Articolo 3 della Legge 21 giugno 1971, n. 515
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 agosto 1971
Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'articolo 1 e' corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o Servizi di igiene mentale una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla predetta data e quello attualmente in vigore per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri di corrispondente funzione e anzianita'.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' determinata per le singole qualifiche l'indennita' dovuta ai sensi del precedente comma.
Entrata in vigore il 18 agosto 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente