TAR Cagliari, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 11
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Decreto presidenziale 1 novembre 2025
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Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme elettorali

    Il Tribunale ritiene che il voto di preferenza debba essere espresso per un candidato compreso nella lista prescelta. In caso di divergenza tra lista e candidato, prevale il voto di lista, in conformità con la normativa e la giurisprudenza consolidata. Le operazioni del seggio sono considerate corrette.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti

    La correttezza delle operazioni del seggio è stata confermata in base all'interpretazione della normativa elettorale che non consente il voto disgiunto e privilegia il voto di lista in caso di divergenza.

  • Rigettato
    Richiesta istruttoria di verificazione

    La richiesta di verificazione è stata respinta in quanto l'accertamento istruttorio appare irrilevante ai fini del decidere, data la pacifica ricostruzione in fatto della divergenza tra voto di lista e voto di preferenza, e del tutto esplorativo se riferito a tutte le schede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 11
    Data del deposito : 15 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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