può quantificarsi nell'importo di € 5.000,00, per come Pt_1 desumibile dal fatto che l'autovettura era stata acquistata, usata, appena due mesi prima del sinistro al prezzo di € 5.650,00 documentato dal bonifico bancario eseguito dalla in favore di e tenuto Pt_1 Controparte_8 conto delle valutazioni riportate sul giornale “Quattroruote” allegate al fascicolo di parte appellante. Avendo la ricevuto il pagamento dell'acconto di € Pt_1
1.500,00 da parte della compagnia assicuratrice del suo veicolo ), CP_3
l'importo dovuto va limitato alla differenza di € 3.500,00. A tale somma deve aggiungersi l'importo di € 461,00 per il passaggio di proprietà dal vecchio al nuovo veicolo (v. doc.
5-bis allegato al fascicolo di parte dell'odierna appellante relativo al giudizio di primo grado), per un totale di € 3.961,00. Nulla può riconoscersi a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico per il reperimento di altro veicolo, mancando al riguardo la stessa allegazione del tipo di danno subito dalla prima ancora che la prova. Pt_1
Può invece riconoscersi il danno relativo alle spese stragiudiziali sostenute dalla costituendo queste una voce del danno emergente derivante dal sinistro Pt_1 stradale (cfr., ex multis, cass. n. 9849/2025). Il danno può quantificarsi nella somma di € 522,00 per come risultante dall'avviso di parcella n. 37/2020 del 19/10/2020 emesso dall'avv. Antonio Sica, ma avendo la ricevuto il Pt_1 pagamento dell'acconto di € 300,00 per spese stragiudiziali da parte della compagnia assicuratrice del suo veicolo ( ), l'importo dovuto va limitato CP_3 alla differenza di € 222,00. Il tutto per un totale di € 4.183,00 (€ 3.961,00 + € 222,00), da cui occorre sottrarre il 50% per il riconosciuto concorso di colpa del conducente dell' CP_7
Meriva nella causazione del sinistro, con la conseguenza che la somma effettivamente dovuta dalle parti appellate alla è pari ad € 2.091,50, da Pt_1 rivalutarsi all'attualità (trattandosi di importi risalenti all'anno 2019) in € 2.475,00. Sulla somma così determinata, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno (cfr. cass. n. 11899/2016). Pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 1712/1995, il predetto importo deve essere maggiorato con interessi compensativi i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (24/7/2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al
Pagina 8 di 10 tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza per l'importo di € 263,00 per un totale complessivo di € 2.738,00 (= € 2.475,00 + € 262,00); dalla data di pubblicazione della sentenza (che converte il debito risarcitorio da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma già attualizzata in sentenza. Le somme eventualmente corrisposte in base alla sentenza riformata vanno automaticamente restituite.
4. Il riconoscimento della pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Le spese liquidate complessivamente e per l'intero come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del menzionato D.M., per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi anche in questo caso sulla base della somma effettivamente attribuita, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 previo riconoscimento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del 24/7/2019, condanna e in solido, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di € 2.738,00 in Parte_1 moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, già detratto l'acconto complessivamente corrisposto da Genialloyd s.p.a., oltre agli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte da in esecuzione della sentenza riformata;
Parte_1
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento in favore di della metà delle spese Parte_1 relative al primo grado di giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 1.414,00 (di cui € 24,00 per spese di notifica, € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed €
Pagina 9 di 10 1.265,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento in favore di della metà delle spese Parte_1 relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma di € 2.752,10 (di cui € 26,10 per spese di notifica, € 147,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 2.552,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà.
Cosenza, 20 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 4394/2022 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sica;
- appellante - Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico DE Controparte_1
Toni, - appellata -
- appellata contumace - Controparte_2
Oggi 20 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 4394/2022 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Antonio Sica. Per la compagnia assicuratrice appellata è presente l'avv. Enrico De Toni. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. L'avv. Sica contesta le note conclusive depositate da Controparte_1
insiste in tutte le proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi e
[...] chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. L'avv. De Toni contesta tutte le deduzioni avversarie, conferma le conclusioni rassegnate in atti e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4394/2022 R.G.A.C. TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonio Sica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 45, -appellante- E (c.f./p.i.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Enrico De Toni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Iglesias, alla via Roma, n. 17, -appellata-
-appellata contumace- Controparte_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 611/2022 del 15/5/2022.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello):
“preliminarmente disporre la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza di primo grado In via istruttoria: a) in via istruttoria, ammettere la prova per testi dedotta in citazione;
b) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, si chiede di nominare un CTU per stabilire l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, l'entità dei danni subiti dal veicolo dell'attore ed il relativo valore commerciale. Nel merito in riforma della sentenza impugnata, Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in via principale: 1) accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e per colpa esclusiva della conducente il veicolo Fiat Panda tg. FR328GB; 2) determinare l'ammontare del danno patrimoniale subito dall'attore nell'incidente per cui è causa, nella misura indicata in espositiva dell'atto di citazione in primo grado, e per l'effetto, detratto l'acconto versato al netto di euro 300,00 imputati in acconto sulle spese e compensi legali stragiudiziali (1.800,00 – 300,00 = 1.500,00), condannare l'assicurazione convenuta al pagamento della residua somma pari ad euro 3.500, con rivalutazione ed interessi compensativi nella misura di legge, oltre il danno da fermo per il periodo normalmente necessario per reperire sul mercato un veicolo sostitutivo (FRAM) da liquidarsi in euro 250,00 ovvero in via equitativa;
3) In via subordinata, in caso di riconosciuta
Pagina 2 di 10 sussistenza di un concorso paritario di colpa ex art. 2054 c.c., confermata la quantificazione effettuata dall'attore come sopra, in accoglimento parziale della domanda attorea, determinare il danno, già al netto di quanto percepito stragiudizialmente dalla , in misura pari ad CP_3 euro 3.500,00, come richiesto dall'attore, ed ulteriormente ridotto del 50% per effetto del concorso, con conseguente condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della somma residua di euro 1.750,00; 4) detratto l'acconto di euro 300,00 già versato a tale titolo, condannare l'assicurazione convenuta a pagare il saldo dovuto per le spese e competenze legali per l'assistenza stragiudiziale prestata dal sottoscritto avvocato in misura pari ad euro 500,00, oltre euro 80,00 per costi sostenuti per le copie dei rilievi dell'autorità, inclusa l'attività di avvio del procedimento di negoziazione assistita, inoltrato alla controparte, la quale non ha aderito entro trenta giorni dall'invito, ovvero da liquidarsi equitativamente;
5) conseguentemente condannarsi l'assicurazione convenuta a rifondere all'attore tutte le somme che egli dovesse erogare successivamente alla sentenza di primo grado per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con rivalutazione ed interessi di legge dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
6) porre spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a carico degli appellati”. Per (conclusioni rassegnate nella comparsa Controparte_1 di costituzione): “rigettare la domanda di riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, n. 611/2022, avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
Causa decisa all'udienza del 20 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 611/2022 del giudice di pace di Cagliari del 15/5/2022 per chiederne, previa sospensione cautelare, la riforma integrale, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure Deduceva, in particolare, l'appellante che il provvedimento impugnato aveva ingiustamente rigettato la domanda da lei avanzata nei confronti delle appellate per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua Opel Meriva, tg. FF631KW, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Assemini in data 24/7/2019, alle ore 17:30 circa, in corrispondenza dell'intersezione tra la via Tagliamento e la via Coghinas, allorquando la predetta vettura, nell'occasione condotta da era stata impattata sul lato sinistro dalla Fiat Panda, tg. FR328GB, CP_5 di proprietà di e condotta da , che era Controparte_2 Per_1 sopraggiunta ad alta velocità dalla via Coghinas, senza rispettare la precedenza, per cui i due veicoli erano finiti contro lo spigolo del muro di cinta del cortile della scuola materna comunale ubicata tra la via Coghinas e la via Tevere, arrestandosi in posizione obliqua rispetto all'asse stradale incastrati tra loro. Deduceva di avere rilevato in prime cure che, al momento del sinistro, la segnaletica verticale “di fermarsi e dare precedenza Stop” di via Tagliamento non era
Pagina 3 di 10 visibile, in quanto occultata dalla vegetazione promanante da un cortile privato, e che era assente quella orizzontale. Evidenziava che la circostanza non era stata contestata da la quale, costituitasi in giudizio con Controparte_1 comparsa del 9/12/2020, aveva chiesto il rigetto della domanda asserendo che la responsabilità per il sinistro fosse da ascriversi al conducente della Opel ed a terzi estranei al giudizio (alla proprietaria dell'immobile adiacente al cartello di stop, per aver omesso di curare il taglio di rami, ed al per l'assenza Controparte_6 della segnaletica orizzontale), che chiedeva, in via subordinata, di poter chiamare in causa. Rilevava che era rimasta contumace, benché l'atto Controparte_2 introduttivo le fosse stato ritualmente notificato, che il giudice di pace aveva rigettato le istanze istruttorie delle parti e che il giudizio era stato definito con la sentenza impugnata, la quale era viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 145, commi 2 e 5, e 5, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada), dell'art. 107, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 e dell'art. 132, comma 2, c.p.c., nonché nulla per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti e delle prove. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante evidenziava che, essendo circostanza incontestata che il segnale di stop su via Tagliamento non fosse visibile e che mancasse la segnaletica orizzontale, il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere la circolazione stradale regolamentata ex art. 145, comma 2, del codice della strada, riconoscendo la precedenza ai veicoli provenienti da destra, mentre la sentenza impugnata aveva arbitrariamente ipotizzato, in assenza di qualsivoglia prova della convenuta sul punto, che la non fosse a conoscenza dell'occultamento del Per_1 cartello stradale e, attribuendo illegittimamente rilevanza al convincimento soggettivo di costei, aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento. Secondo la tuttavia, il ragionamento seguito dal Pt_1 giudice di primo grado sarebbe errato, poiché essendo la portalettere, era - Per_1 se mai - logico ritenere che, percorrendo quotidianamente le strade di Assemini, avesse piena conoscenza dei luoghi di causa, della pericolosità dell'incrocio e della presenza nelle vicinanze di una scuola e che fosse, quindi, consapevole della CP_ necessità di guidare con prudenza;
lo stesso non poteva, invece, dirsi del il quale si era dovuto fermare ripetutamente a chiedere informazioni ai passanti, come risultava dalla dichiarazione del teste allegata ai rilievi. Testimone_1
Con comparsa di risposta del 23/11/2022, si costituiva in giudizio
[...]
la quale preliminarmente eccepiva l'illegittimità della Controparte_1 domanda svolta nei suoi confronti, evidenziando di essere stata convenuta in giudizio quale compagnia assicurativa del presunto danneggiante, dopo che la aveva già percepito una liquidazione dalla propria compagnia Pt_1 assicuratrice. Nel merito, l'appellata contestava il ragionamento applicato dalla controparte, evidenziando che la sentenza aveva correttamente ritenuto interrotto il nesso eziologico e che, in ogni caso, la era incorsa in un evento Per_1 imprevisto e imprevedibile, costituito dalla repentina comparsa della Opel Meriva sulla sua traiettoria. Rilevava, inoltre, che il giudice di prime cure aveva
Pagina 4 di 10 correttamente ritenuto che il veicolo di proprietà dell'appellante avesse violato le basilari cautele di guida, giacché: il sinistro si era verificato quando la luminosità ambientale era massima, sicché il segnale verticale di stop era perfettamente visibile nonostante la vegetazione;
le caratteristiche di via Tagliamento e dell'incrocio suggerivano di procedere con la massima attenzione;
il conducente della Opel era alla ricerca di un numero civico ed era intento a chiedere indicazioni mentre il veicolo stesso era in movimento;
erano agli atti le CP_ dichiarazioni del di avere guardato alla propria destra nel momento in cui aveva impegnato l'incrocio. Evidenziava che anche l'iter logico seguito dal giudice di pace in ordine alla dinamica del sinistro trovava pieno riscontro nel verbale redatto della polizia locale, costituente atto pubblico, mentre alcuna concreta prova del contrario era stata ex adverso offerta. In ordine al quantum della pretesa avversaria, evidenziava di non avere potuto esaminare il veicolo danneggiato, avendo la deciso di rivolgersi alla Pt_1 compagnia in fase stragiudiziale, e che - in ogni caso - l'appellante CP_3 aveva ammesso il concorso di soggetti terzi nella causazione del sinistro, per cui la relativa responsabilità doveva essere valutata incidenter tantum, con efficacia tra le sole parti processuali. Si opponeva, infine, alla domanda di sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza e chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado. La prima udienza del 24/11/2022, tenutasi in modalità cartolare, a causa della costituzione dell'appellato in data successiva alla comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta del 18/10/2022, veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 15/6/2023. All'udienza in questione, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive difese ed il giudice tratteneva la causa a riserva. Con provvedimento emesso in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice proponeva alle parti, in via conciliativa ex art. 185 c.p.c., di definire la vertenza attraverso la corresponsione all'appellante, da parte della compagnia assicuratrice, del complessivo importo di € 3.000,00, di cui € 1.500,00 a titolo di importo residuo del danno ed € 1.500,00 a titolo di parziale rimborso delle spese stragiudiziali e dei due gradi del giudizio;
rinviava la causa al 18/4/2024 per il tentativo di conciliazione. A tale udienza, il difensore dell'appellante dichiarava l'adesione alla proposta del giudice ed insisteva, in caso di mancata adesione della controparte, per l'ammissione dei mezzi di prova formulati in appello e, in via subordinata, affinché la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il difensore di dichiarava, invece, di non aderire alla proposta e Controparte_1 chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Conseguentemente, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 12/11/2025, autorizzando le parti al deposito di note conclusive sino a 30 giorni prima. A tanto provvedeva, in data 12/10/2025, la sola appellata. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
Pagina 5 di 10 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 20/11/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e può essere accolto nei seguenti limiti. Per costante insegnamento della corte di cassazione, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr., ex multis, cass. n. 9528/2012). Quanto al segnale di stop, si è detto che il medesimo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055). Tuttavia, il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico, giacché l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. cass. n. 24676/2014; cass. n. 9528/2012; cass. n. 3696/2018). Ciò posto e passando all'esame del caso di specie, si osserva che sulla strada (via Tagliamento del Comune di Assemini) percorsa dal conducente dell'autovettura Opel Meriva di proprietà di al momento del sinistro del Parte_1
24/7/2019 esisteva un segnale di stop.
Pagina 6 di 10 È documentalmente provato, però, per come risulta dal verbale degli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto, che al momento del sinistro quel segnale era completamente coperto da rigogliosa vegetazione proveniente da un'abitazione privata e non era presente segnaletica orizzontale indicativa dell'obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti dalla via Coghinas. Il fatto che il segnale fosse completamente coperto e non visibile dal conducente dell'Opel Meriva, unita al fatto che la controparte non ha provato, né richiesto di provare che costui avesse una conoscenza dei luoghi tale da poter comunque ritenere la consapevolezza dell'esistenza di quel segnale, impedisce al tribunale di attribuirgli qualsivoglia responsabilità per il mancato rispetto di un obbligo (quello di fermarsi e dare precedenza) di cui non aveva contezza. La mancata consapevolezza dell'esistenza del segnale non può, tuttavia, da sola ribaltare in via esclusiva la responsabilità dell'occorso a carico del conducente della Fiat Panda di proprietà di che percorreva la Controparte_2 via Coghinas contando sul diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti da via Tagliamento, stante la presenza del segnale di stop. Conviene rimarcare sul punto che i due veicoli provenivano da strade diverse e che, pertanto, i rispettivi conducenti avevano davanti due diversi scenari: la conducente della Fiat Panda aveva davanti la via Coghinas con diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti da via Tagliamento, desumibile proprio dalla presenza del segnale di stop posto all'intersezione di tale ultima strada con via Coghinas;
il conducente dell'Opel Meriva, invece, non potendo accorgersi del segnale di stop perché coperto da vegetazione, aveva davanti a sé un'intersezione rispetto alla quale contava di transitare dando la precedenza ai veicoli provenienti da destra, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del codice della strada. La mancata consapevolezza dell'esistenza di un obbligo di dare precedenza non esonerava comunque il conducente dell'Opel Meriva dal prestare la dovuta attenzione nell'approssimarsi ad una intersezione per come stabilito dall'art. 145, comma 1, del codice della strada. Che tale conducente non abbia prestato la prudenza richiesta da questo articolo risulta dalle stesse dichiarazioni da lui rese ed allegate al fascicolo del giudizio di primo grado in cui ha ammesso di aver guardato solo a destra, una volta giunto all'incrocio tra via Tagliamento e via Coghinas, senza ispezionare la sinistra, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 145, comma 1, dal momento che la comune prudenza avrebbe dovuto indurlo ad ispezionare entrambi i lati della strada prima di immettervisi. E però, il riconoscimento della violazione dell'art. 145, comma 1, da parte del conducente dell'Opel Meriva non esaurisce il dovuto accertamento sulla responsabilità della conducente della Fiat Panda e poiché la compagnia assicuratrice nulla ha offerto di provare in ordine all'esatta dinamica dell'incidente e, soprattutto, in ordine al fatto che la conducente della Fiat Panda avesse tenuto un comportamento di guida corretto e conforme alla situazione dei luoghi, la presunzione di uguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non può dirsi superata. È chiaro, infatti, che lo stesso dovere di prudenza di cui all'art. 145, comma 1, ricadeva sulla conducente della Fiat Panda, la quale
Pagina 7 di 10 avrebbe comunque dovuto usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad una intersezione al fine di evitare incidenti. La sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente della nella causazione del CP_7 sinistro, dovendosi in realtà fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, del codice civile.
3. Passando alla determinazione del quantum debeatur, il danno patrimoniale sofferto dalla può quantificarsi nell'importo di € 5.000,00, per come Pt_1 desumibile dal fatto che l'autovettura era stata acquistata, usata, appena due mesi prima del sinistro al prezzo di € 5.650,00 documentato dal bonifico bancario eseguito dalla in favore di e tenuto Pt_1 Controparte_8 conto delle valutazioni riportate sul giornale “Quattroruote” allegate al fascicolo di parte appellante. Avendo la ricevuto il pagamento dell'acconto di € Pt_1
1.500,00 da parte della compagnia assicuratrice del suo veicolo ), CP_3
l'importo dovuto va limitato alla differenza di € 3.500,00. A tale somma deve aggiungersi l'importo di € 461,00 per il passaggio di proprietà dal vecchio al nuovo veicolo (v. doc.
5-bis allegato al fascicolo di parte dell'odierna appellante relativo al giudizio di primo grado), per un totale di € 3.961,00. Nulla può riconoscersi a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico per il reperimento di altro veicolo, mancando al riguardo la stessa allegazione del tipo di danno subito dalla prima ancora che la prova. Pt_1
Può invece riconoscersi il danno relativo alle spese stragiudiziali sostenute dalla costituendo queste una voce del danno emergente derivante dal sinistro Pt_1 stradale (cfr., ex multis, cass. n. 9849/2025). Il danno può quantificarsi nella somma di € 522,00 per come risultante dall'avviso di parcella n. 37/2020 del 19/10/2020 emesso dall'avv. Antonio Sica, ma avendo la ricevuto il Pt_1 pagamento dell'acconto di € 300,00 per spese stragiudiziali da parte della compagnia assicuratrice del suo veicolo ( ), l'importo dovuto va limitato CP_3 alla differenza di € 222,00. Il tutto per un totale di € 4.183,00 (€ 3.961,00 + € 222,00), da cui occorre sottrarre il 50% per il riconosciuto concorso di colpa del conducente dell' CP_7
Meriva nella causazione del sinistro, con la conseguenza che la somma effettivamente dovuta dalle parti appellate alla è pari ad € 2.091,50, da Pt_1 rivalutarsi all'attualità (trattandosi di importi risalenti all'anno 2019) in € 2.475,00. Sulla somma così determinata, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno (cfr. cass. n. 11899/2016). Pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 1712/1995, il predetto importo deve essere maggiorato con interessi compensativi i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (24/7/2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al
Pagina 8 di 10 tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza per l'importo di € 263,00 per un totale complessivo di € 2.738,00 (= € 2.475,00 + € 262,00); dalla data di pubblicazione della sentenza (che converte il debito risarcitorio da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma già attualizzata in sentenza. Le somme eventualmente corrisposte in base alla sentenza riformata vanno automaticamente restituite.
4. Il riconoscimento della pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Le spese liquidate complessivamente e per l'intero come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del menzionato D.M., per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi anche in questo caso sulla base della somma effettivamente attribuita, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 previo riconoscimento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del 24/7/2019, condanna e in solido, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di € 2.738,00 in Parte_1 moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, già detratto l'acconto complessivamente corrisposto da Genialloyd s.p.a., oltre agli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte da in esecuzione della sentenza riformata;
Parte_1
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento in favore di della metà delle spese Parte_1 relative al primo grado di giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 1.414,00 (di cui € 24,00 per spese di notifica, € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed €
Pagina 9 di 10 1.265,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento in favore di della metà delle spese Parte_1 relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma di € 2.752,10 (di cui € 26,10 per spese di notifica, € 147,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 2.552,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà.
Cosenza, 20 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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