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Sentenza 25 gennaio 2026
Sentenza 25 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2026, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22354-2023 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro IE IR, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO MARIA GUERRA, PAOLO GUERRA;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 263/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2023 R.G.N. 196/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto Provvidenze per le vittime del dovere. Speciale elargizione. Decorrenza della rivalutazione. R.G.N. 22354/2023 Ud. 30/09/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 1660 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: ROSETTI RICCARDO Data pubblicazione: 25/01/2026 2 udito l'Avvocato dello Stato EMANUELE FEOLA per la parte ricorrente;
udito l'Avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA per la parte controricorrente. Fatti di causa: 1. Con la sentenza n. 76/2023, pubblicata il 23 maggio 2023, il Tribunale di Cremona, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di OL RI e ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 3 L. n. 466/1980 con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata a decorrere dall’01/01/2003 anziché dall’01/11/2007, data dalla quale il Ministero della Difesa aveva computato la rivalutazione, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero a corrispondere al ricorrente la differenza dovuta di Euro 23.200,00 con gli interessi legali. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Ministero della Difesa contestando la decorrenza della rivalutazione individuata dal Tribunale di Cremona e la decisione di condannare il Ministero alla corresponsione degli interessi legali sulla somma rivalutata per asserito contrasto con il divieto del cumulo di rivalutazione e interessi per le prestazioni previdenziali pubbliche di cui all’art. 16, comma 6, della L. n. 421 del 1991. OL RI si è costituito in giudizio contestando l’appello e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 263/2023 depositata il 21/09/2023 la Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, ha respinto il gravame. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. OL RI si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto della impugnazione. 4. L’ufficio della Procura generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3 5. All’udienza pubblica del 30/09/2025, ascoltati il rappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge. Ragioni della decisione: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle preleggi, 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, 1 e 5 della legge 3 agosto del 2004, n. 206, 1, commi 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 1 e 4, del d.P.R. n. 243/2006, nonché 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. 2. Con lo strumento di impugnnazione il Ministero della Difesa, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, lamenta che la Corte di Appello di Brescia avrebbe errato nell’individuare nell’01/01/2003 la data di decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione e chiede di voler riconoscere come dies a quo il 26.8.2004 (data di entrata in vigore dell’art. 5, l. 206/2004), o, in subordine, il 13.1.2004 (data di entrata in vigore della l. 369/2003, di conversione del d.l. 337/2003) o, in ulteriore subordine, il 29.11.2003 (data di entrata in vigore del d.l. 337/2003, poi convertito in legge 369/2003). 3. La censura è fondata in ragione delle considerazioni di séguito esposte. 4. Il ricorso interpella questa Corte sulla decorrenza della rivalutazione prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990, e applicabile, come anche il Sostituto Procuratore Generale rimarca, anche alla speciale elargizione concessa alle vittime del dovere. Si tratta, in particolare, dell’automatica rivalutazione annuale, commisurata al tasso 4 d’inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e volta a «mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell’importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione» (Cass., sez. lav., 30 maggio 2025, n. 14603, punto 4 dei Motivi della decisione). Alla decorrenza dal gennaio 2003, identificata dalla sentenza d’appello e dal controricorrente, il ricorso contrappone un diverso dies a quo, legato al 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, richiamata dal d.l. n. 159 del 2007). 5. Al fine d’inquadrare le questioni devolute, giova ripercorrere, nei suoi tratti salienti, l’evoluzione della disciplina applicabile. 5.1. L’art. 1 della legge n. 302 del 1990, nell’introdurre «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», attribuisce una elargizione «[a] chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (comma 1) o «in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale» (comma 2). 5.2. La medesima elargizione spetta «a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi» legati a contesti terroristici o mafiosi (comma 3) o «in conseguenza dell’assistenza prestata e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica 5 sicurezza, nel corso di azioni od operazioni» di cui al medesimo art. 1 della legge n. 302 del 1990, che si siano svolte «nel territorio dello Stato» (comma 4). 5.3. Il d.l. n. 337 del 2003 è intervenuto allo scopo di «prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all’estero» (Preambolo del citato decreto-legge). 5.4. In tale contesto, il legislatore ha rideterminato l’importo dell’elargizione di cui all’art. 1 della legge n. 302 del 1990 e, all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 337 del 2003, così come modificato in sede di conversione, ha innalzato l’importo dell’elargizione ad Euro 200.000,00, con esclusivo riguardo agli eventi successivi alla data del primo gennaio 2003. 6.– La legge 3 agosto 2004, n. 206, ha quindi dettato «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e, nell’àmbito di una ridefinizione organica della normativa, all’art. 5, comma 1, ha fissato l’ammontare dell’elargizione di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, destinata alle vittime del terrorismo, «nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale». La citata misura massima, dapprima circoscritta agli eventi successivi al primo gennaio 2003, assume così portata generale, come anche il Sostituto Procuratore Generale rammenta nella memoria scritta. 6 6.1. Il legislatore, all’art. 5, comma 2, ha quindi esteso tale incremento «anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all’articolo 6», comma 1. La previsione da ultimo richiamata prescrive di rivalutare «le percentuali d’invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore» della legge n. 206 del 2004, «tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale». 7. L’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, definisce la platea delle vittime del dovere, includendo, anzitutto, i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466: i magistrati ordinari, i militari dell’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, «i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2» della legge n. 466 del 1980, «abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego». 7.1. Fra le vittime del dovere si annoverano anche «gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto 7 di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità». 7.2. Alle vittime del dovere l’art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 equipara «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». 8.– Alle vittime del dovere, così come definite dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, si raccorda la previsione dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), che viene in rilievo nell’odierno giudizio. 8.1. Nella formulazione originaria, la disposizione in esame contemplava l’erogazione, per il solo anno 2007, dell’elargizione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004 e identificava i beneficiari nelle «vittime del dovere […], di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», nelle «vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, […] riconosciute alla data di entrata in vigore», del decreto-legge e nei familiari superstiti di entrambe le categorie di vittime. 8 8.2. La legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, ha esteso anche agli anni successivi una provvidenza originariamente limitata all’anno 2007 e ha poi avuto cura di quantificare le coperture finanziarie indispensabili. 9.– Nell’odierno giudizio, si controverte sulla speciale elargizione regolata dall’art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004 che l’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 ha esteso anche alle vittime del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005. 10.– Nel dirimere la questione ermeneutica oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, occorre muovere dal dato testuale, che presenta un tenore inequivocabile. 10.1. L’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 sancisce la corresponsione alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti delle «elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206», determinate nella misura massima di Euro 200.000,00, a partire dal 26 agosto 2004. 10.2. L’estensione così disposta si correla, dunque, a un preciso referente normativo, la legge n. 206 del 2004, e alla rideterminazione dell’importo della speciale elargizione, in quel contesto operata in termini generali e non più settoriali, come nel d.l. n. 337 del 2003. 11.– Il dettato letterale rivela la volontà del legislatore del d.l. n. 159 del 2007 di estendere la provvidenza, così come concretamente definita nel suo importo pecuniario dalla legge n. 206 del 2004. 11.1. Dal richiamo all’elargizione disciplinata dalla legge n. 206 del 2004 derivano i seguenti corollari. 12.– In primo luogo, la menzione dell’importo fissato dalla legge n. 206 del 2004 implica, quale conseguenza 9 ineludibile, l’operatività del peculiare meccanismo di rivalutazione, finalizzato all’adeguamento dell’ammontare quantificato dalla legge. 12.1.– Nel menzionare la provvidenza disciplinata dall’art. 5 della legge n. 206 del 2004, la legge ha consapevolmente scelto di estendere anche un profilo che definisce e rappresenta il tratto qualificante di tale assetto: la rivalutazione dell’importo. La normativa richiamata è inscindibile e non può essere applicata in modo parziale, avulso da quella rivalutazione che vale a garantire la perdurante adeguatezza della tutela. La rivalutazione non può che decorrere dal 26 agosto 2004, in quanto il legislatore del 2004 ha determinato alla stregua dei valori attuali l’importo di Euro 200.000,00. Pertanto, a decorrere dell’entrata in vigore della legge, tale importo dev’essere maggiorato della rivalutazione, al fine di neutralizzare gli effetti delle dinamiche inflattive. 12.2.– Non può essere condivisa la tesi, sostenuta dall’Amministrazione nella fase precedente questo giudizio di legittimità, che ancora il dies a quo della rivalutazione alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007, sul presupposto che una diversa interpretazione confligga con il canone d’irretroattività (art. 11 delle preleggi). È la legge stessa, nel riallacciarsi alla disciplina della legge n. 206 del 2004, a sancire l’applicazione del meccanismo di adeguamento che a tale disciplina si affianca, secondo le cadenze temporali previste dalla normativa richiamata. Nessun elemento testuale corrobora la diversa esegesi che, per le vittime del dovere, fa decorrere l’adeguamento di un importo fissato ai valori dell’agosto 2004 soltanto dalla successiva entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007. In tal modo si determinerebbe una discrepanza, in antitesi con 10 l’intento del legislatore di allineare il trattamento riservato alle diverse categorie di vittime, ponendo rimedio alle disarmonie di una normativa stratificata e frammentaria. 13.– In secondo luogo, il richiamo espresso alla legge n. 206 del 2004 non avvalora la più ampia lettura delineata nella sentenza d’appello, che enfatizza le novità introdotte dal d.l. n. 337 del 2003 e fa così decorrere la rivalutazione dal gennaio 2003. 13.1.– Sul versante letterale, è significativo che la legge non racchiuda alcun riferimento al d.l. n. 337 del 2003, comunque contraddistinto da un àmbito oggettivo più circoscritto, riguardante i soli eventi successivi al gennaio 2003, e da una quantificazione peraltro riferita al novembre 2003. 13.2.– Alle medesime conclusioni induce la finalità perequativa che ispira l’avvicendarsi degl’interventi normativi e non manca di orientare nell’interpretazione della disciplina vigente (Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7761). Tale finalità trova concreta e vincolante espressione proprio nell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, disposizione che, per tutte le elargizioni erogate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, ridetermina in Euro 200.000,00 la misura massima e in via generale compie tale stima in relazione ai valori dell’agosto 2004. Allo scopo di razionalizzare l’assetto previgente, il legislatore supera così le disposizioni settoriali del d.l. n. 337 del 2003 e generalizza una determinazione originariamente indirizzata a una più limitata platea di beneficiari, commisurandola all’agosto 2004. Il medesimo obiettivo d’introdurre una disciplina unitaria si ravvisa nelle previsioni dell’art. 5, comma 2, della legge n. 206 del 2004 che prescrivono l’adeguamento anche per le erogazioni già disposte. La legge n. 206 del 2004 riveste dunque un ruolo 11 cruciale nel percorso di progressiva armonizzazione, che si riverbera anche sull’omogenea decorrenza della rivalutazione di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990. Tale ruolo è confermato dal d.l. n. 159 del 2007, che ricalca la legge n. 206 del 2004 nell’estendere la normativa di favore alle vittime del dovere. 13.3.– Né l’assetto così ricostruito presta il fianco a censure d’illegittimità costituzionale. La modulazione temporale di ogni disciplina promana da scelte eminentemente discrezionali e, in questa prospettiva, il fluire del tempo può assurgere a valido elemento distintivo (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 2018). Nel caso di specie, il sistema prefigurato dalla legge incide su una componente accessoria (il meccanismo di adeguamento di una prestazione di notevole importo nel suo valore base) e contempera in modo tutt’altro che arbitrario e sproporzionato la tutela assistenziale (art. 38 Cost.) con la necessità di tener conto delle risorse disponibili (art. 81 Cost.). Il dies a quo individuato dalla legge per l’adeguamento dell’elargizione si raccorda a un processo di attuazione necessariamente graduale dei princìpi presidiati dall’art. 38 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 259 del 2017) e non pregiudica la complessiva effettività della tutela. 14. Conferma dell’iter argomentativo fin qui svolto si trae anche da Cass. 29/12/2024, n. 34795 che, nel respingere un motivo di ricorso che contestava la fissazione al 26/08/2004 della decorrenza del medesimo termine di rivalutazione, ha individuato la legge 206 del 2004 come decisiva per rideterminare gli importi e i contorni della speciale elargizione con conseguente legittimità della decorrenza della rivalutazione dalla data della sua entrata in vigore. 12 15. Dalle considerazioni svolte derivano l’accoglimento del primo motivo e la cassazione della sentenza impugnata. 16.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004». 17. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione gli artt. 22, comma, 36, della legge n. 724/1994, e 16, comma 6, della legge n. 412/1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. censurando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione a corrispondere sull’importo già rivalutato della speciale elargizione una tantum anche gli interessi legali, che – al contrario – potevano essere liquidati solo nella eventuale misura eccedente l’importo della suddetta rivalutazione. 18. Il motivo è infondato. 19. La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che in proposito ha così disposto: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall’1.1.2003; condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la differenza dovuta pari ad € 23.200,00, oltre interessi legali su tale importo dal 121° 13 giorno successivo alla data del D.M. n. 420 del 24.10.2019 al saldo». 20. Per questa via la sentenza impugnata ha applicato gli interessi in misura legale, sulla somma determinata in ragione dei criteri di legge, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. 21. Il Ministero ricorrente confonde la consistenza monetaria della prestazione, comprensiva della rivalutazione dell’importo conteggiata in virtù del meccanismo legale di cui si è detto, con gli accessori derivanti dal tardivo pagamento della prestazione rivalutata. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte con la pronuncia Cass. 30/05/2025 n. 14603 che ha chiarito sul punto: «si rileva che a tenore dell’articolo 8, commi 1 e 2, l. n. 302/1990 la speciale elargizione una tantum, di cui si è detto, è soggetta ad una automatica rivalutazione annuale, in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Funzione della norma è quella di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell’importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione. E’ evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell’ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato.». 22. Va respinto, in definitiva, il secondo motivo di ricorso. L’accoglimento del primo ricorso determina, come già 14 evidenziato, il rinvio alla Corte di Appello competente alla quale è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 30 settembre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente (CC ET) (LU PO)
- ricorrente -
contro IE IR, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO MARIA GUERRA, PAOLO GUERRA;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 263/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2023 R.G.N. 196/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto Provvidenze per le vittime del dovere. Speciale elargizione. Decorrenza della rivalutazione. R.G.N. 22354/2023 Ud. 30/09/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 1660 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: ROSETTI RICCARDO Data pubblicazione: 25/01/2026 2 udito l'Avvocato dello Stato EMANUELE FEOLA per la parte ricorrente;
udito l'Avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA per la parte controricorrente. Fatti di causa: 1. Con la sentenza n. 76/2023, pubblicata il 23 maggio 2023, il Tribunale di Cremona, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di OL RI e ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 3 L. n. 466/1980 con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata a decorrere dall’01/01/2003 anziché dall’01/11/2007, data dalla quale il Ministero della Difesa aveva computato la rivalutazione, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero a corrispondere al ricorrente la differenza dovuta di Euro 23.200,00 con gli interessi legali. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Ministero della Difesa contestando la decorrenza della rivalutazione individuata dal Tribunale di Cremona e la decisione di condannare il Ministero alla corresponsione degli interessi legali sulla somma rivalutata per asserito contrasto con il divieto del cumulo di rivalutazione e interessi per le prestazioni previdenziali pubbliche di cui all’art. 16, comma 6, della L. n. 421 del 1991. OL RI si è costituito in giudizio contestando l’appello e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 263/2023 depositata il 21/09/2023 la Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, ha respinto il gravame. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. OL RI si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto della impugnazione. 4. L’ufficio della Procura generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3 5. All’udienza pubblica del 30/09/2025, ascoltati il rappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge. Ragioni della decisione: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle preleggi, 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, 1 e 5 della legge 3 agosto del 2004, n. 206, 1, commi 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 1 e 4, del d.P.R. n. 243/2006, nonché 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. 2. Con lo strumento di impugnnazione il Ministero della Difesa, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, lamenta che la Corte di Appello di Brescia avrebbe errato nell’individuare nell’01/01/2003 la data di decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione e chiede di voler riconoscere come dies a quo il 26.8.2004 (data di entrata in vigore dell’art. 5, l. 206/2004), o, in subordine, il 13.1.2004 (data di entrata in vigore della l. 369/2003, di conversione del d.l. 337/2003) o, in ulteriore subordine, il 29.11.2003 (data di entrata in vigore del d.l. 337/2003, poi convertito in legge 369/2003). 3. La censura è fondata in ragione delle considerazioni di séguito esposte. 4. Il ricorso interpella questa Corte sulla decorrenza della rivalutazione prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990, e applicabile, come anche il Sostituto Procuratore Generale rimarca, anche alla speciale elargizione concessa alle vittime del dovere. Si tratta, in particolare, dell’automatica rivalutazione annuale, commisurata al tasso 4 d’inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e volta a «mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell’importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione» (Cass., sez. lav., 30 maggio 2025, n. 14603, punto 4 dei Motivi della decisione). Alla decorrenza dal gennaio 2003, identificata dalla sentenza d’appello e dal controricorrente, il ricorso contrappone un diverso dies a quo, legato al 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, richiamata dal d.l. n. 159 del 2007). 5. Al fine d’inquadrare le questioni devolute, giova ripercorrere, nei suoi tratti salienti, l’evoluzione della disciplina applicabile. 5.1. L’art. 1 della legge n. 302 del 1990, nell’introdurre «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», attribuisce una elargizione «[a] chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (comma 1) o «in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale» (comma 2). 5.2. La medesima elargizione spetta «a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi» legati a contesti terroristici o mafiosi (comma 3) o «in conseguenza dell’assistenza prestata e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica 5 sicurezza, nel corso di azioni od operazioni» di cui al medesimo art. 1 della legge n. 302 del 1990, che si siano svolte «nel territorio dello Stato» (comma 4). 5.3. Il d.l. n. 337 del 2003 è intervenuto allo scopo di «prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all’estero» (Preambolo del citato decreto-legge). 5.4. In tale contesto, il legislatore ha rideterminato l’importo dell’elargizione di cui all’art. 1 della legge n. 302 del 1990 e, all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 337 del 2003, così come modificato in sede di conversione, ha innalzato l’importo dell’elargizione ad Euro 200.000,00, con esclusivo riguardo agli eventi successivi alla data del primo gennaio 2003. 6.– La legge 3 agosto 2004, n. 206, ha quindi dettato «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e, nell’àmbito di una ridefinizione organica della normativa, all’art. 5, comma 1, ha fissato l’ammontare dell’elargizione di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, destinata alle vittime del terrorismo, «nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale». La citata misura massima, dapprima circoscritta agli eventi successivi al primo gennaio 2003, assume così portata generale, come anche il Sostituto Procuratore Generale rammenta nella memoria scritta. 6 6.1. Il legislatore, all’art. 5, comma 2, ha quindi esteso tale incremento «anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all’articolo 6», comma 1. La previsione da ultimo richiamata prescrive di rivalutare «le percentuali d’invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore» della legge n. 206 del 2004, «tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale». 7. L’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, definisce la platea delle vittime del dovere, includendo, anzitutto, i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466: i magistrati ordinari, i militari dell’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, «i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2» della legge n. 466 del 1980, «abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego». 7.1. Fra le vittime del dovere si annoverano anche «gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto 7 di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità». 7.2. Alle vittime del dovere l’art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 equipara «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». 8.– Alle vittime del dovere, così come definite dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, si raccorda la previsione dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), che viene in rilievo nell’odierno giudizio. 8.1. Nella formulazione originaria, la disposizione in esame contemplava l’erogazione, per il solo anno 2007, dell’elargizione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004 e identificava i beneficiari nelle «vittime del dovere […], di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», nelle «vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, […] riconosciute alla data di entrata in vigore», del decreto-legge e nei familiari superstiti di entrambe le categorie di vittime. 8 8.2. La legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, ha esteso anche agli anni successivi una provvidenza originariamente limitata all’anno 2007 e ha poi avuto cura di quantificare le coperture finanziarie indispensabili. 9.– Nell’odierno giudizio, si controverte sulla speciale elargizione regolata dall’art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004 che l’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 ha esteso anche alle vittime del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005. 10.– Nel dirimere la questione ermeneutica oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, occorre muovere dal dato testuale, che presenta un tenore inequivocabile. 10.1. L’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 sancisce la corresponsione alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti delle «elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206», determinate nella misura massima di Euro 200.000,00, a partire dal 26 agosto 2004. 10.2. L’estensione così disposta si correla, dunque, a un preciso referente normativo, la legge n. 206 del 2004, e alla rideterminazione dell’importo della speciale elargizione, in quel contesto operata in termini generali e non più settoriali, come nel d.l. n. 337 del 2003. 11.– Il dettato letterale rivela la volontà del legislatore del d.l. n. 159 del 2007 di estendere la provvidenza, così come concretamente definita nel suo importo pecuniario dalla legge n. 206 del 2004. 11.1. Dal richiamo all’elargizione disciplinata dalla legge n. 206 del 2004 derivano i seguenti corollari. 12.– In primo luogo, la menzione dell’importo fissato dalla legge n. 206 del 2004 implica, quale conseguenza 9 ineludibile, l’operatività del peculiare meccanismo di rivalutazione, finalizzato all’adeguamento dell’ammontare quantificato dalla legge. 12.1.– Nel menzionare la provvidenza disciplinata dall’art. 5 della legge n. 206 del 2004, la legge ha consapevolmente scelto di estendere anche un profilo che definisce e rappresenta il tratto qualificante di tale assetto: la rivalutazione dell’importo. La normativa richiamata è inscindibile e non può essere applicata in modo parziale, avulso da quella rivalutazione che vale a garantire la perdurante adeguatezza della tutela. La rivalutazione non può che decorrere dal 26 agosto 2004, in quanto il legislatore del 2004 ha determinato alla stregua dei valori attuali l’importo di Euro 200.000,00. Pertanto, a decorrere dell’entrata in vigore della legge, tale importo dev’essere maggiorato della rivalutazione, al fine di neutralizzare gli effetti delle dinamiche inflattive. 12.2.– Non può essere condivisa la tesi, sostenuta dall’Amministrazione nella fase precedente questo giudizio di legittimità, che ancora il dies a quo della rivalutazione alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007, sul presupposto che una diversa interpretazione confligga con il canone d’irretroattività (art. 11 delle preleggi). È la legge stessa, nel riallacciarsi alla disciplina della legge n. 206 del 2004, a sancire l’applicazione del meccanismo di adeguamento che a tale disciplina si affianca, secondo le cadenze temporali previste dalla normativa richiamata. Nessun elemento testuale corrobora la diversa esegesi che, per le vittime del dovere, fa decorrere l’adeguamento di un importo fissato ai valori dell’agosto 2004 soltanto dalla successiva entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007. In tal modo si determinerebbe una discrepanza, in antitesi con 10 l’intento del legislatore di allineare il trattamento riservato alle diverse categorie di vittime, ponendo rimedio alle disarmonie di una normativa stratificata e frammentaria. 13.– In secondo luogo, il richiamo espresso alla legge n. 206 del 2004 non avvalora la più ampia lettura delineata nella sentenza d’appello, che enfatizza le novità introdotte dal d.l. n. 337 del 2003 e fa così decorrere la rivalutazione dal gennaio 2003. 13.1.– Sul versante letterale, è significativo che la legge non racchiuda alcun riferimento al d.l. n. 337 del 2003, comunque contraddistinto da un àmbito oggettivo più circoscritto, riguardante i soli eventi successivi al gennaio 2003, e da una quantificazione peraltro riferita al novembre 2003. 13.2.– Alle medesime conclusioni induce la finalità perequativa che ispira l’avvicendarsi degl’interventi normativi e non manca di orientare nell’interpretazione della disciplina vigente (Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7761). Tale finalità trova concreta e vincolante espressione proprio nell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, disposizione che, per tutte le elargizioni erogate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, ridetermina in Euro 200.000,00 la misura massima e in via generale compie tale stima in relazione ai valori dell’agosto 2004. Allo scopo di razionalizzare l’assetto previgente, il legislatore supera così le disposizioni settoriali del d.l. n. 337 del 2003 e generalizza una determinazione originariamente indirizzata a una più limitata platea di beneficiari, commisurandola all’agosto 2004. Il medesimo obiettivo d’introdurre una disciplina unitaria si ravvisa nelle previsioni dell’art. 5, comma 2, della legge n. 206 del 2004 che prescrivono l’adeguamento anche per le erogazioni già disposte. La legge n. 206 del 2004 riveste dunque un ruolo 11 cruciale nel percorso di progressiva armonizzazione, che si riverbera anche sull’omogenea decorrenza della rivalutazione di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990. Tale ruolo è confermato dal d.l. n. 159 del 2007, che ricalca la legge n. 206 del 2004 nell’estendere la normativa di favore alle vittime del dovere. 13.3.– Né l’assetto così ricostruito presta il fianco a censure d’illegittimità costituzionale. La modulazione temporale di ogni disciplina promana da scelte eminentemente discrezionali e, in questa prospettiva, il fluire del tempo può assurgere a valido elemento distintivo (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 2018). Nel caso di specie, il sistema prefigurato dalla legge incide su una componente accessoria (il meccanismo di adeguamento di una prestazione di notevole importo nel suo valore base) e contempera in modo tutt’altro che arbitrario e sproporzionato la tutela assistenziale (art. 38 Cost.) con la necessità di tener conto delle risorse disponibili (art. 81 Cost.). Il dies a quo individuato dalla legge per l’adeguamento dell’elargizione si raccorda a un processo di attuazione necessariamente graduale dei princìpi presidiati dall’art. 38 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 259 del 2017) e non pregiudica la complessiva effettività della tutela. 14. Conferma dell’iter argomentativo fin qui svolto si trae anche da Cass. 29/12/2024, n. 34795 che, nel respingere un motivo di ricorso che contestava la fissazione al 26/08/2004 della decorrenza del medesimo termine di rivalutazione, ha individuato la legge 206 del 2004 come decisiva per rideterminare gli importi e i contorni della speciale elargizione con conseguente legittimità della decorrenza della rivalutazione dalla data della sua entrata in vigore. 12 15. Dalle considerazioni svolte derivano l’accoglimento del primo motivo e la cassazione della sentenza impugnata. 16.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004». 17. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione gli artt. 22, comma, 36, della legge n. 724/1994, e 16, comma 6, della legge n. 412/1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. censurando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione a corrispondere sull’importo già rivalutato della speciale elargizione una tantum anche gli interessi legali, che – al contrario – potevano essere liquidati solo nella eventuale misura eccedente l’importo della suddetta rivalutazione. 18. Il motivo è infondato. 19. La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che in proposito ha così disposto: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall’1.1.2003; condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la differenza dovuta pari ad € 23.200,00, oltre interessi legali su tale importo dal 121° 13 giorno successivo alla data del D.M. n. 420 del 24.10.2019 al saldo». 20. Per questa via la sentenza impugnata ha applicato gli interessi in misura legale, sulla somma determinata in ragione dei criteri di legge, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. 21. Il Ministero ricorrente confonde la consistenza monetaria della prestazione, comprensiva della rivalutazione dell’importo conteggiata in virtù del meccanismo legale di cui si è detto, con gli accessori derivanti dal tardivo pagamento della prestazione rivalutata. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte con la pronuncia Cass. 30/05/2025 n. 14603 che ha chiarito sul punto: «si rileva che a tenore dell’articolo 8, commi 1 e 2, l. n. 302/1990 la speciale elargizione una tantum, di cui si è detto, è soggetta ad una automatica rivalutazione annuale, in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Funzione della norma è quella di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell’importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione. E’ evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell’ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato.». 22. Va respinto, in definitiva, il secondo motivo di ricorso. L’accoglimento del primo ricorso determina, come già 14 evidenziato, il rinvio alla Corte di Appello competente alla quale è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 30 settembre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente (CC ET) (LU PO)