Art. 9. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 9 della Legge 3 agosto 2009, n. 116
Articolo 8
- Legge 3 agosto 2009, n. 116
Articolo 9 della Legge 3 agosto 2009, n. 116
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15 agosto 2009
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