Art. 3.
A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'articolo 1 e' corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o Servizi di igiene mentale una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla predetta data e quello attualmente in vigore per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri di corrispondente funzione e anzianita'.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' determinata per le singole qualifiche l'indennita' dovuta ai sensi del precedente comma.
A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'articolo 1 e' corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o Servizi di igiene mentale una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla predetta data e quello attualmente in vigore per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri di corrispondente funzione e anzianita'.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' determinata per le singole qualifiche l'indennita' dovuta ai sensi del precedente comma.