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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
IO CO, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2906/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente in data 08/03/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 05/04/2024 e iscritto al n. 2906/2024 R.G.R., Ricorrente_1, Ricorrente_2
e Ricorrente_3, quali eredi di Nominativo_1, deceduto in data 29/07/2014, hanno proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dal de cuius in data 28/03/2008 (prot. n. 51502), con la quale veniva richiesto il rimborso del 70% (per l'importo di €.24.982,20=) delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990–1992, in applicazione della normativa agevolativa emanata a seguito degli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia orientale nel dicembre 1990. Chiedevano la condanna dell'AE al rimborso delle maggiori somme versate da
Nominativo_1, a titolo di imposta IRPEF relativamente agli anni 1990- 1991-1992, rispetto al 30% determinato, per ultimo dalla L. 289/2002, come modificata dal D.L. n. 300/06 convertito in L. 17/2007, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 06/05/2024 eccependo, in via preliminare e assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
§3. All'odierna udienza erano presenti il difensore dei ricorrenti e la rappresentante del dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il difensore dei ricorrenti invocava inoltre l'applicazione dell'art. 3 della legge 350/2003. La rappresentante dell'Agenzia si opponeva, deducendo la tardività del rilievo e la sua inapplicabilità alla fattispecie. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è infondato.
§5. I ricorrenti invocano l'applicazione, a loro favore, delle agevolazioni che trovano fondamento nella normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. Va pertanto preliminarmente richiamata, per la migliore comprensione della fattispecie, la normativa agevolativa sul sisma 1990–1992, e in particolare:
· l'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha riconosciuto ai soggetti colpiti dal sisma la possibilità di definire in via agevolata i rapporti tributari relativi agli anni 1990, 1991 e
1992;
· l'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha espressamente previsto il rimborso del 70% delle somme versate dai contribuenti interessati che non avevano fruito della definizione agevolata, nei limiti delle risorse stanziate.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale disciplina ha natura eccezionale e agevolativa, non configurando un diritto automatico e incondizionato al rimborso, ma un beneficio subordinato al rispetto dei termini e delle modalità previste dall'ordinamento (Cass., sez. V, n. 30338/2019; Cass., sez. V, n.
28064/2020).
§6. Osserva il Collegio che, in argomento, si è formata una consolidata giurisprudenza sulla decadenza e prescrizione del diritto al rimborso in materia di sisma 1990.
In particolare, la S.C. di cassazione ha più volte affermato che, anche in presenza di una normativa speciale come quella relativa al sisma del 1990, restano applicabili le regole generali in tema di decadenza e prescrizione, in assenza di una deroga espressa, chiarendo che la domanda di rimborso è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e che una volta presentata l'istanza, il silenzio dell'Amministrazione per oltre novanta giorni equivale a silenzio- rifiuto. Il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorre dal momento della formazione del silenzio-rifiuto.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che:
“In tema di agevolazioni fiscali connesse agli eventi sismici del 1990, il diritto al rimborso del 70% delle imposte versate è soggetto ai termini ordinari di prescrizione, decorrenti dalla formazione del silenzio- rifiuto sull'istanza presentata dal contribuente”. (Cass., sez. V, n. 1543/2018; conf. Cass., sez. V, n.
11466/2020; Cass., sez. V, n. 21504/2019).
È stato inoltre precisato che la normativa agevolativa non ha l'effetto di riaprire i termini prescrizionali già maturati, né consente la riviviscenza di diritti ormai estinti (Cass., sez. V, n. 17817/2021).
§7. Nel caso in esame, l'istanza di rimborso è stata presentata il 28/03/2008; il silenzio-rifiuto si è pertanto formato allo spirare dei novanta giorni (28/09/2008), nel corso del medesimo anno. Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione, che risulta compiutamente spirato nel corso del 2018 (28/09/2018) senza che risultino atti interruttivi idonei a impedirne il decorso.
Invero, l'unico atto indicato dai ricorrenti come interruttivo è una comunicazione a mezzo PEC del 22 luglio 2021, intervenuta quando il diritto era già prescritto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, un atto successivo alla maturazione della prescrizione è giuridicamente irrilevante (Cass., sez. III, n. 27337/2018;
Cass., sez. V, n. 28064/2020).
Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso (8 marzo 2024), il diritto al rimborso del 70% delle imposte versate per gli anni 1990–1992 doveva ritenersi definitivamente prescritto, anche alla luce della normativa agevolativa invocata.
§8. Come anticipato in narrativa, nel corso dell'udienza di trattazione della causa il difensore del ricorrente ha invocato l'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 3 della legge 350/2003 (cf. Legge finanziaria 2004), che precluderebbe all'AE di opporre la prescrizione in materia di rimborsi IRPEF.
La deduzione non ha pregio.
La legge richiamata, all'art. 2 comma 58, così testualmente prevede:
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte,
l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
Come è evidente, si tratta di disciplina avente ambito di applicazione del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio, facendo riferimento alle eccedenze IRPEF dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate (e non ai rimborsi stabiliti a seguito di specifica normativa agevolativa) sino al
30/06/1997.
§9. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§10. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.500,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
ES PU NZ CA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
IO CO, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2906/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente in data 08/03/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 05/04/2024 e iscritto al n. 2906/2024 R.G.R., Ricorrente_1, Ricorrente_2
e Ricorrente_3, quali eredi di Nominativo_1, deceduto in data 29/07/2014, hanno proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dal de cuius in data 28/03/2008 (prot. n. 51502), con la quale veniva richiesto il rimborso del 70% (per l'importo di €.24.982,20=) delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990–1992, in applicazione della normativa agevolativa emanata a seguito degli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia orientale nel dicembre 1990. Chiedevano la condanna dell'AE al rimborso delle maggiori somme versate da
Nominativo_1, a titolo di imposta IRPEF relativamente agli anni 1990- 1991-1992, rispetto al 30% determinato, per ultimo dalla L. 289/2002, come modificata dal D.L. n. 300/06 convertito in L. 17/2007, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 06/05/2024 eccependo, in via preliminare e assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
§3. All'odierna udienza erano presenti il difensore dei ricorrenti e la rappresentante del dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il difensore dei ricorrenti invocava inoltre l'applicazione dell'art. 3 della legge 350/2003. La rappresentante dell'Agenzia si opponeva, deducendo la tardività del rilievo e la sua inapplicabilità alla fattispecie. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è infondato.
§5. I ricorrenti invocano l'applicazione, a loro favore, delle agevolazioni che trovano fondamento nella normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. Va pertanto preliminarmente richiamata, per la migliore comprensione della fattispecie, la normativa agevolativa sul sisma 1990–1992, e in particolare:
· l'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha riconosciuto ai soggetti colpiti dal sisma la possibilità di definire in via agevolata i rapporti tributari relativi agli anni 1990, 1991 e
1992;
· l'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha espressamente previsto il rimborso del 70% delle somme versate dai contribuenti interessati che non avevano fruito della definizione agevolata, nei limiti delle risorse stanziate.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale disciplina ha natura eccezionale e agevolativa, non configurando un diritto automatico e incondizionato al rimborso, ma un beneficio subordinato al rispetto dei termini e delle modalità previste dall'ordinamento (Cass., sez. V, n. 30338/2019; Cass., sez. V, n.
28064/2020).
§6. Osserva il Collegio che, in argomento, si è formata una consolidata giurisprudenza sulla decadenza e prescrizione del diritto al rimborso in materia di sisma 1990.
In particolare, la S.C. di cassazione ha più volte affermato che, anche in presenza di una normativa speciale come quella relativa al sisma del 1990, restano applicabili le regole generali in tema di decadenza e prescrizione, in assenza di una deroga espressa, chiarendo che la domanda di rimborso è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e che una volta presentata l'istanza, il silenzio dell'Amministrazione per oltre novanta giorni equivale a silenzio- rifiuto. Il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorre dal momento della formazione del silenzio-rifiuto.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che:
“In tema di agevolazioni fiscali connesse agli eventi sismici del 1990, il diritto al rimborso del 70% delle imposte versate è soggetto ai termini ordinari di prescrizione, decorrenti dalla formazione del silenzio- rifiuto sull'istanza presentata dal contribuente”. (Cass., sez. V, n. 1543/2018; conf. Cass., sez. V, n.
11466/2020; Cass., sez. V, n. 21504/2019).
È stato inoltre precisato che la normativa agevolativa non ha l'effetto di riaprire i termini prescrizionali già maturati, né consente la riviviscenza di diritti ormai estinti (Cass., sez. V, n. 17817/2021).
§7. Nel caso in esame, l'istanza di rimborso è stata presentata il 28/03/2008; il silenzio-rifiuto si è pertanto formato allo spirare dei novanta giorni (28/09/2008), nel corso del medesimo anno. Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione, che risulta compiutamente spirato nel corso del 2018 (28/09/2018) senza che risultino atti interruttivi idonei a impedirne il decorso.
Invero, l'unico atto indicato dai ricorrenti come interruttivo è una comunicazione a mezzo PEC del 22 luglio 2021, intervenuta quando il diritto era già prescritto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, un atto successivo alla maturazione della prescrizione è giuridicamente irrilevante (Cass., sez. III, n. 27337/2018;
Cass., sez. V, n. 28064/2020).
Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso (8 marzo 2024), il diritto al rimborso del 70% delle imposte versate per gli anni 1990–1992 doveva ritenersi definitivamente prescritto, anche alla luce della normativa agevolativa invocata.
§8. Come anticipato in narrativa, nel corso dell'udienza di trattazione della causa il difensore del ricorrente ha invocato l'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 3 della legge 350/2003 (cf. Legge finanziaria 2004), che precluderebbe all'AE di opporre la prescrizione in materia di rimborsi IRPEF.
La deduzione non ha pregio.
La legge richiamata, all'art. 2 comma 58, così testualmente prevede:
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte,
l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
Come è evidente, si tratta di disciplina avente ambito di applicazione del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio, facendo riferimento alle eccedenze IRPEF dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate (e non ai rimborsi stabiliti a seguito di specifica normativa agevolativa) sino al
30/06/1997.
§9. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§10. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.500,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
ES PU NZ CA