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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12105 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18007/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 18007/2021, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca
Siniscalchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via
SS AT n.110;
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo amministratore dr. , rappresentato P.IVA_1 Controparte_2
e difeso dall'Avv. Gianluca Tisci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via del Parco Margherita n.33 ;
CONVENUTO
Conclusioni : come da note scritte depositate dagli attori in data 22.09.2025 dal
1 convenuto in data 22.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 30.6.2021, quale condomina, Parte_1
evocava in giudizio il sito in Napoli alla via Abate Alferio n.102, CP_1
innanzi a codesto Tribunale, per veder accogliere le seguenti conclusioni:“accertare
e dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare del 5/3/2021, dichiarando la sua nullità o, in subordine, disponendo il suo annullamento in ordine ai punti posti all'ordine del giorno ai numeri: 1) “Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2019 e piano di riparto già consegnati. Modalità e termini per la riscossione dei conguagli ordinari”; 3) “Riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia del fabbricato mediante accesso alle agevolazioni fiscali statali: bonus facciate, eco bonus, sisma bonus e superbonus;
conferimento di mandato all'amministratore per la firma di un accordo quadro con il “general contractor” per la realizzazione Controparte_3
di uno studio di fattibilità ai fini della valutazione della possibilità di accesso ai benefici;
scelta dell'opzione tra la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Discussione e delibera;
4) In alternativa al punto 3, presentazione di offerte al ribasso e/o preventivi da parte di imprese di fiducia dei condomini sulla base dei due distinti computi metrici, rispettivamente redatti dall'arch. su Testimone_1
incarico del . Nomina del Direttore dei lavori e determinazione del CP_1
compenso; emissione di bollettazione straordinaria per la formazione del fondo cassa necessario all'inizio dei lavori e/o secondo quanto richiesto dalle ditte offerenti;
condannare parte convenuta al pagamento dei compensi e delle competenze di giudizio, comprensivi del rimborso delle spese generali, di IVA e di
CPA sui compensi”.
2 In data 30.11.2021 si costituiva il Controparte_1
in persona del suo amministratore Avv. il quale preliminarmente Controparte_4
eccepiva la nullità e l'inammissibilità della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Se formulata e/o formalizzata, ci si oppone, sin
d'ora, alla richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, non sussistendone i presupposti di legge ed, anzi, potendone il subire esso CP_1
stesso un grave pregiudizio a causa della potenziale paralisi dell'attività economico finanziaria di gestione. In ogni caso, disattesa ogni avversa istanza e deduzione, piaccia all'On. le Giudice adito:preliminarmente, se disposta, in precedenza, la trattazione scritta dell'udienza, differire la data di quest'ultima per consentire a parte convenuta il deposito delle relative note;
ancora, in via preliminare, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione, ovvero dichiarare ex art. 100
c.p.c. la carenza di interesse ad agire in giudizio da parte dell'attrice;nel merito, rigettare, comunque, la domanda proposta dalla sig.ra , nei Parte_1
confronti dell'odierno comparente, il Controparte_1
80144 – NAPOLI c.f. , in persona del legale rapp. p.t., avv. P.IVA_1 CP_4
, domiciliato per la carica presso il Suo studio sito in Napoli, al Corso
[...]
Secondigliano 202 – 80144 o, perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
rigettare, ancora, le domande tutte proposte dall'attore in quanto viziate da eccesso di potere e/o sviamento di potere e/o abuso di potere;
condannare, per l'effetto, la sig.ra , al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per averne fatto anticipo”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 20.12.2022 il Giudice, ritenuto nominare CTU, designava come tale il dott. Commercialista Persona_1
In data 19.04.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. Gianluca Tisci in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Migliaccio per il convenuto. CP_1
All'udienza del 11.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
3 rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 23.09.2025, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
La domanda è infondata stante il carattere dirimente ed assorbente della sollevata eccezione preliminare in ordine al difetto di interesse ad agire dell'odierna attrice.
Secondo l'elaborazione costante della più autorevole dottrina nonché della giurisprudenza consolidata, l'interesse ad agire costituisce requisito imprescindibile ai fini dell'ammissibilità di qualsivoglia iniziativa giudiziale.
In particolare, l'interesse ad agire è pacificamente qualificato quale interesse personale, attuale e concreto, dovendo esso estrinsecarsi in una utilità giuridicamente
4 apprezzabile, non meramente ipotetica, eventuale o futura, che l'istante possa conseguire mediante l'intervento del Giudice.
Orbene, nel caso di specie, tale requisito non risulta in alcun modo integrato, atteso che non sembrano sussistere elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale di una posizione giuridicamente tutelata, né, tantomeno, una situazione di pregiudizio concreto e immediatamente percepibile che renda necessaria l'invocata tutela giurisdizionale.
L'azione intrapresa da si risolve, pertanto, in una pretesa meramente Parte_1
astratta che si sgancia da un'effettiva incidenza sulla sfera giuridica del soggetto agente, con conseguente difetto del presupposto dell'attualità dell'interesse.
L'asserita esigenza di tutela si palesa dunque priva di quel collegamento diretto ed immediato tra il bene della vita invocato e l'utilità concretamente conseguibile mediante il provvedimento richiesto.
Ed invero dall'esame complessivo degli atti di causa, ed in particolare dalle risultanze della CTU, nonché dai successivi chiarimenti resi a seguito delle osservazioni, non emerge in alcun modo la sussistenza di un danno in capo all'odierna attrice.
Invero, anche laddove il consulente incaricato pervenga a ritenere che il Consuntivo
2019 possa presentare profili di non assoluta chiarezza e intelligibilità, tale valutazione non consente comunque di ravvisare un pregiudizio concreto ed attuale in capo all'istante tale da suffragare l'interesse ad agire, che costituisce una imprescindibile condizione dell'azione, come disposto dall'art. 100 c.p.c.
Il dott. nelle sue conclusioni, infatti, si limita a prospettare una ipotetica Per_1
responsabilità dell'amministratore di natura meramente formale, riferibile peraltro ad un importo di entità del tutto marginale e privo di qualsivoglia incidenza sostanziale sulla sfera giuridica e patrimoniale dell'attrice.
Ne consegue che eventuali irregolarità meramente formali, in quanto prive di incidenza sostanziale e non idonee a determinare un concreto pregiudizio, non possono integrare i presupposti per l'annullamento della delibera impugnata, difettando e di una lesione effettiva degli interessi dell'attrice e di una violazione
5 sostanziale delle regole di funzionamento dell'organo deliberante.
Al riguardo, la Corte di Appello di Napoli ha recentemente ribadito il principio che :
“ la legittimazione ad agire richiede un vantaggio concreto ed attuale , giuridicamente rilevante , che possa tradursi in un beneficio concreto per il soggetto istante. Con specifico riferimento all'impugnazione delle delibere condominiali,
l'interesse processuale sussiste solo in presenza di una lesione effettiva alla posizione patrimoniale del , da cui possa scaturire un beneficio giuridico CP_1
apprezzabile . L'interesse ad agire è implicito e non necessita di accertamento specifico solo con riferimento alle ipotesi in cui vengano contestate irregolarità formali. In tutte le altre circostanze, la legittimazione ad agire presuppone
l'accertamento di un danno effettivo , non essendo sufficiente un interesse meramente astratto” (cfr. App. Napoli 21.05.25 nr. 2195).
Nel caso in esame, pur deducendo l'attrice una irregolarità formale del consuntivo
2019 , deve osservarsi che tale irregolarità è irrisoria e non si traduce in un effettivo pregiudizio per l'attrice, sicché l'annullamento della delibera non sarebbe di alcuna utilità e nessun vantaggio concreto le potrebbe fornire .
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 3 maggio
2021 n.7587 e 6 luglio 2021 nr. 11640) che ha confermato l'orientamento ormai consolidato secondo cui , in materia di impugnativa di delibere assembleari condominiali, non basta all'attore la dimostrazione della sussistenza di vizi formali della stessa, avendo questi il dovere di provare che la delibera impugnata lede i propri interessi , cagionandogli uno specifico danno economico.
In particolare, il che impugna la delibera assembleare ritenuta illegittima CP_1
deve assolvere all'onere della prova , di cui all'art.2697 c.c., consistente non solo nel dimostrare l'asserita illegittimità della delibera ma, altresì, il danno economico che gli è derivato dalla approvazione del predetto atto. Tale pregiudizio deve riverberarsi sul patrimonio del denunciante e deve essere oggetto di quantificazione da parte di quest'ultimo.
Nel caso di specie, il CTU ha precisato nei propri chiarimenti che il rendiconto
6 impugnato non presentasse alcuna criticità di rilievo sostanziale , tale da poter recare pregiudizio ai condomini né inficiare la contabilità dell'ente di gestione.
Infatti, il ctu ha riscontrato in definitiva solo un lievissimo discostamento di euro
45,00 circa, rilevante da un punto di vista meramente formale ma non sostanziale
(vedi pag.5 chiarimenti).
Ciò posto, la delibera di approvazione del rendiconto non può dirsi contraria alla legge agli effetti dell'art.1137 comma 2 c.c. (cfr. Corte di Cassazione n.25446 del 16 settembre 2025 la quale ha affermato : “affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto ,ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge , agli effetti dell'art.1137 co.2 c.c. , occorre accertare alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice del merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art.1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio , la rappresentazione della situazione patrimoniale del e i risultati di cui invece il bilancio dà conto”). CP_1
Ed ancora ha affermato : “ per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione alla assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme , analoghe a quelle prescritte per i bilanci di società …..é sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa con le quote di ripartizione”. Questo principio costituisce “ una specificazione del principio della correttezza e veridicità della informazione contabile e del principio di chiarezza”.
Ebbene, l'affermazione del ctu secondo cui nel rendiconto impugnato non sarebbero stati rappresentati i flussi della gestione straordinaria costituisce, a detta dello stesso, un profilo formale non determinante in termini sostanziali.
La Cassazione ha , dunque, confermato che le norme degli artt.1130 bis c.c. si collocano nel più ampio sistema normativo degli artt.1129 e 1130 c.c. e concentrano e sintetizzano la documentazione contabile che costituisce parte integrante del rendiconto annuale , costituito dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota sintetica esplicativa della gestione.
7 Ciò posto, nel caso in esame, il riepilogo finanziario, e la nota sintetica esplicativa della gestione, tutti documenti presenti nel rendiconto esaminato, sono certamente ispirati allo scopo di realizzare l'interesse del ad una conoscenza concreta CP_1
dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio e sono, quindi, orientati alla esigenza di informazione dei partecipanti , in modo da dissipare le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto. La documentazione allegata ha dato prova delle somme incassate , nonché della entità e della causale degli esborsi , sia in ambito ordinario che straordinario, e di tutti gli elementi che hanno consentito anche al ctu di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministratore è stato eseguito.
Ed invero, le suddette facoltà sono state concesse ai condomini anche mediante l'allegazione della documentazione giustificativa , giammai contestata neppure dalla attrice.
In definitiva, quanto alla mancanza di regolarità formale , rilevata nella mancata rappresentazione dei flussi della gestione straordinaria , il Ctu si è riferito verosimilmente alla mancata espressione nel riepilogo finanziario, del relativo conto economico , della cui esistenza, comunque, egli stesso ha dato conferma a pagina 9 del suo elaborato , ricavando la rendicontazione delle entrate e delle uscite e i relativi saldi dai registri di contabilità e dal riepilogo finale gestione.
Sul punto, appare opportuno precisare che la novella del 2020 non abbia in alcun modo introdotto l'obbligo di presentazione del conto economico all'interno del riepilogo finanziario del rendiconto. L'art.1130 bis c.c. richiede si la presentazione del riepilogo finanziario , ma che si compone del conto entrate e uscite nonché della situazione patrimoniale e giammai del conto economico.
Anche il secondo motivo di impugnazione della delibera è infondato e va rigettato.
Invero, l'art.1135 c.c. prevede che :”….l'assemblea dei condomini provvede…..4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni , costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori , ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano
8 dovuti, “in base a un contratto” , correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento lavori , configura , pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate , la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art.1137 c.c.”.
Il fondo, pertanto, deve essere costituito obbligatoriamente e preventivamente a pena di nullità della delibera di approvazione dei lavori :a) per un importo pari all'ammontare dei lavori;
b) in relazione ai singoli pagamenti dovuti , se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento .
Orbene, nel caso in esame, la delibera impugnata dalla (cfr.doc. 2 allegato Pt_1
all'atto di citazione) non presenta carenze informative nella discussione e conseguenti vizi per l'assenza degli elementi minimi cognitivi relativi all'oggetto dei lavori previsti …ed alla natura ed entità degli stessi interventi scaturenti dalla decisione in capo ai condomini.
Invero, la volontà di procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato era stata già espressa dall'assemblea dei condomini nel corso di precedenti riunioni , allorquando veniva deliberato di affidare all'arch.
l'incarico per la redazione del progetto e computo metrico per i Testimone_1
lavori a farsi. Tale computo veniva approvato ed allegato alla convocazione assembleare del 5.03.21 per cui è causa, al fine di consentire ai condomini la presentazione di offerte da parte di ditte di loro fiducia . In assemblea, dopo ampia discussione sui punti nr. 3 e nr.4 posti all'o.d.g., trattati congiuntamente ed al cui aperto dibattito partecipava anche il delegato coniuge della dr. Pt_1 Per_2
si procedeva alla apertura delle buste per l'assegnazione dell'appalto ad una
[...]
delle due ditte candidate. Dopo una serie di contatti telefonici, volti a richiedere chiarimenti alle ditte appaltatrici, ai quali partecipava anche il dr. lo stesso Per_2
abbandonava l'assemblea alle ore 21:05 senza aver sollevato alcun eccezione o riserva. L'assemblea, quindi, procedeva alla nomina di una commissione di nove condomini che, ricevuti i chiarimenti richiesti alle due ditte , avrebbe dovuto decidere
9 unicamente sull'assegnazione dell'appalto già approvato e, contestualmente, provvedeva alla costituzione del fondo speciale di euro 30.0000,00 al fine di poter corrispondere il pagamento degli acconti richiesti dalla impresa a designarsi , avendo approvato , tra l'altro, anche l'offerta economica presentata per la direzione dei lavori.
In ragione di ciò, la costituzione del fondo speciale ha costituito la condizione di validità della deliberazione di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, certe e ben determinate anche per la precedente approvazione di un computo metrico e per l'avvenuta presentazione delle offerte economiche da parte delle ditte appaltatrici la cui mancanza avrebbe invece reso nulla la delibera.
Sul punto, la recente sentenza del Tribunale di Bergamo n.1206 del 15 agosto del
2025 ha stabilito che la costituzione del fondo speciale può avvenire non solo contestualmente, ma anche prima della approvazione dei lavori, purché sia indicata la sua destinazione alla copertura degli interveti straordinari . Tale obbligo sussiste anche nel caso di interventi rientranti nel superbonus , non essendo prevista alcuna deroga normativa in tal senso.
In definitiva, come avvenuto nel caso in esame, la corresponsione delle tre rate previste non avrebbe comportato il pagamento anticipato di oneri relativi a lavori non ancora deliberati, essendo invece funzionale alla costituzione del fondo obbligatorio per lavori tecnicamente già ben individuati e determinati anche nella loro entità economica , fermo restando che l'effettivo impiego dei fondi sarebbe stato condizionato alla maturazione dei relativi crediti e dalla loro esigibilità.
La giurisprudenza richiamata dalla attrice sul punto non è conferente atteso che si riferisce a diversa fattispecie , nella quale non risultavano affatto determinati gli elementi costitutivi dell'opera a realizzarsi, trattandosi nel caso da ella indicato di mera deliberazione programmatica e preparatoria.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
10 D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
EN VA, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera assembleare del
05.03.2021;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona dell'amministratore Controparte_5
p.t., che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Gianluca Tisci.
Così deciso, in Napoli, in data 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa EN VA
11 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 18007/2021, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca
Siniscalchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via
SS AT n.110;
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo amministratore dr. , rappresentato P.IVA_1 Controparte_2
e difeso dall'Avv. Gianluca Tisci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via del Parco Margherita n.33 ;
CONVENUTO
Conclusioni : come da note scritte depositate dagli attori in data 22.09.2025 dal
1 convenuto in data 22.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 30.6.2021, quale condomina, Parte_1
evocava in giudizio il sito in Napoli alla via Abate Alferio n.102, CP_1
innanzi a codesto Tribunale, per veder accogliere le seguenti conclusioni:“accertare
e dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare del 5/3/2021, dichiarando la sua nullità o, in subordine, disponendo il suo annullamento in ordine ai punti posti all'ordine del giorno ai numeri: 1) “Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2019 e piano di riparto già consegnati. Modalità e termini per la riscossione dei conguagli ordinari”; 3) “Riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia del fabbricato mediante accesso alle agevolazioni fiscali statali: bonus facciate, eco bonus, sisma bonus e superbonus;
conferimento di mandato all'amministratore per la firma di un accordo quadro con il “general contractor” per la realizzazione Controparte_3
di uno studio di fattibilità ai fini della valutazione della possibilità di accesso ai benefici;
scelta dell'opzione tra la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Discussione e delibera;
4) In alternativa al punto 3, presentazione di offerte al ribasso e/o preventivi da parte di imprese di fiducia dei condomini sulla base dei due distinti computi metrici, rispettivamente redatti dall'arch. su Testimone_1
incarico del . Nomina del Direttore dei lavori e determinazione del CP_1
compenso; emissione di bollettazione straordinaria per la formazione del fondo cassa necessario all'inizio dei lavori e/o secondo quanto richiesto dalle ditte offerenti;
condannare parte convenuta al pagamento dei compensi e delle competenze di giudizio, comprensivi del rimborso delle spese generali, di IVA e di
CPA sui compensi”.
2 In data 30.11.2021 si costituiva il Controparte_1
in persona del suo amministratore Avv. il quale preliminarmente Controparte_4
eccepiva la nullità e l'inammissibilità della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Se formulata e/o formalizzata, ci si oppone, sin
d'ora, alla richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, non sussistendone i presupposti di legge ed, anzi, potendone il subire esso CP_1
stesso un grave pregiudizio a causa della potenziale paralisi dell'attività economico finanziaria di gestione. In ogni caso, disattesa ogni avversa istanza e deduzione, piaccia all'On. le Giudice adito:preliminarmente, se disposta, in precedenza, la trattazione scritta dell'udienza, differire la data di quest'ultima per consentire a parte convenuta il deposito delle relative note;
ancora, in via preliminare, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione, ovvero dichiarare ex art. 100
c.p.c. la carenza di interesse ad agire in giudizio da parte dell'attrice;nel merito, rigettare, comunque, la domanda proposta dalla sig.ra , nei Parte_1
confronti dell'odierno comparente, il Controparte_1
80144 – NAPOLI c.f. , in persona del legale rapp. p.t., avv. P.IVA_1 CP_4
, domiciliato per la carica presso il Suo studio sito in Napoli, al Corso
[...]
Secondigliano 202 – 80144 o, perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
rigettare, ancora, le domande tutte proposte dall'attore in quanto viziate da eccesso di potere e/o sviamento di potere e/o abuso di potere;
condannare, per l'effetto, la sig.ra , al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per averne fatto anticipo”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 20.12.2022 il Giudice, ritenuto nominare CTU, designava come tale il dott. Commercialista Persona_1
In data 19.04.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. Gianluca Tisci in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Migliaccio per il convenuto. CP_1
All'udienza del 11.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
3 rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 23.09.2025, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
La domanda è infondata stante il carattere dirimente ed assorbente della sollevata eccezione preliminare in ordine al difetto di interesse ad agire dell'odierna attrice.
Secondo l'elaborazione costante della più autorevole dottrina nonché della giurisprudenza consolidata, l'interesse ad agire costituisce requisito imprescindibile ai fini dell'ammissibilità di qualsivoglia iniziativa giudiziale.
In particolare, l'interesse ad agire è pacificamente qualificato quale interesse personale, attuale e concreto, dovendo esso estrinsecarsi in una utilità giuridicamente
4 apprezzabile, non meramente ipotetica, eventuale o futura, che l'istante possa conseguire mediante l'intervento del Giudice.
Orbene, nel caso di specie, tale requisito non risulta in alcun modo integrato, atteso che non sembrano sussistere elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale di una posizione giuridicamente tutelata, né, tantomeno, una situazione di pregiudizio concreto e immediatamente percepibile che renda necessaria l'invocata tutela giurisdizionale.
L'azione intrapresa da si risolve, pertanto, in una pretesa meramente Parte_1
astratta che si sgancia da un'effettiva incidenza sulla sfera giuridica del soggetto agente, con conseguente difetto del presupposto dell'attualità dell'interesse.
L'asserita esigenza di tutela si palesa dunque priva di quel collegamento diretto ed immediato tra il bene della vita invocato e l'utilità concretamente conseguibile mediante il provvedimento richiesto.
Ed invero dall'esame complessivo degli atti di causa, ed in particolare dalle risultanze della CTU, nonché dai successivi chiarimenti resi a seguito delle osservazioni, non emerge in alcun modo la sussistenza di un danno in capo all'odierna attrice.
Invero, anche laddove il consulente incaricato pervenga a ritenere che il Consuntivo
2019 possa presentare profili di non assoluta chiarezza e intelligibilità, tale valutazione non consente comunque di ravvisare un pregiudizio concreto ed attuale in capo all'istante tale da suffragare l'interesse ad agire, che costituisce una imprescindibile condizione dell'azione, come disposto dall'art. 100 c.p.c.
Il dott. nelle sue conclusioni, infatti, si limita a prospettare una ipotetica Per_1
responsabilità dell'amministratore di natura meramente formale, riferibile peraltro ad un importo di entità del tutto marginale e privo di qualsivoglia incidenza sostanziale sulla sfera giuridica e patrimoniale dell'attrice.
Ne consegue che eventuali irregolarità meramente formali, in quanto prive di incidenza sostanziale e non idonee a determinare un concreto pregiudizio, non possono integrare i presupposti per l'annullamento della delibera impugnata, difettando e di una lesione effettiva degli interessi dell'attrice e di una violazione
5 sostanziale delle regole di funzionamento dell'organo deliberante.
Al riguardo, la Corte di Appello di Napoli ha recentemente ribadito il principio che :
“ la legittimazione ad agire richiede un vantaggio concreto ed attuale , giuridicamente rilevante , che possa tradursi in un beneficio concreto per il soggetto istante. Con specifico riferimento all'impugnazione delle delibere condominiali,
l'interesse processuale sussiste solo in presenza di una lesione effettiva alla posizione patrimoniale del , da cui possa scaturire un beneficio giuridico CP_1
apprezzabile . L'interesse ad agire è implicito e non necessita di accertamento specifico solo con riferimento alle ipotesi in cui vengano contestate irregolarità formali. In tutte le altre circostanze, la legittimazione ad agire presuppone
l'accertamento di un danno effettivo , non essendo sufficiente un interesse meramente astratto” (cfr. App. Napoli 21.05.25 nr. 2195).
Nel caso in esame, pur deducendo l'attrice una irregolarità formale del consuntivo
2019 , deve osservarsi che tale irregolarità è irrisoria e non si traduce in un effettivo pregiudizio per l'attrice, sicché l'annullamento della delibera non sarebbe di alcuna utilità e nessun vantaggio concreto le potrebbe fornire .
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 3 maggio
2021 n.7587 e 6 luglio 2021 nr. 11640) che ha confermato l'orientamento ormai consolidato secondo cui , in materia di impugnativa di delibere assembleari condominiali, non basta all'attore la dimostrazione della sussistenza di vizi formali della stessa, avendo questi il dovere di provare che la delibera impugnata lede i propri interessi , cagionandogli uno specifico danno economico.
In particolare, il che impugna la delibera assembleare ritenuta illegittima CP_1
deve assolvere all'onere della prova , di cui all'art.2697 c.c., consistente non solo nel dimostrare l'asserita illegittimità della delibera ma, altresì, il danno economico che gli è derivato dalla approvazione del predetto atto. Tale pregiudizio deve riverberarsi sul patrimonio del denunciante e deve essere oggetto di quantificazione da parte di quest'ultimo.
Nel caso di specie, il CTU ha precisato nei propri chiarimenti che il rendiconto
6 impugnato non presentasse alcuna criticità di rilievo sostanziale , tale da poter recare pregiudizio ai condomini né inficiare la contabilità dell'ente di gestione.
Infatti, il ctu ha riscontrato in definitiva solo un lievissimo discostamento di euro
45,00 circa, rilevante da un punto di vista meramente formale ma non sostanziale
(vedi pag.5 chiarimenti).
Ciò posto, la delibera di approvazione del rendiconto non può dirsi contraria alla legge agli effetti dell'art.1137 comma 2 c.c. (cfr. Corte di Cassazione n.25446 del 16 settembre 2025 la quale ha affermato : “affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto ,ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge , agli effetti dell'art.1137 co.2 c.c. , occorre accertare alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice del merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art.1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio , la rappresentazione della situazione patrimoniale del e i risultati di cui invece il bilancio dà conto”). CP_1
Ed ancora ha affermato : “ per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione alla assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme , analoghe a quelle prescritte per i bilanci di società …..é sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa con le quote di ripartizione”. Questo principio costituisce “ una specificazione del principio della correttezza e veridicità della informazione contabile e del principio di chiarezza”.
Ebbene, l'affermazione del ctu secondo cui nel rendiconto impugnato non sarebbero stati rappresentati i flussi della gestione straordinaria costituisce, a detta dello stesso, un profilo formale non determinante in termini sostanziali.
La Cassazione ha , dunque, confermato che le norme degli artt.1130 bis c.c. si collocano nel più ampio sistema normativo degli artt.1129 e 1130 c.c. e concentrano e sintetizzano la documentazione contabile che costituisce parte integrante del rendiconto annuale , costituito dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota sintetica esplicativa della gestione.
7 Ciò posto, nel caso in esame, il riepilogo finanziario, e la nota sintetica esplicativa della gestione, tutti documenti presenti nel rendiconto esaminato, sono certamente ispirati allo scopo di realizzare l'interesse del ad una conoscenza concreta CP_1
dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio e sono, quindi, orientati alla esigenza di informazione dei partecipanti , in modo da dissipare le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto. La documentazione allegata ha dato prova delle somme incassate , nonché della entità e della causale degli esborsi , sia in ambito ordinario che straordinario, e di tutti gli elementi che hanno consentito anche al ctu di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministratore è stato eseguito.
Ed invero, le suddette facoltà sono state concesse ai condomini anche mediante l'allegazione della documentazione giustificativa , giammai contestata neppure dalla attrice.
In definitiva, quanto alla mancanza di regolarità formale , rilevata nella mancata rappresentazione dei flussi della gestione straordinaria , il Ctu si è riferito verosimilmente alla mancata espressione nel riepilogo finanziario, del relativo conto economico , della cui esistenza, comunque, egli stesso ha dato conferma a pagina 9 del suo elaborato , ricavando la rendicontazione delle entrate e delle uscite e i relativi saldi dai registri di contabilità e dal riepilogo finale gestione.
Sul punto, appare opportuno precisare che la novella del 2020 non abbia in alcun modo introdotto l'obbligo di presentazione del conto economico all'interno del riepilogo finanziario del rendiconto. L'art.1130 bis c.c. richiede si la presentazione del riepilogo finanziario , ma che si compone del conto entrate e uscite nonché della situazione patrimoniale e giammai del conto economico.
Anche il secondo motivo di impugnazione della delibera è infondato e va rigettato.
Invero, l'art.1135 c.c. prevede che :”….l'assemblea dei condomini provvede…..4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni , costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori , ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano
8 dovuti, “in base a un contratto” , correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento lavori , configura , pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate , la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art.1137 c.c.”.
Il fondo, pertanto, deve essere costituito obbligatoriamente e preventivamente a pena di nullità della delibera di approvazione dei lavori :a) per un importo pari all'ammontare dei lavori;
b) in relazione ai singoli pagamenti dovuti , se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento .
Orbene, nel caso in esame, la delibera impugnata dalla (cfr.doc. 2 allegato Pt_1
all'atto di citazione) non presenta carenze informative nella discussione e conseguenti vizi per l'assenza degli elementi minimi cognitivi relativi all'oggetto dei lavori previsti …ed alla natura ed entità degli stessi interventi scaturenti dalla decisione in capo ai condomini.
Invero, la volontà di procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato era stata già espressa dall'assemblea dei condomini nel corso di precedenti riunioni , allorquando veniva deliberato di affidare all'arch.
l'incarico per la redazione del progetto e computo metrico per i Testimone_1
lavori a farsi. Tale computo veniva approvato ed allegato alla convocazione assembleare del 5.03.21 per cui è causa, al fine di consentire ai condomini la presentazione di offerte da parte di ditte di loro fiducia . In assemblea, dopo ampia discussione sui punti nr. 3 e nr.4 posti all'o.d.g., trattati congiuntamente ed al cui aperto dibattito partecipava anche il delegato coniuge della dr. Pt_1 Per_2
si procedeva alla apertura delle buste per l'assegnazione dell'appalto ad una
[...]
delle due ditte candidate. Dopo una serie di contatti telefonici, volti a richiedere chiarimenti alle ditte appaltatrici, ai quali partecipava anche il dr. lo stesso Per_2
abbandonava l'assemblea alle ore 21:05 senza aver sollevato alcun eccezione o riserva. L'assemblea, quindi, procedeva alla nomina di una commissione di nove condomini che, ricevuti i chiarimenti richiesti alle due ditte , avrebbe dovuto decidere
9 unicamente sull'assegnazione dell'appalto già approvato e, contestualmente, provvedeva alla costituzione del fondo speciale di euro 30.0000,00 al fine di poter corrispondere il pagamento degli acconti richiesti dalla impresa a designarsi , avendo approvato , tra l'altro, anche l'offerta economica presentata per la direzione dei lavori.
In ragione di ciò, la costituzione del fondo speciale ha costituito la condizione di validità della deliberazione di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, certe e ben determinate anche per la precedente approvazione di un computo metrico e per l'avvenuta presentazione delle offerte economiche da parte delle ditte appaltatrici la cui mancanza avrebbe invece reso nulla la delibera.
Sul punto, la recente sentenza del Tribunale di Bergamo n.1206 del 15 agosto del
2025 ha stabilito che la costituzione del fondo speciale può avvenire non solo contestualmente, ma anche prima della approvazione dei lavori, purché sia indicata la sua destinazione alla copertura degli interveti straordinari . Tale obbligo sussiste anche nel caso di interventi rientranti nel superbonus , non essendo prevista alcuna deroga normativa in tal senso.
In definitiva, come avvenuto nel caso in esame, la corresponsione delle tre rate previste non avrebbe comportato il pagamento anticipato di oneri relativi a lavori non ancora deliberati, essendo invece funzionale alla costituzione del fondo obbligatorio per lavori tecnicamente già ben individuati e determinati anche nella loro entità economica , fermo restando che l'effettivo impiego dei fondi sarebbe stato condizionato alla maturazione dei relativi crediti e dalla loro esigibilità.
La giurisprudenza richiamata dalla attrice sul punto non è conferente atteso che si riferisce a diversa fattispecie , nella quale non risultavano affatto determinati gli elementi costitutivi dell'opera a realizzarsi, trattandosi nel caso da ella indicato di mera deliberazione programmatica e preparatoria.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
10 D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
EN VA, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera assembleare del
05.03.2021;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona dell'amministratore Controparte_5
p.t., che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Gianluca Tisci.
Così deciso, in Napoli, in data 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa EN VA
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