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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4963/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 4963/2021 tra
IN PERSONA DEL PROPRIO Parte_1 LIQUIDATORE E Controparte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_2 IN PERSONA DELLA RAG. E DEL DOTT. PAOLO
[...] Controparte_3 LL
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 dicembre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per , Parte_2 Parte_3
nessuno ,
[...]
Per Controparte_2 N PERSONA DELLA RAG. ADRIA DEL DOTT. PAOLO LL,
[...] CP_2 l'avv.to Nicolò Calzolari in sostituzione avv. NACCI FEDERICO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Calzolari si riporta alle note scritte ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti . Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza .
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 9 Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4963/2021 promossa da:
eredi del socio e liquidatore , socio DI della cessata società CP_1 Parte_3
(C.F. ) contumaci Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE opponente contro
Controparte_2 IN PERSONA DELLA RAG. E DEL DOTT. PAOLO
[...] Controparte_3 LL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NACCI FEDERICO e dell'avv. , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE ALESSANDRO VOLTA 141 50131 FIRENZEpresso il difensore avv. NACCI FEDERICO
PARTE CONVENUTA opposta
Oggetto: compensi professionali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e da atto di opposizione.
PER L'OPPONENTE
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: accertare la mancata introduzione della procedura di negoziazione assistita da parte della convenuta opposta e per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto.
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: Stante la fondatezza delle deduzioni dell'odierna opponente, respingere eventuali istanze di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, pagina 3 di 9 stanti anche le ragioni di convenienza ed equità processuale sopra richiamate.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione relativamente alla richiesta di pagamento per le attività asseritamente prestate prima del 23 novembre 2017, laddove provate e comunque dichiarare la carenza di legittimazione passiva per il pagamento di quanto ex adverso richiesto in forza della mancanza di un contratto scritto e sottoscritto da parte dell'odierno opponente e sulla scorta dell'assenza di ogni e qualsivoglia prova dell'effettiva prestazione delle attività fatturate, nonché per tutte le altre ragioni di cui in premessa;
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo non correttamente indicato e non corrispondente a quanto documentato da controparte nei progetti di notula allegati e comunque in quanto portato da documenti non aventi validità fiscale che conseguentemente non ingenerano la debenza delle somme invece richieste a titolo di IVA e contributi previdenziali.
NEL MERITO : revocare, annullare ovvero dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n.
741/2021 (R.G. n. 1731/2021), emesso in data 20/02/2021 dal Tribunale di Firenze, per tutti i motivi di cui al presente atto;
- SEMPRE IN OGNI CASO, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, anche e soprattutto in conseguenza dell'infondatezza dell'avversa richiesta di pagamento e la consapevolezza dell'intervenuta prescrizione del credito, con condanna aggravata, stante quanto sopra, anche ex art. 96 cpc, ricorrendone i presupposti.
Con espressa riserva di azione con separato giudizio per la richiesta di risarcimento dei danni tutti, patiti e patendi, una volta definitivamente quantificati e quantificabili per le ragioni già esposte in parte narrativa, senza rinuncia o acquiescenza alcuna.
PER L'OPPOSTO
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in narrativa,
a. respingere l'eccezione di nullità del Decreto ingiuntivo N. 741/2021 - R.G.
1731/2021 - Tribunale di Firenze - per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita antecedentemente all'instaurazione del procedimento monitorio non essendo detta procedura necessaria ex art. 3, comma 3 lett. a, del
D.L. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014; pagina 4 di 9 b. respingere l'eccezione di prescrizione presuntiva proposta dall'opponente relativa al credito maturato dal convenuto opposto per il periodo che va da gennaio 2017 al 23 novembre 2017 e per complessivi € 1.857,56;
c. confermare il Decreto ingiuntivo N. 741/2021 - R.G. 1731/2021 - Tribunale di
Firenze - in danno della società - oggi cancellata - e, quindi, Parte_1 dei suoi successori ex lege sig. (C.F.: ) e Parte_3 C.F._1 degli eredi del sig. - altro socio - collettivamente ed CP_1 impersonalmente;
in ogni caso, condannare il sig. (C.F.: ) e gli eredi del Parte_3 C.F._1 sig. - altro socio - collettivamente ed impersonalmente quali CP_1 successori ex lege della cancellata società Parte_1 al pagamento in favore dello Controparte_2 della somma di € 7.451,00 oltre accessori di legge e interessi
[...] moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo o di quel diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare dovuto o ritenuto di Giustizia, respingendo ogni eccezione e domanda ex adverso formulata per l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite tanto del procedimento monitorio che del presente giudizio e le spese vive sostenute per complessivi €
620,32 (€ 48,80 domanda di mediazione, € 13,75 notifica riassunzione Parte_3
, € 13,75, notifica riassunzione eredi € 544,02 CT Dott.
[...] CP_1
. Per_1
FATTO E PROCESSO Co
opponeva il Decreto Ingiuntivo N. 741/2021 - R.G. Parte_1
1731/2021, emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.2.2021 e notificato il 25.3.2021 con il quale si ingiungeva di pagare allo studio associato la somma di € 7.963,63, oltre interessi e Controparte_2 spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte come da notula tassata;
l'opponente eccepiva la mancata introduzione della negoziazione assistita, erroneità dell'importo indicato in decreto rispetto a quanto portato dai singoli progetti di notula - euro 7.962,90
e non 7.963,63- ; la mancata emissione di fatture o documenti equipollenti e conseguente indebita richiesta del versamento dell'IVA e della contribuzione previdenziale sul compenso;
la prescrizione ex art. 2956 codice civile per tutti i crediti relativi a periodi precedenti al 23/11/2017 , per complessivi pagina 5 di 9 euro 1.857,56, salvo se altro;
la mancata prova dell'incarico “in abbonamento” e dell'esecuzione delle prestazioni. Nel contempo l'opponente contestava la prestazione resa dalla controparte per erronea indicazione del Sig. come dipendente in pendenza della carica di amministratore unico CP_1 della società, doppia contribuzione IN con conseguente danno emergente per la e Parte_1 per il Sig. personalmente per il periodo dal Gennaio 2016 e fino al Gennaio 2020 , in CP_1 attesa delle richieste di pagamento IN , di euro 32.737,73 da richiedere in separato procedimento.
Si costituiva in giudizio l'opposto che contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, insistendo per la provvisoria esecuzione del decreto.
Alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo per mancata adesione dell'opponente.
Sanzionato l'opponente ex art. 8 D.Lgs. 28/2010, assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale;
successivamente precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ammissione di CT. Depositata la CT , carente di motivazione, venivano disposti chiarimenti, ma il consulente non compariva e rinunciava all'incarico, onde veniva sostituito con altro CT, anch'esso non presentatosi. A seguito della cancellazione della società opponente, il processo veniva interrotto e quindi riassunto dall'opposto nei confronti dei soci
[...]
e degli eredi di impersonalmente e collettivamente, che non si costituivano in Parte_3 CP_1 giudizio onde ne veniva dichiarata la contumacia. Veniva nominato il terzo consulente che infine depositava la CT. La causa passava quindi alla decisione su discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'eccezione preliminare di improcedibilità è contraddetta dall'art. 3 comma 3 lett. a DL 132/2014 che esclude il procedimento di ingiunzione e la fase di opposizione dall'ambito di applicazione della negoziazione assistita.
Nel merito la domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali di natura contabile svolte dall'opposto è fondata .
L'inclusione nel credito degli accessori fiscali e previdenziali è legittima in quanto importi dovuti e consequenziali alla prestazione, voci di costo prevedibili ab origine benchè successivi all'emissione della fattura , che dovranno comunque essere computati nel pagamento da parte del debitore.
Legittimamente quindi l'opposto ne ha richiesto il pagamento fin dal ricorso monitorio in base alla notula tassata.
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, essa è destituita di fondamento alla luce delle difese pagina 6 di 9 svolte dall'opponente, che non si è limitato ad eccepire il pagamento e quindi l'estinzione del credito, ma ne ha contestato la legittimità giungendo ad eccepire l'inadempimento dell'opposto per errore nella esecuzione della prestazione. E' noto infatti che la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. non è invocabile quando il debitore, nelle proprie difese, nega l'esistenza del credito o ne contesta misura e prestazioni: tali condotte sono infatti incompatibili con la presunzione di pagamento su cui l'istituto si fonda ( cfr. da ultimo Cass., ord. 16 ottobre 2025, n. 27709).
Passando ai fatti costitutivi della domanda di pagamento, il cui onere probatorio ex art 2697 c.c. ricade sull'attore sostanziale, odierno opposto, essi risultano pienamente confermati dalla documentazione versata in atti.
L'opposto , pur in difetto di incarico scritto, ha dimostrato documentalmente di avere eseguito le prestazioni di cui al progetto di notula per il periodo ottobre 2016 – giugno 2020, in particolare: redazione dei contratti di lavoro e buste paga dei dipendenti della società Parte_1 trasmissione delle relative comunicazioni di legge agli appositi enti ( docc. 3-13). Le prestazioni svolte sono state altresì confermate dalla prova testimoniale .
Sulla quantificazione del credito, è di supporto la CT depositata dal rag. che ha concluso in Per_1 maniera congruamente motivata e condivisibile, affermando “Le notule mensili emesse dallo Studio di
Consulenza per i servizi resi, rispecchiano le attività puntualmente svolte in ogni CP_2 CP_2 periodo, e risultano essere adeguate ed in linea con le tariffe applicabili, e vigenti pro tempore.
Pertanto il successivo totale complessivo delle notule proforma, per il periodo dal Gennaio 2017 al
Giugno 2020 di € 9.453,83 già comprensivo della dovuta contribuzione previdenziale ritenuta CP_5 di acconto, e IVA come anche riportato e deliberato nell'atto di asseverazione dell'Ordine C.d.l. di
Firenze, è da ritenersi equo e ammissibile”. L'importo di cui al decreto ingiuntivo è stato correttamente maggiorato della ritenuta di acconto che i soci non potranno pagare in quanto persone fisiche.
Nessuna domanda è stata spiegata dall'opponente in ordine al presunto inadempimento del professionista ( in atti vi è una mera riserva) , né vi sono elementi atti a dimostrare l'esistenza di un inadempimento, ma anzi al contrario vi è prova documentale della corretta esecuzione della prestazione professionale .
Pertanto la domanda di pagamento è pienamente fondata.
Tuttavia l'avvenuta cancellazione della società debitrice nel corso del giudizio , con conseguente riassunzione nei confronti dei soci, comporta la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo, che è
pagina 7 di 9 stato emesso correttamente nei confronti di società esistente , ma che non può essere confermato in quanto titolo rivolto a società cancellata al momento della presente decisione.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 09/07/2024, n.18720 , Cass.,
S.U., 12.03.2013, nn. 6070, 6071, 6072) successori ex lege nei debiti (e nei crediti) della società cancellata ex art. 110, 111 c.p.c. sono i soci, (deceduto e quindi in persona degli eredi) e CP_1
, legittimati passivi nel presente giudizio nella fase della riassunzione . Parte_3
Ciò è vero a prescindere dalla circostanza che i soci abbiano effettivamente percepito somme in sede di riparto o risultino in altro modo destinatari di utilità ai sensi del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c. (Cass. 1/7/2025 n. 17734), circostanza che indubbiamente rileverà in sede esecutiva e quindi come limite alla responsabilità dei soci stessi , ma non in sede processuale quali successori nel giudizio promosso dalla società cancellata.
Considerato altresì la natura del giudizio di opposizione , unitario ma articolato in due fasi, volto non solo alla valutazione della legittimità o meno del decreto ingiuntivo, ma all'esame della domanda di pagamento più generalmente intesa e qui – dopo la cancellazione della società - correttamente spiegata verso i soci , ne consegue che la domanda di pagamento deve essere accolta nei confronti di questi ultimi seppure con i limiti di legge in ordine alla loro responsabilità ex art. 2495 c.c. (Ferma restando
l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.)
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti in riassunzione, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 .
Anche le spese di CT devono essere poste definitivamente a carico dei soci.
Le spese del decreto ingiuntivo, qui revocato non per la fondatezza dell'opposizione ma per la sola cancellazione della società in corso di causa, devono essere ugualmente poste a carico dei soci, che ne risponderanno sempre nei suddetti limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e pagina 8 di 9 disattesa;
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 741/21 emesso dal Tribunale di Firenze in quanto rivolto a società non più esistente;
- CONDANNA i soci della cancellata società opponente Parte_1
, ed eredi di in quanto successori della società nei
[...] Parte_3 CP_1 limiti di cui all'art. 2495 c.c. , al pagamento della somma di € 7.451,00 quale corrispettivo per le prestazioni svolte dall'opposto Controparte_2 oltre accessori di legge , oltre interessi moratori dalla messa
[...] in mora al saldo;
-CONDANNA i soci della cancellata società opponente Parte_1
, ed eredi di in quanto successori della società e nei
[...] Parte_3 CP_1 limiti di cui all'art. 2495 c.c. , al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi della presente fase oltre ad € 540,00 per fase monitoria già liquidati , oltre 15% spese generali, Iva e
Cpa , oltre le spese vive sostenute per complessivi € 620,32 ed € 145,50;
-PONE definitivamente le spese di CT come liquidate a carico dell'opponente come sopra indicato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 4963/2021 tra
IN PERSONA DEL PROPRIO Parte_1 LIQUIDATORE E Controparte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_2 IN PERSONA DELLA RAG. E DEL DOTT. PAOLO
[...] Controparte_3 LL
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 dicembre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per , Parte_2 Parte_3
nessuno ,
[...]
Per Controparte_2 N PERSONA DELLA RAG. ADRIA DEL DOTT. PAOLO LL,
[...] CP_2 l'avv.to Nicolò Calzolari in sostituzione avv. NACCI FEDERICO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Calzolari si riporta alle note scritte ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti . Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza .
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 9 Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4963/2021 promossa da:
eredi del socio e liquidatore , socio DI della cessata società CP_1 Parte_3
(C.F. ) contumaci Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE opponente contro
Controparte_2 IN PERSONA DELLA RAG. E DEL DOTT. PAOLO
[...] Controparte_3 LL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NACCI FEDERICO e dell'avv. , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE ALESSANDRO VOLTA 141 50131 FIRENZEpresso il difensore avv. NACCI FEDERICO
PARTE CONVENUTA opposta
Oggetto: compensi professionali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e da atto di opposizione.
PER L'OPPONENTE
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: accertare la mancata introduzione della procedura di negoziazione assistita da parte della convenuta opposta e per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto.
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: Stante la fondatezza delle deduzioni dell'odierna opponente, respingere eventuali istanze di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, pagina 3 di 9 stanti anche le ragioni di convenienza ed equità processuale sopra richiamate.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione relativamente alla richiesta di pagamento per le attività asseritamente prestate prima del 23 novembre 2017, laddove provate e comunque dichiarare la carenza di legittimazione passiva per il pagamento di quanto ex adverso richiesto in forza della mancanza di un contratto scritto e sottoscritto da parte dell'odierno opponente e sulla scorta dell'assenza di ogni e qualsivoglia prova dell'effettiva prestazione delle attività fatturate, nonché per tutte le altre ragioni di cui in premessa;
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo non correttamente indicato e non corrispondente a quanto documentato da controparte nei progetti di notula allegati e comunque in quanto portato da documenti non aventi validità fiscale che conseguentemente non ingenerano la debenza delle somme invece richieste a titolo di IVA e contributi previdenziali.
NEL MERITO : revocare, annullare ovvero dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n.
741/2021 (R.G. n. 1731/2021), emesso in data 20/02/2021 dal Tribunale di Firenze, per tutti i motivi di cui al presente atto;
- SEMPRE IN OGNI CASO, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, anche e soprattutto in conseguenza dell'infondatezza dell'avversa richiesta di pagamento e la consapevolezza dell'intervenuta prescrizione del credito, con condanna aggravata, stante quanto sopra, anche ex art. 96 cpc, ricorrendone i presupposti.
Con espressa riserva di azione con separato giudizio per la richiesta di risarcimento dei danni tutti, patiti e patendi, una volta definitivamente quantificati e quantificabili per le ragioni già esposte in parte narrativa, senza rinuncia o acquiescenza alcuna.
PER L'OPPOSTO
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in narrativa,
a. respingere l'eccezione di nullità del Decreto ingiuntivo N. 741/2021 - R.G.
1731/2021 - Tribunale di Firenze - per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita antecedentemente all'instaurazione del procedimento monitorio non essendo detta procedura necessaria ex art. 3, comma 3 lett. a, del
D.L. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014; pagina 4 di 9 b. respingere l'eccezione di prescrizione presuntiva proposta dall'opponente relativa al credito maturato dal convenuto opposto per il periodo che va da gennaio 2017 al 23 novembre 2017 e per complessivi € 1.857,56;
c. confermare il Decreto ingiuntivo N. 741/2021 - R.G. 1731/2021 - Tribunale di
Firenze - in danno della società - oggi cancellata - e, quindi, Parte_1 dei suoi successori ex lege sig. (C.F.: ) e Parte_3 C.F._1 degli eredi del sig. - altro socio - collettivamente ed CP_1 impersonalmente;
in ogni caso, condannare il sig. (C.F.: ) e gli eredi del Parte_3 C.F._1 sig. - altro socio - collettivamente ed impersonalmente quali CP_1 successori ex lege della cancellata società Parte_1 al pagamento in favore dello Controparte_2 della somma di € 7.451,00 oltre accessori di legge e interessi
[...] moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo o di quel diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare dovuto o ritenuto di Giustizia, respingendo ogni eccezione e domanda ex adverso formulata per l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite tanto del procedimento monitorio che del presente giudizio e le spese vive sostenute per complessivi €
620,32 (€ 48,80 domanda di mediazione, € 13,75 notifica riassunzione Parte_3
, € 13,75, notifica riassunzione eredi € 544,02 CT Dott.
[...] CP_1
. Per_1
FATTO E PROCESSO Co
opponeva il Decreto Ingiuntivo N. 741/2021 - R.G. Parte_1
1731/2021, emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.2.2021 e notificato il 25.3.2021 con il quale si ingiungeva di pagare allo studio associato la somma di € 7.963,63, oltre interessi e Controparte_2 spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte come da notula tassata;
l'opponente eccepiva la mancata introduzione della negoziazione assistita, erroneità dell'importo indicato in decreto rispetto a quanto portato dai singoli progetti di notula - euro 7.962,90
e non 7.963,63- ; la mancata emissione di fatture o documenti equipollenti e conseguente indebita richiesta del versamento dell'IVA e della contribuzione previdenziale sul compenso;
la prescrizione ex art. 2956 codice civile per tutti i crediti relativi a periodi precedenti al 23/11/2017 , per complessivi pagina 5 di 9 euro 1.857,56, salvo se altro;
la mancata prova dell'incarico “in abbonamento” e dell'esecuzione delle prestazioni. Nel contempo l'opponente contestava la prestazione resa dalla controparte per erronea indicazione del Sig. come dipendente in pendenza della carica di amministratore unico CP_1 della società, doppia contribuzione IN con conseguente danno emergente per la e Parte_1 per il Sig. personalmente per il periodo dal Gennaio 2016 e fino al Gennaio 2020 , in CP_1 attesa delle richieste di pagamento IN , di euro 32.737,73 da richiedere in separato procedimento.
Si costituiva in giudizio l'opposto che contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, insistendo per la provvisoria esecuzione del decreto.
Alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo per mancata adesione dell'opponente.
Sanzionato l'opponente ex art. 8 D.Lgs. 28/2010, assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale;
successivamente precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ammissione di CT. Depositata la CT , carente di motivazione, venivano disposti chiarimenti, ma il consulente non compariva e rinunciava all'incarico, onde veniva sostituito con altro CT, anch'esso non presentatosi. A seguito della cancellazione della società opponente, il processo veniva interrotto e quindi riassunto dall'opposto nei confronti dei soci
[...]
e degli eredi di impersonalmente e collettivamente, che non si costituivano in Parte_3 CP_1 giudizio onde ne veniva dichiarata la contumacia. Veniva nominato il terzo consulente che infine depositava la CT. La causa passava quindi alla decisione su discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'eccezione preliminare di improcedibilità è contraddetta dall'art. 3 comma 3 lett. a DL 132/2014 che esclude il procedimento di ingiunzione e la fase di opposizione dall'ambito di applicazione della negoziazione assistita.
Nel merito la domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali di natura contabile svolte dall'opposto è fondata .
L'inclusione nel credito degli accessori fiscali e previdenziali è legittima in quanto importi dovuti e consequenziali alla prestazione, voci di costo prevedibili ab origine benchè successivi all'emissione della fattura , che dovranno comunque essere computati nel pagamento da parte del debitore.
Legittimamente quindi l'opposto ne ha richiesto il pagamento fin dal ricorso monitorio in base alla notula tassata.
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, essa è destituita di fondamento alla luce delle difese pagina 6 di 9 svolte dall'opponente, che non si è limitato ad eccepire il pagamento e quindi l'estinzione del credito, ma ne ha contestato la legittimità giungendo ad eccepire l'inadempimento dell'opposto per errore nella esecuzione della prestazione. E' noto infatti che la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. non è invocabile quando il debitore, nelle proprie difese, nega l'esistenza del credito o ne contesta misura e prestazioni: tali condotte sono infatti incompatibili con la presunzione di pagamento su cui l'istituto si fonda ( cfr. da ultimo Cass., ord. 16 ottobre 2025, n. 27709).
Passando ai fatti costitutivi della domanda di pagamento, il cui onere probatorio ex art 2697 c.c. ricade sull'attore sostanziale, odierno opposto, essi risultano pienamente confermati dalla documentazione versata in atti.
L'opposto , pur in difetto di incarico scritto, ha dimostrato documentalmente di avere eseguito le prestazioni di cui al progetto di notula per il periodo ottobre 2016 – giugno 2020, in particolare: redazione dei contratti di lavoro e buste paga dei dipendenti della società Parte_1 trasmissione delle relative comunicazioni di legge agli appositi enti ( docc. 3-13). Le prestazioni svolte sono state altresì confermate dalla prova testimoniale .
Sulla quantificazione del credito, è di supporto la CT depositata dal rag. che ha concluso in Per_1 maniera congruamente motivata e condivisibile, affermando “Le notule mensili emesse dallo Studio di
Consulenza per i servizi resi, rispecchiano le attività puntualmente svolte in ogni CP_2 CP_2 periodo, e risultano essere adeguate ed in linea con le tariffe applicabili, e vigenti pro tempore.
Pertanto il successivo totale complessivo delle notule proforma, per il periodo dal Gennaio 2017 al
Giugno 2020 di € 9.453,83 già comprensivo della dovuta contribuzione previdenziale ritenuta CP_5 di acconto, e IVA come anche riportato e deliberato nell'atto di asseverazione dell'Ordine C.d.l. di
Firenze, è da ritenersi equo e ammissibile”. L'importo di cui al decreto ingiuntivo è stato correttamente maggiorato della ritenuta di acconto che i soci non potranno pagare in quanto persone fisiche.
Nessuna domanda è stata spiegata dall'opponente in ordine al presunto inadempimento del professionista ( in atti vi è una mera riserva) , né vi sono elementi atti a dimostrare l'esistenza di un inadempimento, ma anzi al contrario vi è prova documentale della corretta esecuzione della prestazione professionale .
Pertanto la domanda di pagamento è pienamente fondata.
Tuttavia l'avvenuta cancellazione della società debitrice nel corso del giudizio , con conseguente riassunzione nei confronti dei soci, comporta la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo, che è
pagina 7 di 9 stato emesso correttamente nei confronti di società esistente , ma che non può essere confermato in quanto titolo rivolto a società cancellata al momento della presente decisione.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 09/07/2024, n.18720 , Cass.,
S.U., 12.03.2013, nn. 6070, 6071, 6072) successori ex lege nei debiti (e nei crediti) della società cancellata ex art. 110, 111 c.p.c. sono i soci, (deceduto e quindi in persona degli eredi) e CP_1
, legittimati passivi nel presente giudizio nella fase della riassunzione . Parte_3
Ciò è vero a prescindere dalla circostanza che i soci abbiano effettivamente percepito somme in sede di riparto o risultino in altro modo destinatari di utilità ai sensi del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c. (Cass. 1/7/2025 n. 17734), circostanza che indubbiamente rileverà in sede esecutiva e quindi come limite alla responsabilità dei soci stessi , ma non in sede processuale quali successori nel giudizio promosso dalla società cancellata.
Considerato altresì la natura del giudizio di opposizione , unitario ma articolato in due fasi, volto non solo alla valutazione della legittimità o meno del decreto ingiuntivo, ma all'esame della domanda di pagamento più generalmente intesa e qui – dopo la cancellazione della società - correttamente spiegata verso i soci , ne consegue che la domanda di pagamento deve essere accolta nei confronti di questi ultimi seppure con i limiti di legge in ordine alla loro responsabilità ex art. 2495 c.c. (Ferma restando
l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.)
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti in riassunzione, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 .
Anche le spese di CT devono essere poste definitivamente a carico dei soci.
Le spese del decreto ingiuntivo, qui revocato non per la fondatezza dell'opposizione ma per la sola cancellazione della società in corso di causa, devono essere ugualmente poste a carico dei soci, che ne risponderanno sempre nei suddetti limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e pagina 8 di 9 disattesa;
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 741/21 emesso dal Tribunale di Firenze in quanto rivolto a società non più esistente;
- CONDANNA i soci della cancellata società opponente Parte_1
, ed eredi di in quanto successori della società nei
[...] Parte_3 CP_1 limiti di cui all'art. 2495 c.c. , al pagamento della somma di € 7.451,00 quale corrispettivo per le prestazioni svolte dall'opposto Controparte_2 oltre accessori di legge , oltre interessi moratori dalla messa
[...] in mora al saldo;
-CONDANNA i soci della cancellata società opponente Parte_1
, ed eredi di in quanto successori della società e nei
[...] Parte_3 CP_1 limiti di cui all'art. 2495 c.c. , al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi della presente fase oltre ad € 540,00 per fase monitoria già liquidati , oltre 15% spese generali, Iva e
Cpa , oltre le spese vive sostenute per complessivi € 620,32 ed € 145,50;
-PONE definitivamente le spese di CT come liquidate a carico dell'opponente come sopra indicato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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