Decreto presidenziale 1 novembre 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2025, proposto da
ON CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia del Medio PI, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Angioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RE MP, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Norfo, Maria Rita Appeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del verbale dell’Ufficio elettorale in data 30 settembre 2025, recante la proclamazione degli eletti alla carica di Presidente e di Consigliere Provinciale della Provincia del Medio PI;
- del verbale in data 29 settembre 2025 concernente le operazioni di scrutinio dei candidati al Consiglio Provinciale del Seggio Elettorale Centrale;
- della determinazione dirigenziale n. 39/01 ottobre 2025 di approvazione delle risultanze del verbale dell'Ufficio elettorale del 30 settembre 2025, avente ad oggetto la proclamazione dei componenti del Consiglio della Provincia del Medio PI;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente ma, comunque, richiamato negli atti impugnati;
e la conseguente correzione:
- del risultato elettorale, nella parte in cui viene attribuita alla lista “Medio PI Protagonista” una cifra elettorale complessiva ponderata inferiore rispetto a quella effettivamente risultante dalle schede elettorali, con conseguente attribuzione di due seggi, in luogo dei tre spettanti, sufficienti a garantire l’elezione dell’odierna ricorrente in seno al Consiglio Provinciale del Medio PI, in sostituzione del Sig. RE MP, odierno controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia del Medio PI e del controinteressato RE MP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RE Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. ON CO, componente del Consiglio Comunale di Guspini e candidata alle elezioni per il Consiglio provinciale della Provincia del Medio PI per l’anno 2025, ha domandato l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti e della determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze del verbale dell’Ufficio elettorale.
In fatto, la ricorrente ha allegato di avere partecipato alla competizione elettorale in qualità di candidata, iscritta al n. 3 della lista “Medio PI Protagonista” ; quest’ultima ha riportato la cifra elettorale pari a n. 24.571 voti ponderati, con uno scarto di 160 voti ponderati rispetto alla lista “Sardegna al Centro Venti-Venti” , a sua volta contraddistinta con il n. 1. Per effetto di tale minimo scarto di voti, la lista “Medio PI Protagonista” si è vista attribuirsi solamente due seggi del Consiglio Provinciale, mentre la lista “Sardegna al Centro Venti-Venti” ha eletto tre consiglieri, con la conseguenza che l’odierna ricorrente, essendosi collocata al terzo posto delle preferenze, è divenuta la prima dei non eletti.
Tuttavia, l’esito elettorale in esame sarebbe stato determinato dalle decisioni illegittime assunte dal seggio elettorale che, come risulta dai verbali delle relative operazioni, in due occasioni ha attribuito il voto alla lista “Sardegna al Centro Venti-Venti” o a quella “Provincia in Comune” , asseritamente per la presenza di una croce sul simbolo di queste ultime, nonostante fosse stata indicata anche la preferenza per un candidato della lista “Medio PI Protagonista” . A giudizio della ricorrente, ove il seggio avesse correttamente operato, con l’attribuzione dei due voti alla lista della ricorrente in ragione dell’univoca intenzione manifestata dal nome e dal cognome del candidato scelto, la sua lista avrebbe ottenuto tre seggi e la stessa sarebbe risultata tra gli eletti (risultato a cui si sarebbe pervenuti ugualmente qualora le schede fossero state considerate nulle, in ragione dell’assenza di univocità).
2. Sulla base di tali argomentazioni la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso chiedendo al Tribunale di annullare gli atti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 69, D.P.R. n. 570/1960; art. 72, D. Lgs n. 267/2000; della L.R. 4 febbraio 2016 e dell’art. 1, Legge n. 56/2014. Eccesso di potere per illogicità; difetto di istruttoria e motivazione; travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta ”.
In particolare, a suo giudizio, le norme richiamate in rubrica avrebbero imposto l’attribuzione dei due voti contestati al candidato indicato dall’elettore (e alla sua lista di appartenenza) oppure, al limite, il loro annullamento ai sensi dell’art. 36, c. 6, lett. b del manuale operativo per la procedura elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale del Medio PI. Infine, in via istruttoria, la ricorrente ha chiesto che il TAR disponga la verificazione delle schede relative alla consultazione elettorale e, in particolare, di quelle oggetto di contestazione richiamate nel ricorso.
3. La Provincia del Medio PI e il controinteressato RE MP si sono costituiti contestando le avverse doglianze e chiedendo, pertanto, il rigetto dell’impugnazione.
4. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa e stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va respinto.
Invero, in ordine alla questione intorno alla quale ruota l’odierna impugnazione, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoghe (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1971 del 2020).
In particolare, si è già condivisibilmente rilevato che “ I commi 76 e 77 dell’art. 1 della L. n. 56/2014 prevedono che: “Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34”. Non è, dunque, possibile, alla luce della norma elettorale menzionata, votare una lista ed un candidato appartenente ad un’altra lista, non essendo consentito il voto disgiunto […]” .
È quindi evidente, dalla mera interpretazione letterale del testo normativo, che il voto di preferenza può essere dato soltanto ad un candidato “compreso” nella lista prescelta dall’elettore. In questo senso, a fronte della divergenza tra la lista e il candidato indicato, il "Manuale istruzioni per le elezioni dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti" espressamente indica la prevalenza del voto di lista, coerentemente con il dato normativo sopra richiamato che prevede, come una mera eventualità, l’espressione della preferenza per un candidato. Come efficacemente compendiato anche dall’Amministrazione resistente, la giurisprudenza amministrativa, in fattispecie sovrapponibili a quella odierna, ha reiteratamente affermato il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza (da ultimo Cons. Giust. Amm. per la Regione siciliana 5 settembre 2023, n. 557) qualora vi sia divergenza tra gli stessi. Né questo costituisce una violazione al principio del favor voti , trattandosi da un lato della corretta applicazione del dato normativo, dall’altro della necessità di dare rilievo alle peculiari caratteristiche del procedimento elettorale, per cui l’elettorato attivo non si caratterizza per il suffragio universale, ma per la limitazione della platea degli elettori agli appartenenti ad un elettorato qualificato, rispetto al quale lo standard di avvedutezza esigibile dall’elettore (chiamato, pertanto, ad esprimere una preferenza eventuale per uno dei candidati espressi dalla lista scelta), secondo l’ id quod plerumque accidit , va individuato in maniera più rigorosa rispetto ai tradizionali percorsi esegetici (v. in questi termini, la già citata sentenza del Consiglio di Stato, n. 1971/2020).
Nei termini finora esposti, risulta evidente la correttezza delle operazioni svolte dal Seggio elettorale che ha dato rilievo alla volontà evincibile dalla preferenza alla lista elettorale, in coerenza con il dato normativo finora esaminato.
Pertanto, conclusivamente, stante la palese infondatezza delle doglianze articolate dal ricorrente, il ricorso va respinto; deve essere respinta, altresì, la richiesta istruttoria di svolgere una verificazione sulle schede, essendo pacifica la ricostruzione in fatto tra le parti, ossia la presenza di un voto di preferenza divergente dal voto di lista, con la conseguenza che l’accertamento istruttorio richiesto appare irrilevante ai fini del decidere (quanto ai due voti contestati) e del tutto esplorativo se riferito a tutte le schede della competizione elettorale.
2. Le spese di lite di lite possono tuttavia essere compensate, in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RE Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO