Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2025, proposto da
SS AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di SA DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Lubrano, Maria Burattini, con domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
MO NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN De EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NN CU, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pisauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca, n. 0001217 del 19-11-2024 per il conferimento di incarichi esterni a norma dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/200 nell’ambito dell’attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere su fondi nazionali, procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale codici 01 e 02;
b) dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e della allegata graduatoria pubblicati con Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025 Ministero dell’Università procedura COD 02;
c) dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della allegata graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 dell’1 aprile 2025 Ministero dell’Università procedura COD 02;
d) del verbale n. 8 del 20 gennaio 2025 relativo alla valutazione della ricorrente e del rispettivo allegato;
e) del verbale di riunione n. 17 del 19 febbraio 2025;
e per l’accesso, ex art. 116, co. 2, c.p.a.,
alla documentazione richiesta con istanza del 16.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, di SA DI, MO NT, AN De EL e NN CU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato al bando per il conferimento di incarichi esterni a norma dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/200, nell’ambito dell’attuazione degli interventi delle politiche di coesione, anche a valere su fondi nazionali, indetto dal Ministero dell’Università.
2. La procedura è stata indetta per il conferimento di incarichi mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo. I candidati sono stati distinti in due elenchi: codice 01 (Esperto giuridico-legale) e codice 02 (Esperto amministrativo/contabile). Parte ricorrente ha partecipato per la procedura di cui al codice 02, esperto amministrativo/contabile.
3. All’esito della procedura la ricorrente si è collocata alla posizione n. 40, a distanza di 2,5 punti dall’ultimo ammesso per il suo profilo che è collocato alla posizione n. 27 con il punteggio di 79,5. Ella ha, quindi, impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare il suddetto esito, formulando due ordini di censure.
4. Con il primo motivo deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 12 d.p.r. n. 487/94. Violazione dei principi di trasparenza e del buon andamento. Difetto di motivazione ”. Gi atti impugnati sarebbero illegittimi, in primo luogo, in quanto il punteggio (19/20) ottenuto in relazione alle “ adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti) ” non sarebbe intellegibile alla luce del fatto che la ricorrente ha svolto, per gli ultimi 20 anni, ruolo analogo a quello ricercato. Del tutto incomprensibile sarebbe il giudizio (8/20) relativo alle “ adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti) ”, espresso con il solo voto numerico e in mancanza di una griglia di valutazione o di parametri che giustifichi tale valutazione. Non essendo presente, invece, una gradazione dei punteggi, chiaramente ancorata a precisi e specifici criteri di valutazione, non potrebbe che riscontrarsi un’evidente carenza motivazionale del giudizio assegnato, giacché mancherebbero quegli elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi di confine.
5. Con il secondo motivo la ricorrente contesta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.p.r. n. 487/1994. Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria ”. Anche in relazione alla valutazione della prova orale mancherebbe l’indicazione di criteri preventivi di valutazione, il che renderebbe illegittimo il solo voto numerico attribuito. E ciò tenuto anche conto che il giudizio standardizzato rassegnato sarebbe stato rivolto in maniera identica anche a numerosi altri concorrenti (“ dimostra una sufficiente capacità di problem solving nonché un sufficiente chiarezza espositiva e visione sistematica delle attività e procedure )”. Non sarebbero indicate, inoltre, le risposte rassegnate dalla ricorrente, né il tempo in cui tali prove dovevano essere svolte e specificato se i commissari hanno rivolto alla candidata domande di approfondimento o si sono limitati ad ascoltare le risposte date dalla ricorrente alle “tesi” e ai sotto-argomenti ad essa correlati. In ogni caso, non sarebbe dato rinvenire alcuna traccia della durata dell’esame. L’omessa verbalizzazione del tempo di esame renderebbe impossibile comprendere come la Commissione abbia ponderato la propria valutazione.
6. In seno al ricorso la ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a., accolta dalla Sezione, per quanto riguarda i profili ancora di interesse, con ordinanza 17.7.2025, n. 14157.
7. Il Ministero si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, nonché in quanto vi sarebbe contraddittorietà tra le censure formulate, la cui fondatezza inficerebbe la legittimità dell’intera procedura, e la domanda formulata in via principale di revisione della propria prova. Nel merito, la parte pubblica ha concluso per il rigetto del ricorso.
8. Si sono costituiti anche i controinteressati SA DI, MO NT, AN De EL e NN CU, che hanno dedotto in ordine all’infondatezza del primo motivo e all’inammissibilità, a vario titolo, del secondo motivo, nonché eccepito in ordine all’inammissibilità degli argomenti svolti dalla ricorrente in sede di memoria, in quanto idonei a estendere il thema decidendum fissato dal ricorso.
9. All’udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato formulata dalla parte pubblica. E’ agli atti, infatti, l’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso onde conoscere, tra l’altro, “ indirizzi e generalità dei candidati risultati idonei che precedono l’istante ”. Tale istanza è rimasta inevasa, sicché la parte ricorrente ha proceduto nell’unico modo possibile, notificando il ricorso all’Amministrazione per non incorrere in decadenza e chiedendo la notifica per pubblici proclami per quanto riguarda i controinteressati.
11. Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero in relazione alla ritenuta contraddittorietà delle censure rispetto alla domanda formulata in via principale. La possibilità di graduare le domande è una facoltà pienamente consentita alla parte ricorrente. L’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda formulata in via principale non può in alcun modo ridondare nell’inammissibilità del ricorso nel suo complesso, avendo sempre il giudice l’onere di esaminare tutte le domande, salvi i casi di assorbimento consentiti dalla legge.
12. Può, invece, prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti controinteressate, in quanto risulta assorbente quanto dedotto dalla parte ricorrente nell’ambito del primo motivo come articolato nel ricorso introduttivo, con particolare riguardo al criterio di valutazione di cui alla fase a), lett. c), “ adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali ”.
13. In relazione al suddetto criterio il bando di concorso non ha precisato i criteri di valutazione, che sono pertanto rimasti affidati alla discrezionalità della Commissione. Quest’ultima ha, a propria volta, sostanzialmente rinunciato a ulteriormente declinare tale criterio valutativo, come si desume dal verbale di riunione n. 1 del 13 gennaio 2025, al quale è allegata la scheda di valutazione che, per quanto attiene al requisito in esame, replica tale e quale la formulazione della legge di gara.
14. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, “ il voto numerico – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa. Esso, infatti, contiene in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione. Assicura, inoltre, la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto sotto il profilo motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto. Sicché risulterà scarsamente indicativo o insufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio assegnato ” (TAR Lazio, III- ter , 21.11.2025, n. 20814).
15. Nel caso di specie, tale predeterminazione dei criteri non è in alcun modo presente né nell’atto di indizione della procedura, né nei verbali della Commissione attraverso i quali sono stati fissati i criteri di valutazione. In effetti, non è dato comprendere, in primo luogo, quali siano le adeguate attitudini richieste ai candidati e oggetto di valutazione da parte della commissione. Anche volendo attingere dalle indicazioni ricavabili dall’allegato 1 dell’Avviso, ove sono menzionati, quali elementi presi in considerazione (senza il riferimento a una fase specifica della selezione), la propensione alle relazioni interpersonali, la capacità di lavorare in team e l’attitudine al problem solving , va rilevato che quest’ultima costituisce oggetto di valutazione nell’ambito del colloquio (art. 5, co. 3, dell’Avviso), mentre per il resto l’Amministrazione ha sostenuto nelle difese che non sono “ assolutamente pertinenti i “suggerimenti” di valutazione che secondo la ricorrente avrebbero dovuto essere messi a criterio: “progetti di gruppo ben eseguiti?, lavori in team?” (cfr. pag.11 del ricorso). A ben vedere, essi nulla hanno a che fare con le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali di cui alla voce c) ”. Con il che, tuttavia, risulta confermata l’assoluta incertezza dell’oggetto della valutazione, come pure (anche per tale ragione) rimane del tutto oscuro il procedimento logico-valutativo attraverso il quale la commissione è giunta all’attribuzione dei punteggi.
16. L’Amministrazione si è difesa, sul punto, sostenendo che “ laddove tale giudizio sulle attitudini, caratteristiche personali, relazionali e motivazionali è numericamente poco quantificabile o misurabile oggettivamente, ma piuttosto basato sul foro interno della percezione soggettiva, come nel caso della detta voce c), essa non può ragionevolmente imporsi una “autolimitazione” con griglie numeriche precostituite ”.
17. Tali giustificazioni, riferite peraltro a una valutazione condotta su base curriculare, corroborano, tuttavia, la tesi ricorsuale dell’illegittimità dell’operato della commissione, in quanto dal complesso degli atti di gara e dei verbali di valutazione non è possibile risalire alle ragioni alla base dei giudizi espressi, in forma numerica, sulle attitudini personali dei candidati. Affermare che il tutto si risolve nella dimensione del foro interno, come tale non oggettivabile secondo criteri e parametri, equivale a consegnare un intero segmento valutativo, peraltro rilevantissimo atteso che il criterio in parola attribuisce fino a un quinto del punteggio complessivo, all’assoluto arbitrio valutativo della commissione, il cui operato risulterebbe (come in effetti è risultato) del tutto inintelligibile e opaco. E, in effetti, trattandosi di valutazione curriculare volta ad apprezzare l’attitudine del candidato in ordine all’incarico che gli verrebbe affidato, risulta difficile giustificare, come rilevato dalla ricorrente, l’assegnazione di un punteggio inferiore alla metà del massimo per detto criterio a fronte dell’attribuzione di un voto di 19/20 sulle pregresse esperienze in linea con il fabbisogno. Una tale distanza tra la valutazione relativa all’esperienza pregressa (attinente al profilo ricercato) e l’attitudine a ricoprire un siffatto incarico avrebbe richiesto uno sforzo ben maggiore da parte della commissione onde giustificare, sul piano logico e istruttorio, le valutazioni eseguite e le conclusioni raggiunte che, invece, rimangono affidate a un’espressione numerica del tutto asettica e in alcun modo contestualizzata nell’ambito del patrimonio informativo a disposizione dei commissari.
18. Né a conclusioni diverse può giungersi alla luce della circostanza, dedotta dalle parti intimate, che la commissione avrebbe ristretto in una forbice molto limitata le differenze di valutazione in ordine a tale criterio, fatto che piuttosto pone in questione la stessa idoneità del criterio a fungere da idoneo selettore e vieppiù rende perplesso e oscuro il processo valutativo.
19. Alla luce di quanto sopra, il primo motivo è fondato e gli atti impugnati vanno, pertanto, annullati con riferimento alla procedura relativa al codice 02, in accoglimento della domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente e con assorbimento delle ulteriori censure, dal cui esame la parte ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità.
20. Come pure rilevato dalla parte pubblica, infatti, il vizio accertato è tale da inficiare la legittimità dell’intera procedura e, sebbene alla parte ricorrente sia consentita la facoltà di graduare i motivi di ricorso, è da escludere che essa abbia anche il dominio delle conseguenze del loro accoglimento, che va invece ricostruito in relazione all’incidenza che il vizio accertato ha sul complessivo svolgimento dell’attività amministrativa che ne è affetta. Nel caso di specie, il vizio accertato non ha riguardato, specificamente, la singola valutazione, ma estende il proprio spettro all’intera attività valutativa della commissione che, pertanto, non può essere conservata neppure in parte. Né, d’altra parte, sarebbe immaginabile che alla ricorrente possa essere assegnato un punteggio sulla base di criteri di valutazione diversamente declinati rispetto a tutti gli altri candidati, come accadrebbe ove venisse disposta la revisione delle prove. Non può, pertanto, essere accolta la domanda formulata in via principale, imponendosi l’integrale annullamento degli atti impugnati come richiesto in via subordinata.
21. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente vanno poste a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca e dei controinteressati intervenuti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché i controinteressati SA DI, MO NT, AN De EL e NN CU al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, di cui 2.000,00 (duemila/00) a carico del Ministero e 1.000,00 (mille/00) a carico, in solido tra loro, dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE TA, Presidente
NN Vigliotti, Primo Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | LE TA |
IL SEGRETARIO