Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2026, proposto da
ZA SH, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Gambato e Fabrizio Michelatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Novara cat.a/12 imm. n. 29/2026 del 04/02/2026 notificato il 23/02/2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. NZ IA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte
ZA SH impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzata dal ricorrente.
Il provvedimento di rigetto veniva fondato sulla circostanza che il richiedente non aveva dimostrato, con idonea documentazione fiscale, un reddito da lavoro sufficiente per il suo sostentamento in territorio italiano e non aveva provato di avere residenza anagrafica in Italia.
Il provvedimento veniva impugnato per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, 6, comma 5 e 26, comma 3 del d.lgs. n. 286/98.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio e, con successiva memoria, articolava le proprie argomentazioni difensive chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’odierna camera di consiglio parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, avvisata la parte circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa possa essere definita, a norma dell’art. 60 c.p.a., all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione dell’istanza cautelare.
Con un primo motivo di ricorso l’atto viene impugnato in quanto l’amministrazione, nel valutare la sussistenza del requisito del reddito proveniente da fonti lecite, non avrebbe tenuto conto dei seguenti redditi:
- anno fiscale 2023: reddito da fonte lecita “NASPI” pari ad euro 5.894,00 certificato dall’Amministrazione;
- anno fiscale 2024: reddito lavoro autonomo per vendite sulla piattaforma “Ebay” pari ad euro 4.552,05 (vedi doc. 3 di parte ricorrente);
- contratto di lavoro subordinato, sottoscritto in data 17.01.2026, con stipendio di euro 13.077,00 annuale (vedi doc. 4 di parte ricorrente).
Il ricorrente, inoltre, evidenzia come l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, abbia fatto riferimento alla mancanza di prova di redditi da lavoro autonomo mentre l’istanza presentata dal richiedente era volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (vedi pag. 5 del ricorso).
Quanto al requisito alloggiativo, il ricorrente censura l’atto impugnato in quanto in esso l’amministrazione stessa avrebbe certificato l’esistenza di un recapito del ricorrente in Novara, Strada Mirabelli, n. 12.
Unitamente al primo motivo di ricorso va scrutinato, per identità di ratio , il secondo motivo, mediante il quale l’atto impugnato viene censurato sulla base del rilievo per cui l’amministrazione, nel provvedere sull’istanza, avrebbe dovuto tenere conto di tutte le circostanze sopravvenute rispetto alla richiesta del privato. Nel caso di specie, secondo la prospettazione del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto del rapporto di lavoro sopravvenuto, sorto in data 17.1.2026.
I motivi di ricorso non sono fondati.
Va preliminarmente presa in considerazione, in quanto logicamente preliminare, la censura “di metodo” fondata sulla prospettata rilevanza dei redditi sopravvenuti nelle more della decisione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sul punto, ritiene il Tribunale che le argomentazioni svolte sul piano generale dal ricorrente non siano dirimenti nel caso di specie in quanto il rapporto di lavoro sopravvenuto risulta essere sorto in data 17.2.2026 (e non, come affermato dal ricorrente, in data 17.1.2026, vedi doc. 4 allegato al ricorso). Dunque, il rapporto è sorto successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che correttamente l’amministrazione non ha tenuto conto dei relativi redditi ai fini delle valutazioni di legge.
Né potrebbe ritenersi rilevante, a sostegno di una diversa conclusione, la circostanza che il provvedimento impugnato abbia acquisito efficacia nei confronti del ricorrente solo al momento della comunicazione, avvenuta in data 23.2.2026, atteso che non risulta che il ricorrente abbia prodotto in sede procedimentale la documentazione attestante l’intervenuta costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Dunque, neppure al momento della comunicazione del provvedimento l’amministrazione era a conoscenza dell’esistenza di tale circostanza sopravvenuta, pur astrattamente idonea ad essere presa in considerazione ai fini della decisione sull’istanza.
Quanto al profilo di censura relativo alla mancata considerazione di altri redditi percepiti dal ricorrente, il rigetto del motivo di ricorso si impone sulla base delle seguenti considerazioni:
- il permesso di soggiorno risulta essere scaduto nel 2024, con la conseguenza che non assumono rilevanza ai fini del rinnovo i redditi percepiti a titolo di NASPI nell’anno 2023 in quanto non vi è prova che il ricorrente abbia continuato a percepirli;
- i redditi derivanti dalle vendite effettuate sulla piattaforma “Ebay” non erano stati indicati dal ricorrente né nell’istanza, né in sede di osservazioni presentate nel corso del procedimento (vedi doc. 10 di parte resistente);
- i redditi relativi al rapporto di lavoro sorto in data 17.2.2026 non potevano essere presi in considerazione dall’amministrazione in quanto dalla stessa non conosciuti, secondo quanto già supra illustrato.
Quanto alla prospettata erroneità del riferimento a redditi da lavoro autonomo rispetto alla domanda di rinnovo (per lavoro subordinato, secondo la ricostruzione della ricorrente e dell’amministrazione) ritiene il Tribunale che la discrasia evidenziata non sia idonea ad inficiare la motivazione del diniego atteso che l’amministrazione, sin dalla comunicazione dei motivi ostativi, ha basato la valutazione di insussistenza dei presupposti per il rinnovo sul dato della mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa, presupposto richiesto ai fini del rinnovo a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che ne costituisce titolo.
Quanto al profilo dell’esistenza di un recapito del richiedente sul territorio italiano, può prescindersi dalla decisione sullo stesso in quanto le considerazioni svolte nell’atto impugnato in merito all’assenza del requisito reddituale risultano ex se idonee a sorreggere il rigetto dell’istanza, con la conseguenza che alcuna rilevanza decisiva potrebbe essere attribuita alle argomentazioni del ricorrente sul punto.
In ogni caso, tali argomentazioni devono ritenersi anche infondate nel merito, atteso che l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, si è limitata ad indicare il recapito fornito dallo stesso ricorrente, senza operare alcuna attestazione circa la rispondenza di tale dato alla realtà.
Dunque, va escluso qualsiasi profilo di contraddittorietà nella determinazione dell’amministrazione.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL AL, Presidente FF
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
NZ IA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IA CO | OL AL |
IL SEGRETARIO