Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026REG.PROV.COLL.
N. 00146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sferracavallo n. 146/A;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02025/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento n. prot.-OMISSIS- del 6.9.2017, notificato il 13.9.2017, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. NO Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia si colloca nell’alveo della più ampia vicenda concernente un manufatto a destinazione abitativa sito in Palermo, via -OMISSIS-, realizzato su area censita al catasto terreni del Comune di Palermo, foglio -OMISSIS-. Secondo la ricostruzione emergente dagli atti del pregresso giudizio relativo alla repressione edilizia, si tratta di un fabbricato di circa mt. 20,00 x 8,00, sviluppato su due elevazioni fuori terra e articolato in due unità abitative, realizzato in assenza di titolo.
Sul piano sostanziale, gli interessati richiamano la presentazione di un’istanza edilizia in data 7 giugno 2002 (prot.-OMISSIS-) e, successivamente, di una domanda di rilascio di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/1985, presentata il 19 marzo 2008 (prot. -OMISSIS-), allegando, nella loro prospettazione, elementi relativi alla collocazione urbanistica dell’area e alla dedotta possibilità di ricondurre l’edificio entro parametri ritenuti conformi.
La sequenza amministrativa prende avvio dall’ingiunzione di demolizione n.-OMISSIS-\-OMISSIS-\-OMISSIS-, prot. -OMISSIS-\-OMISSIS-\-OMISSIS-del 28 novembre 2007, notificata l’11 gennaio 2008, con la quale il Comune di Palermo ha ordinato la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. A fronte della mancata esecuzione dell’ingiunzione, l’Amministrazione ha quindi adottato l’atto di accertamento dell’inottemperanza, recato dal provvedimento -OMISSIS-notificato il 19 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Gli atti di causa danno poi conto della nota del 6 febbraio 2017 relativa alla trascrizione dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale, richiamata nella decisione di primo grado. In tale cornice, con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 6 settembre 2017, notificato il 13 settembre 2017, il Comune di Palermo ha intimato lo sgombero dell’immobile.
2. Sul versante processuale, l’ingiunzione di demolizione del 2007 è stata impugnata dal sig. -OMISSIS- con ricorso iscritto al n.g.r. 800/2008 innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo; il giudizio è stato definito con sentenza n. 580/2019, che ha respinto il ricorso. Tale pronuncia è stata a sua volta appellata innanzi a questo Consiglio con ricorso iscritto al n.g.r. 992/2019 ed è stata definita con sentenza n. 988/2022, che ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado.
3. L’odierno giudizio riguarda, invece, specificamente l’intimazione di sgombero prot. n.-OMISSIS- del 6 settembre 2017. Avverso tale provvedimento è stato introdotto giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, iscritto al n.g.r. 739/2018, in esito alla trasposizione di un ricorso straordinario; nel giudizio hanno agito i sigg.ri -OMISSIS- ed ha resistito il Comune di Palermo. Con sentenza n. 2025/2023, pubblicata il 19 giugno 2023, il T.A.R. ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso in appello sottoscritto in data 16 gennaio 2024 e iscritto al n.g.r. 146/2024, i sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e, in via conseguenziale, l’annullamento del provvedimento di sgombero prot. n.-OMISSIS- del 6 settembre 2017, nonché degli atti indicati come connessi, presupposti e conseguenziali nell’atto di gravame. Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, concludendo per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
5. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare, il Collegio reputa necessario scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dagli appellanti, giacché essa, se fondata, assorbirebbe ogni ulteriore profilo di merito.
Gli appellanti sostengono che, una volta intervenuta l’acquisizione del bene al patrimonio comunale in conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune non avrebbe potuto intimare lo sgombero con strumenti autoritativi, dovendo piuttosto agire nelle forme e con i rimedi propri del diritto civile, atteso che il bene, non risultando destinato a pubblico servizio né concretamente utilizzato per finalità pubbliche, sarebbe riconducibile al patrimonio disponibile e, dunque, la controversia apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.
L’eccezione non può essere condivisa.
Occorre, in primo luogo, delimitare l’oggetto effettivo del giudizio. La controversia non attiene all’esercizio, da parte del Comune, di una pretesa possessoria o restitutoria azionata in posizione paritetica, né alla verifica di un rapporto privatistico di godimento. Essa ha ad oggetto, piuttosto, l’impugnazione di un provvedimento amministrativo espresso, ossia l’intimazione di sgombero prot. n.-OMISSIS- del 6 settembre 2017, adottata – come ricostruito nella sentenza di primo grado – all’esito della sequenza procedimentale propria della vigilanza edilizia: ordine di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione e trascrizione, quindi ordine di rilascio.
In tale prospettiva, il riparto di giurisdizione non può essere risolto mediante il solo richiamo alla qualificazione patrimoniale del bene, ma deve essere ancorato alla natura della situazione giuridica fatta valere e, soprattutto, al fatto che la tutela richiesta investe direttamente la legittimità dell’esercizio di un potere amministrativo concretamente agito mediante un atto provvedimentale.
Né vale, in senso contrario, la dedotta assenza di una destinazione del bene a pubblico servizio e la conseguente riconducibilità dello stesso al patrimonio disponibile. Anche a voler prescindere, in questa sede, da ogni ulteriore approfondimento classificatorio, tale prospettazione non risulta decisiva sul piano del riparto. L’intimazione di sgombero impugnata, infatti, non si presenta come iniziativa libera del Comune in quanto proprietario, bensì come atto funzionalmente inserito nella sequenza amministrativa che consegue all’illecito edilizio e agli effetti dell’inottemperanza, come emerge dalla ricostruzione contenuta nella pronuncia impugnata. La controversia, pertanto, non riguarda “come” l’Amministrazione eserciti un diritto dominicale in via paritetica, ma “se” sia legittimo l’esercizio del potere, nella forma del provvedimento adottato e impugnato.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata e va respinta.
II. Respinta, nei sensi sopra chiariti, l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, il Collegio può procedere allo scrutinio delle censure di merito.
Va, in via generale, rilevato che l’atto di gravame – nel dichiarato intento di riproporre integralmente le doglianze già svolte in prime cure – presenta un’esposizione non sempre lineare, talora sovrapponendo profili eterogenei (violazioni di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, proporzionalità, partecipazione procedimentale, illegittimità derivata), e aggiungendo ulteriori rilievi nel capo finale (CAP. D). Ciò nondimeno, le censure sono agevolmente riconducibili, quanto al loro nucleo essenziale, ai motivi che seguono.
È, peraltro, decisivo osservare che la sentenza impugnata fonda il proprio percorso argomentativo su una qualificazione netta dell’atto qui in contestazione: l’intimazione di sgombero è ricondotta a provvedimento vincolato, adottato quale sviluppo consequenziale della sequenza tipica di vigilanza edilizia (abusività del manufatto, accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, acquisizione del bene al patrimonio comunale), con la conseguenza che l’atto non richiede un quid pluris motivazionale e non postula il previo accertamento della responsabilità personale degli odierni esponenti nella realizzazione delle opere. È su tale snodo che l’appello avrebbe dovuto misurarsi in modo puntuale e decisivo; ciò, come si dirà, non avviene.
III. In apertura del CAP. B, gli appellanti affermano che quanto esposto in fatto debba valere “anche” quale parte motiva.
Il rilievo non può essere condiviso. Esso, infatti, non individua un errore di diritto, un vizio specifico della sentenza o un profilo di illegittimità dell’atto gravato, ma si limita a operare un rinvio generico alla narrativa. In quanto tale, non integra una censura autosufficiente, dotata di autonoma capacità demolitoria, e non può fondare la richiesta riforma.
IV. Con successiva doglianza gli appellanti insistono sulla stabile dimora nell’immobile con i rispettivi nuclei familiari, sulla dedotta assenza di alternative abitative, su condizioni di salute ritenute gravi, sulla prospettata mancata conoscenza di atti antecedenti e su un asserito trattamento diseguale in ambito familiare.
Il motivo è infondato.
Il Collegio non ignora la delicatezza umana delle condizioni rappresentate; tuttavia, il giudizio ha ad oggetto la legittimità di un ordine di rilascio che il primo giudice ha ricondotto, con argomentazione chiara, alla sequenza repressiva culminata nell’acquisizione del bene al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza. In tale cornice, le circostanze personali e sociali addotte non sono idonee a mutare la qualificazione giuridica dell’atto, né a trasformare un provvedimento consequenziale, ritenuto vincolato, in una determinazione discrezionale che imporrebbe una comparazione individualizzata degli interessi.
Quanto, poi, alla dedotta mancata conoscenza degli atti presupposti, la sentenza impugnata ha espressamente rilevato che l’accertamento di inottemperanza, pur gravato, “non risulta sospeso”. Tale circostanza esclude che l’amministrazione fosse tenuta a soprassedere automaticamente nella sequenza consequenziale in assenza di una misura interinale idonea a paralizzarne gli effetti. Anche sotto tale profilo, pertanto, la censura non coglie nel segno.
V. Gli appellanti sostengono, poi, che gli effetti incisivi riconnessi alla disciplina repressiva presupporrebbero un accertamento di responsabilità personale nella realizzazione dell’abuso, non potendo riflettersi su soggetti che assumono di essere estranei alle opere.
La censura non persuade.
L’atto qui scrutinato non è l’ingiunzione demolitoria né l’accertamento dell’illecito nella sua genesi, bensì l’intimazione di sgombero quale provvedimento adottato a valle di abusività, inottemperanza e acquisizione. In tale prospettiva, l’ordine di rilascio è volto a far cessare una situazione di occupazione incompatibile con l’assetto conseguente alla sequenza amministrativa; esso non si configura come misura “personalmente sanzionatoria” calibrata sulla colpevolezza individuale. Coerentemente, il giudice di prime cure ha ritenuto che lo sgombero non implichi il previo accertamento della responsabilità degli esponenti in riferimento alla realizzazione della struttura. L’appello non offre elementi idonei a superare tale affermazione, che resta congrua rispetto alla natura dell’atto come qualificata in sentenza.
VI. Gli appellanti deducono, ancora, che lo sgombero sarebbe stato disposto “ ex abrupto ”, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, prospettando la doverosità di misure meno incisive.
Il motivo non è fondato.
La doglianza presuppone l’esistenza di un ambito di scelta discrezionale nel quale l’amministrazione avrebbe dovuto graduare l’intervento tra opzioni alternative. Ma la sentenza impugnata – e l’appello non la confuta utilmente sul punto – ha ricondotto l’ordine di sgombero a provvedimento vincolato, consequenziale a presupposti tipici (abusività – inottemperanza – acquisizione). In tale assetto, la proporzionalità non può essere invocata per imporre all’amministrazione una “scelta alternativa” idonea a neutralizzare gli effetti della sequenza repressiva come delineata dal primo giudice. Ne consegue l’infondatezza della censura.
VII. Gli appellanti richiamano la pendenza di ulteriori contenziosi e deducono che il Comune avrebbe dovuto soprassedere, prospettando altresì un vizio di illegittimità derivata dell’ordine di sgombero rispetto agli atti presupposti.
La censura non è fondata.
È dirimente, ancora una volta, la circostanza valorizzata dal TAR Sicilia: l’accertamento di inottemperanza, pur impugnato, “non risulta sospeso”. In mancanza di una misura cautelare o di altro provvedimento interinale idoneo a paralizzare l’efficacia degli atti presupposti, la mera pendenza del giudizio non determina, di regola, un obbligo automatico di arresto della sequenza consequenziale.
Quanto, poi, alla dedotta illegittimità derivata, essa viene prospettata in termini generali e non si confronta in modo specifico con la ricostruzione della sentenza appellata circa la persistente efficacia dei presupposti sui quali l’ordine di rilascio si innesta. Ne consegue che anche tale profilo va disatteso.
VIII. Gli appellanti lamentano carenza motivazionale dell’ordine di sgombero, invocando l’art. 3 della l. n. 241/1990.
La censura è infondata.
Il primo giudice ha affermato che l’ordine di sgombero, in quanto atto vincolato a fronte di abusività, inottemperanza e acquisizione, non necessita di motivazione ulteriore intesa come rinnovata ponderazione discrezionale. L’appello, in realtà, sollecita proprio quella ponderazione aggiuntiva che la sentenza impugnata reputa non dovuta, ma non fornisce argomenti idonei a incrinare la premessa (vincolatezza consequenziale) sulla quale tale conclusione poggia. Ne deriva il rigetto del motivo.
IX. Gli appellanti deducono che il decorso del tempo e la disciplina dei termini di conclusione del procedimento inciderebbero sulla legittimità dello sgombero.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha escluso che il tempo trascorso possa consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione derivante da abusività e inottemperanza, negando che il decorso temporale determini un “consumo” del potere tale da travolgere l’atto consequenziale. L’appello non reca elementi idonei a superare tale argomentazione, coerente con la struttura della fattispecie come ricostruita in primo grado.
X. Gli appellanti insistono, infine, sulla collocazione urbanistica dell’area, sulla dedotta edificabilità e sulla possibilità di regolarizzazione, richiamando la figura della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”.
La censura non è accoglibile.
La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il tentativo di rimettere in discussione la natura abusiva del manufatto, valorizzando l’esito del contenzioso sull’ingiunzione demolitoria e, più in generale, la non decisività – in questa sede – di argomenti che tendono a spostare il baricentro del giudizio dall’ordine di sgombero ai presupposti edilizi. In tale prospettiva, il richiamo alla zonizzazione e alla regolarizzazione non incide sul nucleo giustificativo dell’atto impugnato, collocato dal primo giudice nella sequenza consequenziale derivante dall’inottemperanza e dall’acquisizione.
XI. Nel CAP. D gli appellanti sviluppano ulteriori doglianze: da un lato insistono sull’omessa partecipazione procedimentale, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare forme di interlocuzione anche in presenza di provvedimenti vincolati; dall’altro invocano argomenti di economicità e buon andamento, prospettando la maggiore “convenienza” della regolarizzazione rispetto alla demolizione.
Anche tali censure non possono essere accolte.
Quanto alla partecipazione procedimentale, la sentenza impugnata ha motivato la vincolatezza dell’atto e ne ha tratto coerentemente la conseguenza della non necessità di un apporto partecipativo volto a incidere su valutazioni discrezionali che, in tale prospettiva, non sono configurabili. Gli appellanti, in concreto, non dimostrano quale spazio decisorio residuo sarebbe rimasto aperto, tale da rendere decisiva l’interlocuzione auspicata, una volta riconosciuta la natura consequenziale dell’ordine di rilascio.
Quanto all’argomento di economicità, esso non può essere utilizzato per sovvertire l’assetto legale della vigilanza edilizia e gli effetti che la sentenza impugnata ricollega all’inottemperanza e alla conseguente acquisizione. Anche sotto tale profilo, pertanto, l’appello non coglie nel segno.
In definitiva, i motivi di appello risultano infondati (o comunque non decisivi nei termini delineati dalla sentenza impugnata, nella parte in cui tendono a riaprire il tema dei presupposti edilizi) e l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia appellata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 146 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
NO Di TT, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Di TT | RO AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.