Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'art. 14 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Mosconi -
Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge entrera' in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'art. 14 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Mosconi -
Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.