Art. 20. Deduzione agli effetti IRPEF 1. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.