Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05748/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5748 del 2022, proposto da
IS NT ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI TERZIGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di irricevibilità della CILAS rubricata SUED_CILA 63/2022 del 09.09.2022, notificata a mezzo pec in data 30.09.2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa CO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Terzigno, dichiarando irricevibile la CILA-S rubricata SUED_CILA 63/2022 presentata in data 9 settembre 2022 per “ lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico ” in relazione all’immobile ubicato in via Alvini n. 62 e censito al catasto fabbricati al foglio 6 particella 404, ricadente in zona B2 del vigente PUC, ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori.
In particolare, la CILA-S presentata dalla ricorrente è stata ritenuta “nulla” dal Comune di Terzigno, sulla base della rilevazione di uno stato di fatto dell’immobile diverso dai riscontri eseguiti a mezzo Google Earth nonché dagli esiti dell’esperito sopralluogo da parte dell’ufficio, e di una planimetria catastale allegata alla pratica non veritiera.
2. Il ricorso è affidato a due motivi di censura.
Con un primo motivo, la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di irricevibilità (per eccesso di potere per difetto di istruttoria. nullità del provvedimento ex art. 21 septies legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis del DPR 380/01 ), per essere lo stesso espressione di un potere non previsto dall’ordinamento in quanto il regime proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della CILA-S – a differenza di quello proprio delle attività subordinate alla presentazione della SCIA - non prevederebbe un controllo successivo con eventuale esito inibitorio.
Con un secondo motivo ( difetto di motivazione. Ancora sull’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta ), la ricorrente lamenta, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato censurando nel merito i motivi che secondo l’Amministrazione sarebbero ostativi all’intervento oggetto della CILA-S.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Terzigno contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis , c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Con riferimento alle doglianze di cui al primo motivo di ricorso va precisato quanto segue.
Preliminarmente, vanno richiamati i condivisi principi espressi dalla giurisprudenza per cui in caso di declaratoria di inefficacia di una CILA-S, l'azione impugnatoria è inammissibile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275).
Invero, l'atto con cui l'Amministrazione comunale respinge - archiviando o dichiarando nulla/improcedibile/irricevibile/improponibile - una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione.
In punto di diritto va altresì evidenziato che è discussa in giurisprudenza la natura giuridica della CILA ed i poteri esercitabili in riferimento ad essa dall’Amministrazione.
Un primo orientamento ( ex pluribus , Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 411), muovendo dalla premessa secondo cui la CILA costituisce espressione della medesima logica liberalizzatrice che ispira l’istituto della SCIA, ne trae l’ulteriore corollario per cui alla prima sarebbe possibile applicare interamente il regime giuridico previsto per la seconda; in particolare, secondo questa impostazione, occorrerebbe “ mutuare in subiecta materia i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di s.c.i.a. o d.i.a., in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019. Di esse, infatti, la CILA «condivide l’intima natura giuridica», sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6 bis e 6 ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui all’art. 21 novies della medesima normativa ”.
Un diverso orientamento ritiene, invece, che “ conformemente al citato parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato -OMISSIS-, … non sia possibile applicare alla CILA il medesimo regime giuridico espressamente previsto in relazione alla SCIA. Con riferimento alla CILA occorre, infatti, ad avviso del Collegio, partire dal dato incontrovertibile per cui manca nella normativa vigente qualsiasi riferimento ai poteri spettanti all’Amministrazione a seguito della comunicazione asseverata del privato. In relazione alla CILA non si prevede, in effetti, alcuna attività di controllo che sia espressione dei poteri inibitori e di secondo grado, previsti invece nel caso della SCIA, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 19, L. n. 241 del 1990 ” (Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6322 del 17 luglio 2025).
Tale ultimo orientamento è condiviso dal Collegio sulla base della considerazione per cui la disciplina vigente e, in particolare, l’art. 6 bis d.P.R. n. 380/01 non prevede alcuna procedimentalizzazione dell’attività di controllo del Comune con riferimento ai poteri inibitori e di autotutela come invece accade in riferimento alla scia disciplinata dall’art. 19 l. n. 241/90.
Ciò posto, deve essere evidenziato che, comunque, permane, in capo al Comune, il potere di verificare il contenuto della CILA per accertare se il suo uso sia conforme all’intervento da realizzare di talché, se il suo utilizzo non risulti legittimo in quanto l’intervento necessita di un diverso titolo (permesso o scia) o non sia consentito dallo strumento urbanistico, la CILA non può né deve né essere annullata o inibita ma, in applicazione dei generali poteri di controllo ed accertamento previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/01, deve essere dichiarata inefficace, senza che, a tal fine, sia previsto alcun termine o adempimento, il tutto in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi (così Cons. Stato n. 8730/25; nello stesso senso T.A.R. Calabria, 7.12.2023 n. 1602/2023; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 3 agosto 2021, n. 721).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha esercitato il potere di vigilanza in materia edilizia che le è attribuito in astratto dall’art. 27 del d.P.R. 380/2001.
E “nella specie l’esercizio del potere consiste nel semplice rilievo, non soggetto a termini o procedure particolari e comunque non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 21 - nonies della L. n. 241 del 1990, dell'inefficacia della CILA in vista della sospensione dei lavori e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi " (in tal senso, T.A.R. Campania - LI Sez. IV, 11 luglio 2022, n. 4625).
Giova infatti rilevare che il Comune è comunque titolare dei poteri – tra cui quello di ordinare l’immediata sospensione dei lavori - funzionali ad assicurare il rispetto sia delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, sia delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
In quest’ottica, l’Amministrazione comunale, nel rilevare nel corso dell’istruttoria le numerose carenze documentali poste a corredo della CILA-S, si è limitata a svolgere, una volta verificata l’insufficienza del compendio documentale prodotto, un’attività dovuta, pienamente motivata (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 8894/2024, sez. IV, n. 885/2024).
Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale qualora l’amministrazione rilevi “ che l’attività oggetto di cila è in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia ha il dovere di porre in essere i provvedimenti inibitori previsti nell’ambito della propria attività di vigilanza ”.
Il Comune ha riscontrato una difformità tra lo stato dei luoghi preesistente e quello rappresentato nella pratica e, per tal via, la realizzazione da parte della ricorrente di opere edilizie abusive che hanno modificato lo stato di fatto da quello originario a quello falsamente rappresentato nei documenti allegati alla CILA-S.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia ha quindi legittimamente disposto la sospensione dei lavori.
Non è peraltro condivisibile neanche l’orientamento che invoca il vizio di nullità ex art. 21- septies (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 gennaio 2020 n. 126; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 settembre 2019 n. 11155; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 16 luglio 2018 n. 1497; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 giugno 2018 n. 1380 e 15 giugno 2020 n. 1179; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 7 aprile 2022, n. 871), poiché le ipotesi di nullità devono invece intendersi tassative e, nel caso in esame, non si è al cospetto di un difetto assoluto di attribuzione del potere (“ l'invalidità del provvedimento di cui all'art. 21-septies L. n. 241 del 1990 ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre soltanto in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l'Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, configurandosi altrimenti un'illegittimità per vizio di incompetenza " (cfr. Cons. Stato Sez. VII, 20/02/2023, n. 1745, T.A.R. Campania, LI, Sez. II, 2 luglio 2025 n. 5002).
6.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura, per difetto di motivazione ed istruttoria, la sussistenza dei presupposti alla base del provvedimento, evidenziando l’estraneità dei rilievi ivi contenuti con le opere oggetto della CILA-S e sostenendo, nello specifico, che quest’ultima non conterrebbe le infedeli rappresentazioni accertate dal Comune resistente.
Le censure sono infondate.
Il provvedimento dà dettagliatamente conto degli esiti dei sopralluoghi e dell’istruttoria espletata.
Il Comune ha accertato un difetto di corrispondenza tra lo stato dei luoghi preesistente e la rappresentazione grafica contenuta nel progetto accluso alla CILA-S in base sia alla consultazione dei rilievi visionabili su Google Earth sia alle risultanze del sopralluogo dell’U.T.C., Prot. 22141 del 29 settembre 2022, sia anche all’accertata mancanza di corrispondenza tra la planimetria catastale allegata alla pratica e quella estratta dal sistema Sister.
Risulta dunque accertato che lo stato dei luoghi presenta numerose difformità rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della CILA-S depositata.
Sul punto, peraltro, le argomentazioni della ricorrente non trovano riscontro nella documentazione depositata a sostegno del ricorso.
In particolare, alla relazione asseverata depositata in giudizio è allegata planimetria diversa rispetto a quella allegata alla CILA-S rendendo di fatto impossibile ogni valutazione in ordine alla contestata mancata corrispondenza dei dati dichiarati.
Per tali ragioni, le difformità documentali riscontrate non consentono di accertare la reale entità del manufatto preesistente e di conseguenza la reale incidenza dei lavori realizzati dalla ricorrente, impedendo così la stabilizzazione del titolo edilizio e legittimando l’ordine di sospensione dei lavori.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso siccome infondato va respinto.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della natura interpretativa delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UG PA Di LI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
CO CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CA | UG PA Di LI |
IL SEGRETARIO