TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 908
TAR
Sentenza breve 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, 6, comma 5 e 26, comma 3 del d.lgs. n. 286/98

    Il Tribunale ritiene che il contratto di lavoro subordinato sia sorto successivamente all'adozione del provvedimento impugnato e non sia stato prodotto in sede procedimentale. I redditi NASPI del 2023 non sono rilevanti per il rinnovo scaduto nel 2024. I redditi eBay non erano stati indicati in sede procedimentale. La discrasia tra lavoro autonomo e subordinato non inficia il diniego, dato che l'amministrazione ha basato la valutazione sulla mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa. Il recapito fornito dal ricorrente non implica un'attestazione di sua rispondenza alla realtà.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98

    Il Tribunale ritiene che il rapporto di lavoro sia sorto successivamente all'adozione del provvedimento impugnato e che l'amministrazione non fosse a conoscenza di tale circostanza sopravvenuta al momento della comunicazione del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 908
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 908
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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