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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2024, n. 46276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46276 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Procuratore Generale si riporta alla memoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIOVANNI ANNUNZIATA espone i motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento di questi. L'avvocato GREGORIO SORRENTO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46276 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 28 giugno 2024 ha respinto la richiesta di riesameteerso quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a DE TE la custodia cautelare inframuraria, in relazione al capo 1) ed al capo 5) della imputazione provvisoria. In particolare, il capo 1) contestava al DE l'art. 416-bis cod. pen., consistente nella partecipazione alla associazione di tipo mafioso individuata nel clan IA operante in Pagani e paesi limitrofi diretta da IA RO, attribuendo il ruolo di persona addetta a convocare le vittime da sottoporre ad estorsione oltre a consentire le infiltrazioni nel comparto industriale di Fosso Imperatore. Al capo 5) veniva contestata al ricorrente, il concorso in estorsione in danno di IG IA, costretto a versare la somma mensile di 2000,00 euro, con il compito di mettere in contatto la vittima con il IA oltre a percepire tale somma, con le aggravanti delle più persone riunite, dell'agevolazione mafiosa e dal metodo mafioso. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse del DE dai suoi difensori, è sorretto da quattro motivi che saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il DE si lamenta della mancata riqualificazione dei fatti contestati nell'ipotesi del concorso esterno, tenuto conto della condotta occasionale dallo stesso realizzata, considerato altresì che la partecipazione alla associazione di cui al capo 1) è desunta esclusivamente dal delitto fine in contestazione, relativo alla estorsione. In particolare, solo il IA descrive il DE come partecipe, sicché la gravità indiziaria è fondata su un unico elemento accusatorio. 2.2. Con il secondo motivo, il DE eccepisce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della coartazione della volontà del soggetto sottoposto ad estorsione. Sulla scorta del compendio indiziario e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia è emerso che il ricorrente ha agito al fine di tutelare la propria persona e l'integrità della propria azienda, sicché tali intenti sono incompatibili con la volontà agevolativa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancata valutazione di argomentazioni difensive. Nel corso della discussione, la difesa evidenziava argomentazioni di carattere logico ed inferenziale (il non sapere IG LV che il DE era intraneo al clan IA;
nella estorsione in danno di OM FE, l'importo della estorsione sarebbe determinato dalla vittima, e tale è una circostanza non credibile), in relazione alle quali nessuna argomentazione è stata spesa dal Tribunale del riesame. 2.4. Con il quarto motivo, il DE lamenta violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. per insufficiente, apparente ed inesistente motivazione, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 1 3. Con requisitoria scritta del 25.09.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Ferdinando Lignola, chiede che il ricorso sia rigettato. \r'0_, 1. Il ricors'i' CONSIDERATO IN DIRITTO 4. perché proposto per motiv n n consentiti, poiché solo formalmente denuncia vizi deducibili in questa sede, sollecitando, invece, una diversa lettura dei dati probatori e, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboratori, asseritamente travisate dal Tribunale. 1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. 2 Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini;
e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002). 2. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. I motivi di ricorso (primo e secondo), in tema di gravità indiziaria per la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, con i quali si cerca di ottenere la riqualificazione dei fatti di cui al capo 1) in concorso esterno, ovvero diretti ad evidenziare che il DE ha subito la coartazione della volontà sicché difetterebbe il dolo della partecipazione possono essere trattati congiuntamente, presentando i medesimi limiti: quelli, cioè, della strumentalità alla rivalutazione di risultanze probatorie, non consentita alla Corte di cassazione, e della genericità, poiché propongono una rilettura - per inciso, del tutto personale - solo di una parte di tali emergenze investigative. Con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo, si è escluso il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni 3 con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577). Si osserva che quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ricorrente si è limitato a tacciarle di genericità, senza ricordare il contenuto di tali dichiarazioni né illustrando la decisività delle stesse sul compendio probatorio valorizzato dai Giudici della cautela e connotato da plurimi elementi indiziari. Invero, il ricorrente non solo non ha ricordato il contenuto di tali dichiarazioni ma non ha neanche illustrato la decisività delle stesse sul compendio probatorio valorizzato dai Giudici della cautela e connotato da plurimi elementi indiziari. In altri termini, il ricorrente non ha indicato le ragioni per cui, in assenza delle dichiarazioni dei menzionati collaboratori, risulterebbe inficiata e compromessa in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ciò pur a fronte del suo onere, come delineato da questa Corte (Sez. 5, n. 8096 del 11/01/2007, SS e altri, Rv. 235734), secondo cui, anche alla stregua del novellato art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mera indicazione, nel ricorso, di atti che si assumono trascurati o mal interpretati dal giudice di merito non vale a soddisfare l'esigenza di specificità dei motivi di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dovuto necessariamente o, quantomeno, presumibilmente, dar luogo a una diversa pronuncia decisoria. Il Tribunale del riesame di Salerno non appare essere incorso nei vizi denunciati di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione punibile, lamentati con il ricorso attraverso una completa rilettura alternativa degli elementi di prova, avendo, anzi, individuato come militino a carico del ricorrente alcune dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che lo descrivono come soggetto affiliato al clan IA. In conformità a quelli che sono i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, ovvero la verifica della completezza e della non manifesta illogicità della stessa, è allora sufficiente osservare che il Tribunale del riesame non ha trascurato alcun elemento potenzialmente idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio ed ha evidenziato circostanze certamente sintomatiche - tanto più a livello di gravità indiziaria - di una condotta partecipativa cosi come delineata dalle Sezioni unite di questa Corte in plurime sentenze, a cominciare da quella n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670: vale a dire la stabile ed organica compenetrazione del singolo con il tessuto organizzativo del sodalizio, mettendosi "a disposizione" dello stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi, con l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale. In altri termini, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi: la Corte ha osservato che la partecipazione può essere 4 desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, tra quali, esemplificando, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia, idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Nello specifico, quanto all'individuazione degli elementi tipizzanti della partecipazione mafiosa, la giurisprudenza della Corte afferma che: in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597-02). Si richiede la prova dell'inserimento nell'associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato "assunto" nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;
ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica o di 'ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione potendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso. Posto, infatti, che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell'ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando la dimostrazione dell'inserimento formale, sia possibile acquisire la prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti - fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo rnafioso/camorristico/ndranghetistico. In assenza, invece, di dimostrazione dell'inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione a uno o più delitti - fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta. Quanto alla distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno, è stato precisato che essa non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata all'organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, 5 al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso dell'imputato che, divenuto direttore del reparto di ingegneria di una struttura ospedaliera grazie al diretto interessamento della cosca, aveva garantito in maniera sistematica l'affidamento e l'aggiudicazione di appalti a esponenti del mondo imprenditoriale vicini al clan). 2.1. Il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp. DA (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod. pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità. Il Tribunale del riesame, con motivazione puntuale, esaustiva e aderente a tale principio ha esaminato analiticamente la condotta dell'indagato e ricondotto la stessa nell'alveo del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa nell'ordinanza impugnata per quanto concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di appartenenza all'associazione mafiosa. In particolare, il Collegio della cautela ha evidenziato, sulla scorta degli atti di indagine, costituiti principalmente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IG LV e IA RO, dalle s.i.t. di IG IA e di OM FE, che: --a) il IA era stato messo in contatto con il IG dal DE che aveva messo a disposizione il proprio ufficio per l'incontro con la vittima;
--b) il pagamento dell'estorsione era stato effettuato dal IG nelle mani del ricorrente;
--c) il DE era la testa di ponte per consentire al clan IA di infiltrarsi nelle aziende della zona industriale Fosso Imperatore;
--d) il ricorrente aveva avvertito il IA di un imminente blitz e che un ispettore di polizia, di nome Napolitano, lo pedinava;
--e) il IA si era incontrato con DI RI, imprenditore che aveva acquistato un capannone al quale era interessato anche il DE, per dirgli che il ricorrente era un suo amico, picchiandolo;
--f) IG LV prendeva il denaro provento delle estorsioni dal DE;
--g) OM FE aveva saputo dal DE che intendeva far guadagnare del denaro al IA;
--h) contribuiva al fondo cassa per le spese dei sodali ristretti in carcere, in ossequio ai principi di mutua solidarietà tipici delle associazioni criminali di cui si discute. Sulla base di tali elementi, emerge dunque la figura del ricorrente quale partecipe della associazione camorristica di cui al capo 1), trattandosi di imprenditore che non soggiace passivamente alle pretese estorsive del clan IA. 6 Invero, il DE può reputarsi intraneo della societas sceleris giacché si pone su un piano di sostanziale parità con il IA. E' emerso che il DE assicurava ai membri di tale sodalizio criminoso sostegno economico in denaro, destinato anche al pagamento degli stipendi e all'assistenza per eventuali spese legali dei sodali: si tratta di soggetto che ha acquisito spazio di manovra, foraggiando i sodali, emergendo dunque la natura volontaria di tali dazioni di denaro. L'osservanza della consolidata regola di mutua assistenza dei sodali in carcere, con assunzione delle spese necessarie per il loro mantenimento e quello dei familiari, da parte del DE è significativa della sua affiliazione. Invero, l'appartenenza ad un'associazione di stampo camorristico può fondarsi su una massima tratta dell'esperienza giudiziaria, che evidenzia, quale elemento qualificante delle caratteristiche del gruppo criminale, l'atteggiamento di mutua solidarietà tra gli affiliati e le frequenti azioni di reciproco sostegno e aiuto economico, in favore dei soggetti detenuti. L'attività di assistenza economica ai detenuti è stata dai giudici del merito considerata funzione strutturale, e non occasionale, dell'attività associativa a cui ha partecipato l'indagato: l'accertamento dell'ausilio e del sostentamento economico assicurato ai familiari di un appartenente all'organizzazione di tipo mafioso, una volta che costui sia tratto in arresto, può essere, con adeguato ragionamento, considerato un'attività prestata a vantaggio dell'intera consorteria, interessata al mantenimento del legame con l'associato allo stato ristretto, e non solo della persona assistita. In questa direzione, occorre ribadire che, a fini della prova della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, la condotta di colui che contribuisce alla costituzione e al mantenimento di un fondo di solidarietà mette in atto una condotta che riveste valenza indiziante, che naturalmente necessita di ulteriori elementi che confermino l'adesione del predetto soggetto al sodalizio (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto e altri, Rv. 271930; Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947). In conformità a quelli che sono i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, ovvero la verifica della completezza e della non manifesta illogicità della stessa, è allora sufficiente osservare che il Tribunale del riesame non ha trascurato alcun elemento potenzialmente idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio ed ha evidenziato circostanze certamente sintomatiche - tanto più a livello di gravità indiziaria - di una condotta partecipativa: vale a dire la stabile ed organica compenetrazione del singolo con il tessuto organizzativo del sodalizio, mettendosi "a disposizione" dello stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi, con l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale. Nello specifico, quindi, l'ordinanza impugnata illustra in dettaglio una serie di vicende, sostanzialmente indiscusse nei loro estremi di fatto: alcune, di autonoma rilevanza delittuosa (come il concorso nella estorsione di cui al capo 5), ovvero l'essere il collettore del denaro estorto), altre (consentire l'infiltrazione del clan IA nel tessuto economico-produttivo di Pagani, avvertire IA di eventuali blitz da parte delle Forze dell'Ordine), nitidamente 7 espressive di stretti rapporti del ricorrente con soggetti d'indiscussa e più o meno risalente militanza mafiosa e del ruolo di rango in quel contesto da costoro riconosciutogli. Vicende, dunque, che, lette insieme, sorreggono in modo adeguato e senza forzature l'assunto del ruolo operativo esercitato da costui all'interno del clan IA attivo in quell'area territoriale. Risulta, pertanto, la ritenuta partecipazione associativa del ricorrente, essendosi tradotto il suo intervento in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263935), tenuto conto della circostanza che il denaro delle estorsioni era diretto ad assicurare illeciti guadagni al gruppo camorristico di riferimento. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Nel caso in esame, il Collegio della cautela, oltre a fare rinvio alla motivazione dell'ordinanza genetica, ha fornito un proprio percorso argomentativo, che, quand'anche sostanzialmente adesivo a quello del primo giudice, non può dirsi privo di autonomo vaglio critico, avendo sia illustrato adeguatamente, con un proprio apporto logico, le ragioni in base alle quali ha disatteso le censure difensive meritevoli di replica sia motivato convenientemente e autonomamente il proprio convincimento sull'adesione del ricorrente al sodalizio mafioso, indicandone debitamente il ruolo di spicco e ancorandolo a specifici elementi probatori. Il Tribunale del riesame ha indicato la presenza di numerosi elementi tipici della condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, secondo corretti canoni probatori espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a cui si è fatto cenno. Anche in questo caso il ricorso avverso l'ordinanza impugnata risulta inammissibile perché si limita a contestare l'ordinanza del Tribunale di Salerno senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegare i numerosissimi indizi emergenti dalle complesse e articolate indagini. Può affermarsi, quindi, che la pronuncia impugnata resiste alle doglianze difensive riguardanti la pretesa riqualificazione dei fatti contestati in concorso esterno. 2.2. Né assume rilievo l'invocata scriminante della coartazione della volontà. Deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). L'imprenditore "vittima" si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà 8 e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. Non può ravvisarsi la causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto si trovi nella situazione di potersi sottrarre alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. V, n. 4903 del 23 aprile 1997, PG in proc. Montalto, Rv. 208134). Il Tribunale del riesame con motivazione logica ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dalle quali è emerso che lo stesso non è mai stato minacciato dal IA né è stato destinatario di richieste estorsive, ricevendo, invero, dei benefici dalla sua intraneità al sodalizio, ben lumeggiati e precisati dal Tribunale di Salerno (v. pp. 24 e 25). 4. Deve essere ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancata valutazione di argomentazioni difensive, per non aver il Tribunale del riesame motivato sulle deduzioni esplicitate nel corso nella discussione. L'omessa valutazione di argomentazioni difensive non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600, quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame;
Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, OP e altri, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, AR e altro, Rv. 272739). Nell'ambito di detto filone, relativo specificatamente all'omessa valutazione di una memoria difensiva, si è altresì condivisibilnnente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza OP sopra citata, infatti, "quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi". Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è sostenuto che la disposizione di cui all'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. - in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato - non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati 9 di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M. Rv. 274119, in motivazione;
Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641). Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato;
dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda. Un corollario di queste affermazioni -legato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che -con precipuo riferimento al vizio di motivazione - ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argonnentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito. Alla luce di questo orientamento, cui il collegio intende dare continuità, è evidente l'inammissibilità del terzo motivo di doglianza, posto che la parte censura che le argomentazioni difensive esplicitate nel corso della discussione non siano state valutate, ma non individua le tesi preternnesse e neanche i profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa. Invero, argomentando che IG LV non sapeva che il DE fosse intraneo al clan IA ovvero che nella estorsione in danno di OM FE, l'importo della estorsione sarebbe stato determinato dalla vittima, il ricorrente mira ad escludere la propria partecipazione al clan camorristico contestato, ma tale deduzione è stata già ampiamente destituita di fondamento dal Tribunale del riesame per come già valutato. 5. Del tutto infondato è anche il quarto motivo alla luce della congrua motivazione resa dal Tribunale, che ha ritenuto persistente il pericolo di reiterazione in ragione della perduranza del 10 clan di riferimento, nonostante la collaborazione dei principali esponenti, nonché della dimostrata capacità di portare al cospetto del clan imprenditori rivali, al fine di accrescere la propria posizione imprenditoriale. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la motivazione resa in punto di esigenze cautelari e di attualità delle stesse è completa, non essendosi il Tribunale limitato a richiamare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha argomentato sull'inidoneità degli elementi addotti dalla difesa vincerla, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla personalità negativa del ricorrente, alla professionalità dimostrata nella gestione non episodica degli affari del clan ed alla provata permanenza dei rapporti con l'associazione mafiosa, dimostrativi, in concreto, della inalterata stabilità del vincolo associativo. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 30/10/2024 L'estensore La Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Procuratore Generale si riporta alla memoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIOVANNI ANNUNZIATA espone i motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento di questi. L'avvocato GREGORIO SORRENTO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46276 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 28 giugno 2024 ha respinto la richiesta di riesameteerso quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a DE TE la custodia cautelare inframuraria, in relazione al capo 1) ed al capo 5) della imputazione provvisoria. In particolare, il capo 1) contestava al DE l'art. 416-bis cod. pen., consistente nella partecipazione alla associazione di tipo mafioso individuata nel clan IA operante in Pagani e paesi limitrofi diretta da IA RO, attribuendo il ruolo di persona addetta a convocare le vittime da sottoporre ad estorsione oltre a consentire le infiltrazioni nel comparto industriale di Fosso Imperatore. Al capo 5) veniva contestata al ricorrente, il concorso in estorsione in danno di IG IA, costretto a versare la somma mensile di 2000,00 euro, con il compito di mettere in contatto la vittima con il IA oltre a percepire tale somma, con le aggravanti delle più persone riunite, dell'agevolazione mafiosa e dal metodo mafioso. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse del DE dai suoi difensori, è sorretto da quattro motivi che saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il DE si lamenta della mancata riqualificazione dei fatti contestati nell'ipotesi del concorso esterno, tenuto conto della condotta occasionale dallo stesso realizzata, considerato altresì che la partecipazione alla associazione di cui al capo 1) è desunta esclusivamente dal delitto fine in contestazione, relativo alla estorsione. In particolare, solo il IA descrive il DE come partecipe, sicché la gravità indiziaria è fondata su un unico elemento accusatorio. 2.2. Con il secondo motivo, il DE eccepisce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della coartazione della volontà del soggetto sottoposto ad estorsione. Sulla scorta del compendio indiziario e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia è emerso che il ricorrente ha agito al fine di tutelare la propria persona e l'integrità della propria azienda, sicché tali intenti sono incompatibili con la volontà agevolativa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancata valutazione di argomentazioni difensive. Nel corso della discussione, la difesa evidenziava argomentazioni di carattere logico ed inferenziale (il non sapere IG LV che il DE era intraneo al clan IA;
nella estorsione in danno di OM FE, l'importo della estorsione sarebbe determinato dalla vittima, e tale è una circostanza non credibile), in relazione alle quali nessuna argomentazione è stata spesa dal Tribunale del riesame. 2.4. Con il quarto motivo, il DE lamenta violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. per insufficiente, apparente ed inesistente motivazione, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 1 3. Con requisitoria scritta del 25.09.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Ferdinando Lignola, chiede che il ricorso sia rigettato. \r'0_, 1. Il ricors'i' CONSIDERATO IN DIRITTO 4. perché proposto per motiv n n consentiti, poiché solo formalmente denuncia vizi deducibili in questa sede, sollecitando, invece, una diversa lettura dei dati probatori e, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboratori, asseritamente travisate dal Tribunale. 1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. 2 Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini;
e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002). 2. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. I motivi di ricorso (primo e secondo), in tema di gravità indiziaria per la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, con i quali si cerca di ottenere la riqualificazione dei fatti di cui al capo 1) in concorso esterno, ovvero diretti ad evidenziare che il DE ha subito la coartazione della volontà sicché difetterebbe il dolo della partecipazione possono essere trattati congiuntamente, presentando i medesimi limiti: quelli, cioè, della strumentalità alla rivalutazione di risultanze probatorie, non consentita alla Corte di cassazione, e della genericità, poiché propongono una rilettura - per inciso, del tutto personale - solo di una parte di tali emergenze investigative. Con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo, si è escluso il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni 3 con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577). Si osserva che quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ricorrente si è limitato a tacciarle di genericità, senza ricordare il contenuto di tali dichiarazioni né illustrando la decisività delle stesse sul compendio probatorio valorizzato dai Giudici della cautela e connotato da plurimi elementi indiziari. Invero, il ricorrente non solo non ha ricordato il contenuto di tali dichiarazioni ma non ha neanche illustrato la decisività delle stesse sul compendio probatorio valorizzato dai Giudici della cautela e connotato da plurimi elementi indiziari. In altri termini, il ricorrente non ha indicato le ragioni per cui, in assenza delle dichiarazioni dei menzionati collaboratori, risulterebbe inficiata e compromessa in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ciò pur a fronte del suo onere, come delineato da questa Corte (Sez. 5, n. 8096 del 11/01/2007, SS e altri, Rv. 235734), secondo cui, anche alla stregua del novellato art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mera indicazione, nel ricorso, di atti che si assumono trascurati o mal interpretati dal giudice di merito non vale a soddisfare l'esigenza di specificità dei motivi di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dovuto necessariamente o, quantomeno, presumibilmente, dar luogo a una diversa pronuncia decisoria. Il Tribunale del riesame di Salerno non appare essere incorso nei vizi denunciati di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione punibile, lamentati con il ricorso attraverso una completa rilettura alternativa degli elementi di prova, avendo, anzi, individuato come militino a carico del ricorrente alcune dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che lo descrivono come soggetto affiliato al clan IA. In conformità a quelli che sono i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, ovvero la verifica della completezza e della non manifesta illogicità della stessa, è allora sufficiente osservare che il Tribunale del riesame non ha trascurato alcun elemento potenzialmente idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio ed ha evidenziato circostanze certamente sintomatiche - tanto più a livello di gravità indiziaria - di una condotta partecipativa cosi come delineata dalle Sezioni unite di questa Corte in plurime sentenze, a cominciare da quella n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670: vale a dire la stabile ed organica compenetrazione del singolo con il tessuto organizzativo del sodalizio, mettendosi "a disposizione" dello stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi, con l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale. In altri termini, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi: la Corte ha osservato che la partecipazione può essere 4 desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, tra quali, esemplificando, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia, idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Nello specifico, quanto all'individuazione degli elementi tipizzanti della partecipazione mafiosa, la giurisprudenza della Corte afferma che: in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597-02). Si richiede la prova dell'inserimento nell'associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato "assunto" nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;
ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica o di 'ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione potendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso. Posto, infatti, che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell'ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando la dimostrazione dell'inserimento formale, sia possibile acquisire la prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti - fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo rnafioso/camorristico/ndranghetistico. In assenza, invece, di dimostrazione dell'inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione a uno o più delitti - fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta. Quanto alla distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno, è stato precisato che essa non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata all'organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, 5 al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso dell'imputato che, divenuto direttore del reparto di ingegneria di una struttura ospedaliera grazie al diretto interessamento della cosca, aveva garantito in maniera sistematica l'affidamento e l'aggiudicazione di appalti a esponenti del mondo imprenditoriale vicini al clan). 2.1. Il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp. DA (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod. pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità. Il Tribunale del riesame, con motivazione puntuale, esaustiva e aderente a tale principio ha esaminato analiticamente la condotta dell'indagato e ricondotto la stessa nell'alveo del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa nell'ordinanza impugnata per quanto concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di appartenenza all'associazione mafiosa. In particolare, il Collegio della cautela ha evidenziato, sulla scorta degli atti di indagine, costituiti principalmente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IG LV e IA RO, dalle s.i.t. di IG IA e di OM FE, che: --a) il IA era stato messo in contatto con il IG dal DE che aveva messo a disposizione il proprio ufficio per l'incontro con la vittima;
--b) il pagamento dell'estorsione era stato effettuato dal IG nelle mani del ricorrente;
--c) il DE era la testa di ponte per consentire al clan IA di infiltrarsi nelle aziende della zona industriale Fosso Imperatore;
--d) il ricorrente aveva avvertito il IA di un imminente blitz e che un ispettore di polizia, di nome Napolitano, lo pedinava;
--e) il IA si era incontrato con DI RI, imprenditore che aveva acquistato un capannone al quale era interessato anche il DE, per dirgli che il ricorrente era un suo amico, picchiandolo;
--f) IG LV prendeva il denaro provento delle estorsioni dal DE;
--g) OM FE aveva saputo dal DE che intendeva far guadagnare del denaro al IA;
--h) contribuiva al fondo cassa per le spese dei sodali ristretti in carcere, in ossequio ai principi di mutua solidarietà tipici delle associazioni criminali di cui si discute. Sulla base di tali elementi, emerge dunque la figura del ricorrente quale partecipe della associazione camorristica di cui al capo 1), trattandosi di imprenditore che non soggiace passivamente alle pretese estorsive del clan IA. 6 Invero, il DE può reputarsi intraneo della societas sceleris giacché si pone su un piano di sostanziale parità con il IA. E' emerso che il DE assicurava ai membri di tale sodalizio criminoso sostegno economico in denaro, destinato anche al pagamento degli stipendi e all'assistenza per eventuali spese legali dei sodali: si tratta di soggetto che ha acquisito spazio di manovra, foraggiando i sodali, emergendo dunque la natura volontaria di tali dazioni di denaro. L'osservanza della consolidata regola di mutua assistenza dei sodali in carcere, con assunzione delle spese necessarie per il loro mantenimento e quello dei familiari, da parte del DE è significativa della sua affiliazione. Invero, l'appartenenza ad un'associazione di stampo camorristico può fondarsi su una massima tratta dell'esperienza giudiziaria, che evidenzia, quale elemento qualificante delle caratteristiche del gruppo criminale, l'atteggiamento di mutua solidarietà tra gli affiliati e le frequenti azioni di reciproco sostegno e aiuto economico, in favore dei soggetti detenuti. L'attività di assistenza economica ai detenuti è stata dai giudici del merito considerata funzione strutturale, e non occasionale, dell'attività associativa a cui ha partecipato l'indagato: l'accertamento dell'ausilio e del sostentamento economico assicurato ai familiari di un appartenente all'organizzazione di tipo mafioso, una volta che costui sia tratto in arresto, può essere, con adeguato ragionamento, considerato un'attività prestata a vantaggio dell'intera consorteria, interessata al mantenimento del legame con l'associato allo stato ristretto, e non solo della persona assistita. In questa direzione, occorre ribadire che, a fini della prova della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, la condotta di colui che contribuisce alla costituzione e al mantenimento di un fondo di solidarietà mette in atto una condotta che riveste valenza indiziante, che naturalmente necessita di ulteriori elementi che confermino l'adesione del predetto soggetto al sodalizio (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto e altri, Rv. 271930; Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947). In conformità a quelli che sono i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, ovvero la verifica della completezza e della non manifesta illogicità della stessa, è allora sufficiente osservare che il Tribunale del riesame non ha trascurato alcun elemento potenzialmente idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio ed ha evidenziato circostanze certamente sintomatiche - tanto più a livello di gravità indiziaria - di una condotta partecipativa: vale a dire la stabile ed organica compenetrazione del singolo con il tessuto organizzativo del sodalizio, mettendosi "a disposizione" dello stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi, con l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale. Nello specifico, quindi, l'ordinanza impugnata illustra in dettaglio una serie di vicende, sostanzialmente indiscusse nei loro estremi di fatto: alcune, di autonoma rilevanza delittuosa (come il concorso nella estorsione di cui al capo 5), ovvero l'essere il collettore del denaro estorto), altre (consentire l'infiltrazione del clan IA nel tessuto economico-produttivo di Pagani, avvertire IA di eventuali blitz da parte delle Forze dell'Ordine), nitidamente 7 espressive di stretti rapporti del ricorrente con soggetti d'indiscussa e più o meno risalente militanza mafiosa e del ruolo di rango in quel contesto da costoro riconosciutogli. Vicende, dunque, che, lette insieme, sorreggono in modo adeguato e senza forzature l'assunto del ruolo operativo esercitato da costui all'interno del clan IA attivo in quell'area territoriale. Risulta, pertanto, la ritenuta partecipazione associativa del ricorrente, essendosi tradotto il suo intervento in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263935), tenuto conto della circostanza che il denaro delle estorsioni era diretto ad assicurare illeciti guadagni al gruppo camorristico di riferimento. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Nel caso in esame, il Collegio della cautela, oltre a fare rinvio alla motivazione dell'ordinanza genetica, ha fornito un proprio percorso argomentativo, che, quand'anche sostanzialmente adesivo a quello del primo giudice, non può dirsi privo di autonomo vaglio critico, avendo sia illustrato adeguatamente, con un proprio apporto logico, le ragioni in base alle quali ha disatteso le censure difensive meritevoli di replica sia motivato convenientemente e autonomamente il proprio convincimento sull'adesione del ricorrente al sodalizio mafioso, indicandone debitamente il ruolo di spicco e ancorandolo a specifici elementi probatori. Il Tribunale del riesame ha indicato la presenza di numerosi elementi tipici della condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, secondo corretti canoni probatori espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a cui si è fatto cenno. Anche in questo caso il ricorso avverso l'ordinanza impugnata risulta inammissibile perché si limita a contestare l'ordinanza del Tribunale di Salerno senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegare i numerosissimi indizi emergenti dalle complesse e articolate indagini. Può affermarsi, quindi, che la pronuncia impugnata resiste alle doglianze difensive riguardanti la pretesa riqualificazione dei fatti contestati in concorso esterno. 2.2. Né assume rilievo l'invocata scriminante della coartazione della volontà. Deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). L'imprenditore "vittima" si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà 8 e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. Non può ravvisarsi la causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto si trovi nella situazione di potersi sottrarre alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. V, n. 4903 del 23 aprile 1997, PG in proc. Montalto, Rv. 208134). Il Tribunale del riesame con motivazione logica ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dalle quali è emerso che lo stesso non è mai stato minacciato dal IA né è stato destinatario di richieste estorsive, ricevendo, invero, dei benefici dalla sua intraneità al sodalizio, ben lumeggiati e precisati dal Tribunale di Salerno (v. pp. 24 e 25). 4. Deve essere ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancata valutazione di argomentazioni difensive, per non aver il Tribunale del riesame motivato sulle deduzioni esplicitate nel corso nella discussione. L'omessa valutazione di argomentazioni difensive non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600, quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame;
Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, OP e altri, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, AR e altro, Rv. 272739). Nell'ambito di detto filone, relativo specificatamente all'omessa valutazione di una memoria difensiva, si è altresì condivisibilnnente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza OP sopra citata, infatti, "quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi". Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è sostenuto che la disposizione di cui all'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. - in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato - non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati 9 di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M. Rv. 274119, in motivazione;
Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641). Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato;
dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda. Un corollario di queste affermazioni -legato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che -con precipuo riferimento al vizio di motivazione - ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argonnentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito. Alla luce di questo orientamento, cui il collegio intende dare continuità, è evidente l'inammissibilità del terzo motivo di doglianza, posto che la parte censura che le argomentazioni difensive esplicitate nel corso della discussione non siano state valutate, ma non individua le tesi preternnesse e neanche i profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa. Invero, argomentando che IG LV non sapeva che il DE fosse intraneo al clan IA ovvero che nella estorsione in danno di OM FE, l'importo della estorsione sarebbe stato determinato dalla vittima, il ricorrente mira ad escludere la propria partecipazione al clan camorristico contestato, ma tale deduzione è stata già ampiamente destituita di fondamento dal Tribunale del riesame per come già valutato. 5. Del tutto infondato è anche il quarto motivo alla luce della congrua motivazione resa dal Tribunale, che ha ritenuto persistente il pericolo di reiterazione in ragione della perduranza del 10 clan di riferimento, nonostante la collaborazione dei principali esponenti, nonché della dimostrata capacità di portare al cospetto del clan imprenditori rivali, al fine di accrescere la propria posizione imprenditoriale. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la motivazione resa in punto di esigenze cautelari e di attualità delle stesse è completa, non essendosi il Tribunale limitato a richiamare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha argomentato sull'inidoneità degli elementi addotti dalla difesa vincerla, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla personalità negativa del ricorrente, alla professionalità dimostrata nella gestione non episodica degli affari del clan ed alla provata permanenza dei rapporti con l'associazione mafiosa, dimostrativi, in concreto, della inalterata stabilità del vincolo associativo. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 30/10/2024 L'estensore La Presidente