Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tabano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9CB4017B5, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone, Arianna Giovannelli, Sara Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asl 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del Bando e del Disciplinare di gara della “ Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano - CUP E38I18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila) – CIG: B9CB4017B5 ” (valore complessivo dell’appalto € 132.926.418,5; importo a base d’asta € 110.168.735,71);
- del provvedimento che li approva, ossia della determinazione di indizione ed approvazione degli atti di gara n. 229 del 23 dicembre 2025, assunta dall'Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza e di tutte le presupposte, connesse e conseguenti determinazioni a contrarre e di avvio della procedura di gara;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 Abruzzo di Avezzano - Sulmona - L'Aquila n. 2638 del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto la decisione a contrarre e l’approvazione dei documenti di gara (non nota allo stato, se non negli estremi);
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione integrale del Bando e del Disciplinare di gara, previa corretta riformulazione della lex specialis , con conseguente assegnazione dei nuovi termini relativi alla suddetta gara (CIG: B9CB4017B5).
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da Tabano Srl il 16 febbraio 2026:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione di RE n. 35 del 29 gennaio 2026, avente ad oggetto “ Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano CUP E38I18000450006. Rettifica Determinazione e documentazione di gara: Disciplinare di gara, e Proroga termini ”;
- del Disciplinare di gara e del Bando di gara, così come rettificati per effetto della determina RE n. 35 del 29 gennaio 2026, sopra citata (e di poi ulteriormente modificato con la determina RE n. 50 del 12 febbraio 2026, avente ad oggetto “2 Rettifica documentazione di gara: Disciplinare di Gara”);
- di ogni atto connesso, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione integrale del Bando e del Disciplinare di gara;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Tabano Srl il 18 marzo 2026:
per l’annullamento:
- della determina RE n. 50 del 12 febbraio 2026, avente ad oggetto “ Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di avezzano cup e38i18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila) - 2° Rettifica documentazione di gara: Disciplinare di Gara ”;
- del disciplinare di gara così come rettificato per effetto della predetta determina RE n. 50 del 12 febbraio 2026;
- della determina RE n. 60 del 18 febbraio 2026, avente ad oggetto “ gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano CUP e38i18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila). 3° Rettifica Determinazione e documentazione di gara: Disciplinare di gara, 2° Proroga termini ”;
- del Disciplinare di gara così come modificato per effetto della predetta determina RE n. 60 del 18 febbraio 2026;
- della determina RE n. 80 del 2 marzo 2026, avente ad oggetto “ gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano CUP e38i18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila). Esecuzione ordinanza Tar Abruzzo - L’Aquila n. 40/2026 ”;
- del Bando e del Disciplinare di gara, così come rettificati per effetto della predetta determina RE n. 80 del 2 marzo 2026
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione del Bando e del Disciplinare di gara, così come rettificati, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa di settore.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RE - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. SI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con Bando pubblicato sulla piattaforma di pubblicità legale presso ANAC in data 30 dicembre 2025, l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (di seguito, RE) ha indetto una procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del D.lgs. 36/2023), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano.
Il valore stimato complessivo dell’appalto ammonta a € 132.926.418,5, mentre l’importo a base d’asta è pari a € 110.168.735,71.
Ritenendo i requisiti di partecipazione previsti dal bando illegittimi e lesivi della propria possibilità di partecipazione alla gara, la società Tabano Srl, odierna ricorrente, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 5 febbraio 2026, con cui ha chiesto l’annullamento del Bando e degli altri atti in epigrafe indicati, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione e di massima partecipazione alla gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 2, comma 4, dell’Allegato II. 12 al D.lgs. 36/2023 - Manifesta irragionevolezza e illogicità;
2) Violazione del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione e di massima partecipazione alla gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 4 e 7, dell’allegato ii.3 del D.lgs. 36/2023; manifesta irragionevolezza e illogicità della clausola impositiva dell’obbligo di assumere una percentuale pari al 30% di personale femminile;
3) Illegittimità del criterio premiale della “sede legale” per violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, violazione dei principi del favor partecipationis e di libera concorrenza;
4) Sulla domanda di condanna alla ripubblicazione del bando e del disciplinare, emendati dai vizi contestati e sull’interesse alla ripubblicazione del bando e del disciplinare di gara.
Si è costituita in giudizio, in data 5 febbraio 2026, RE, con memoria di stile.
In data 16 febbraio 2026 parte ricorrente, preso atto delle modifiche alla legge di gara nel frattempo adottate da RE, ha depositato primo ricorso per motivi aggiunti censurando la mancata nuova pubblicazione del Bando di gara, nello specifico contestando “ in radice la possibilità, per la stazione appaltante, di apportare modifiche più che significative agli atti di gara e, in particolare, ai requisiti di partecipazione (oltre che ai criteri premiali di natura soggettiva), senza ripubblicare interamente il bando e tutti i relativi atti di gara. ”.
In data 23 febbraio 2026 RE ha depositato memoria con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto “ l’Amministrazione con la prima rettifica intervenuta con la Determina Dirigenziale n.35 del 29.01.2026, ha modificato il Disciplinare di Gara poiché erano pervenuti quesiti relativi alla documentazione di gara con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione e requisiti premiali .” ed ha, altresì, eccepito l’improcedibilità anche dei motivi aggiunti in quanto successivamente all’emissione dei provvedimenti impugnati da Tabano Srl coi predetti primi motivi aggiunti “ l’amministrazione con Determina Dirigenziale n.50 del 12 febbraio 2026 avente ad oggetto “2° Rettifica documentazione di gara: Disciplinare di Gara” all’esito di un approfondimento istruttorio ha rilevato la necessità di procedere ad una ulteriore modifica del Disciplinare di gara della procedura de qua. Per l’effetto la S.A. ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma e-procurement G.I.A.D.A. e sul sito web www.areacom.eu, la “terza formulazione del Disciplinare di Gara” nei termini della rettifica intervenuta con D.D. n.50 del 2026:… Tuttavia, il ricorrente nonostante la conoscenza di tale ulteriore Determina di rettifica in uno alla pubblicazione della “terza formulazione del Disciplinare” non ha sottoposto a gravame tali provvedimenti, i quali, non sono meramente confermativi dei precedenti. ”.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026 è stata emessa l’ordinanza n. 40/2026, con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare affermando, fra l’altro, che “ con riferimento alla eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo svolta da RE, il Collegio rileva che la società ricorrente non aveva chiesto nel predetto ricorso solo l’annullamento della documentazione di gara in parte qua, ossia relativamente alle categorie SOA richieste, al criterio premiale di territorialità e all’obbligo di assunzione di personale giovanile e femminile, ma anche (quarto motivo) la ripubblicazione del Bando per le asserite plurime illegittimità della documentazione di gara e, dunque, le modifiche operate da RE rispetto ai tre punti sopra individuati a delle categorie SOA operata da RE non rende il ricorso improcedibile non avendo RE proceduto alla ripubblicazione della documentazione di gara richiesta da parte ricorrente a fronte delle illegittimità denunciate; - con riferimento alla eccezione di improcedibilità dei motivi aggiunti svolta da RE, il Collegio osserva che i termini per l’impugnazione delle determinazioni nn. 50 e 60 di RE non sono ancora decorsi;… ”.
In data 18 marzo 2026 parte ricorrente ha depositato secondo ricorso per motivi aggiunti avverso le determine RE nn. 50, 60 e 80 rispettivamente del 12 febbraio 2026, 18 febbraio 2026 e 2 marzo 2026, richiedendo ancora una volta la nuova pubblicazione degli atti di gara.
Con memoria depositata in data 27 marzo 2026 RE ha dato atto del fatto di avere preso atto di quanto stabilito dall’ordinanza n. 40/2026 di questo Tribunale e di avere conseguentemente, in ottemperanza a tale ordinanza, “ adottato la Determina Dirigenziale n. 80 del 2 marzo 2026, con cui ha proceduto alla nuova pubblicazione degli atti di gara nonché alla fissazione nuovo termine di presentazione delle offerte… ” affermando, poi, che il secondo ricorso per motivi aggiunti sarebbe infondato “ avendo AREACOM disposto l’immediata pubblicazione sulla piattaforma ANAC, del bando con la nuova data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 04.05.2026 ”.
In data 3 aprile 2026 parte ricorrente ha depositato propria nota in cui ha affermato che “ L’adozione di nuovi provvedimenti che hanno modificato il bando originario, emendandolo dai vizi contestati nel ricorso e la ripubblicazione del bando rettificato sulla piattaforma ANAC comportano quindi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, di cui si chiede volersi dare atto in sentenza ”.
Infine all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale della società ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che la stessa difesa della predetta parte ha dato atto, con la propria nota del 3 aprile 2026, che RE “ successivamente all’ultimo atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 13 e 18 marzo, e recependo le indicazioni propulsive sviluppante nell’ordinanza cautelare del 27 febbraio scorso - ha (finalmente) disposto la ripubblicazione sulla piattaforma ANAC (BDNCP, banca dati nazionale contratti pubblici) del bando di gara, modificato nel senso sostenuto nel presente giudizio ” e che, dunque, “ L’adozione di nuovi provvedimenti che hanno modificato il bando originario, emendandolo dai vizi contestati nel ricorso e la ripubblicazione del bando rettificato sulla piattaforma ANAC comportano quindi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, di cui si chiede volersi dare atto in sentenza ”.
Nello specifico, il Collegio rileva che RE ha dapprima proceduto alla modifica della lex specialis di gara rispetto alle censure formulate da parte ricorrente col ricorso introduttivo nel senso auspicato da parte ricorrente e, poi, ha proceduto nuovamente alla pubblicazione del Bando di gara in data 26 marzo 2026, così ricomprendendo l’anno 2025 per il requisito relativo al fatturato globale come richiesto da parte ricorrente coi ricorsi (introduttivo e per motivi aggiunti), e, dunque, recependo tutte le censure svolte da parte ricorrente rispetto alla procedura di gara di che trattasi con conseguente cessazione della materia del contendere.
Accertata, dunque, la piena satisfattività, per parte ricorrente, delle modifiche alla lex specialis di gara adottate da RE e della nuova pubblicazione del Bando di gara disposta sempre da RE, il Collegio ritiene doversi dichiarare cessata la materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909) .” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Sussistono giusti motivi, anche in ragione dell’adeguamento della legge di gara disposto da RE in seguito all’ordinanza n. 40/2026 di questo Tribunale, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI BB, Presidente
RI Colagrande, Consigliere
SI BA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SI BA | RI BB |
IL SEGRETARIO